CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26194/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato quanto alla richiesta di allontanamentodal luogo di detenzione domiciliare per prestare attività lavorativa.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il magistrato di sorveglianza diRoma ha rigettato l’istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essereautorizzato ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della detenzione domiciliare alfine di svolgere attività lavorativa presso un'autofficina meccanica e di recarsipresso l'abitazione della madre, sita a [OSCURATO:PERSONA], quattro giorni al mese,previa comunicazione alla polizia giudiziaria degli orari di uscita e di rientro.A ragione della decisione si è riportato al le ragioni che avevano portato ilcollegio a rigettare l'istanza di affidamento al servizio sociale ed ha rilevato chela madre non può ricevere dal condannato assistenza domiciliare continuativa2. Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] articolandoun unico motivo con cui denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt.47 ter e 15 Ord. pen., 27 comma 3 Cost., 3 e 8 Conv. Edu, nonché vizio dimotivazione, sotto il profilo della mancata valorizzazione della documentazione asostegno delle condizioni familiari e lavorative legittimanti la concessione delleautorizzazioni richieste.Lamenta che il Magistrato di sorveglianza, discostandosi dai principienunciati dalla giurisprudenza di legittimità e da quella euro unitaria, ha negatole autorizzazioni richieste nonostante fossero strumentali allo svolgimento diall’obiettivo di risocializzazione cui tende la misura alternativa in corso diesecuzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato possiedeun duplice contenuto, avendo il magistrato di sorveglianza rigettato la richiestadi modifica delle prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare strumentale aconsentire al condannato di svolgere attività lavorativa nei termini indicatinell’allegato contratto di lavoro sia quella necessaria per consentirgli di recarsipresso l’abitazione della madre.Il ricorrente, pur formalmente impugnando il rigetto di entrambe le richieste,con riferimento al mancato accoglimento della richiesta relativa alle visite allamadre non ha dedotto censure specifiche, sicché sotto questo profilo il ricorsonon è ammissibile.2. Sono, invece, fondate le censure relative al rigetto della richiesta dimodifica delle prescrizioni per lo svolgimento dell’attività lavorativa.Va ricordato che il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianzadecide sulle istanze incidenti sulle modalità di esecuzione della misura alternativadella detenzione domiciliare, ove incida sulla libertà personale del condannato, èricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7,Cost. (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 - 01),ricomprendendosi in tale nozione anche la mancanza assoluta o l’apparenza dellamotivazione (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01),quale requisito imposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e, per lamagistratura di sorveglianza, dall’art. 69, comma 7, Ord. pen.Nel caso in esame, la richiesta del condannato era fondata su ragioni dilavoro ampiamente documentate e, correlativamente, sulla necessità, altrimentinon fronteggiabile, di reperire risorse economiche necessarie al mantenimentosuo e della famiglia.A fronte di tali elementi, il Magistrato di sorveglianza, anziché verificarel’eventuale sussistenza delle condizioni previste dall'art. 284 cod. proc. pen.,applicabile al detenuto domiciliare in virtù del richiamo operato dall'art. 47-ter,comma 4, Ord. pen., per concedere l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilioper il tempo strettamente necessario a provvedere alle sue indispensabiliesigenze di vita (cfr. Sez. 1, n. 400 del 18/11/, dep. 2026, N., Rv. 289067 – 01)si è limitato, con provvedimento manoscritto apposto in calce all’istanza, aribadire le ragioni del rigetto dell’istanza di affidamento in prova, senza alcunaesplicitazione delle ragioni del diniego e senza alcun confronto con il contenutodella richiesta.Ne consegue che il provvedimento impugnato è affetto da violazione di leggeper mancanza assoluta della motivazione, poiché la decisione si esaurisce in unamera statuizione di rigetto, del tutto inidonea a rendere percepibile il percorsologico-giuridico seguito dal giudice e, dunque, riconducibile al paradigma dellamotivazione mancante.3. Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, conrinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Roma. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato disorveglianza di RomaCosì è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente