CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02712/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 20 giugno 2025 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell'udienza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Palermo resa all'esito di giudizio abbreviato il 19 Febbraio 2025 che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentata rapina aggravata impropria in concorso e, ritenuta la recidiva infraquinquennale e specifica, e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. Si addebita all'imputato, in concorso con altri soggetti rimasti non identificati, di essersi introdotto all'interno di un autoveicolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e di aver intrapreso le manovre per spostare l'auto, ma di essere stato sorpreso dal proprietario del veicolo e di avere ingaggiato una colluttazione per garantirsi la fuga. 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Violazione degli artt. 56 e 628 cod. pen., 192 cod. proc. pen. poiché la condotta del reo non ha superato la soglia del tentativo punibile e in suo favore dovrebbe riconoscersi la desistenza volontaria, così come dedotto nei motivi di appello, in quanto il proprietario del veicolo ha sempre tenuto sotto controllo l'agire del reo, intervenendo prima che si fosse perfezionato l'impossessamento. L'imputato non è neppure riuscito a mettere in moto la vettura, sicché deve ritenersi che le condotte si siano arrestate prima di risultare penalmente rilevanti anche a titolo di tentativo. La difesa aveva, peraltro, invocato il riconoscimento della desistenza volontaria in favore del [OSCURATO:PERSONA] in quanto il ricorrente aveva interrotto l'azione per darsi alla fuga una volta che il veicolo non era partito e il tentativo di spostamento era fallito. Dopo essere sceso dalla vettura veniva raggiunto dal proprietario che lo colpiva ripetutamente al volto; deve pertanto ritenersi che l'imputato abbia desistito volontariamente rendendosi conto della impossibilità di potersi allontanare con il veicolo. 2.2. Violazione degli articoli 56 e 624 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen. poiché dal verbale di sommarie informazioni rese dal proprietario della vettura emerge che [OSCURATO:PERSONA] si era già allontanato, quando venne raggiunto dalla persona offesa, che lo bloccò e lo colpì ripetutamente al volto, come si desume anche dal fatto che soltanto l'imputato ha avuto necessità di fare ricorso a cure mediche. La Corte territoriale ha, invece, sostenuto che la forza fisica utilizzata dall'imputato per divincolarsi dalla stretta del suo antagonista, consente di ritenere corretta la qualificazione giuridica della condotta in rapina; così facendo non considera che l'imputato stava fuggendo e non ha reagito per assicurarsi l'impunità, ma per difendersi dalla furia e dalla reazione violenta della persona offesa. 2.3.Vizio di motivazione poiché con l'appello la difesa aveva chiesto di rivedere il trattamento sanzionatorio, riconoscendo all'imputato le attenuanti generiche, ma la richiesta è stata respinta in forza di considerazioni che non colgono nel segno, poiché [OSCURATO:PERSONA] annovera un unico precedente di minimo rilievo e nel presente giudizio ha ammesso l'addebito, scegliendo il rito abbreviato, sicché la sua condotta e la piena ammissione dei fatti e la restituzione del bene alla persona offesa avrebbero potuto indurre la Corte ad accogliere la richiesta del beneficio ex art. 62 bis cod. pen., che invece è stato respinto in virtù di una motivazione apparente e di stile. 2.4. Violazione dell'art. 168 cod. pen. in relazione all'art. 27 della Costituzione poiché la Corte di appello ha ritenuto non ammissibile la doglianza formulata con l'appello in ordine alla disposta revoca del beneficio la sospensione condizionale e in forza di una argomentazione errata; la norma prevede che la revoca segua alla commissione di un reato nel quinquennio, ma pare evidente che il termine non può essere riferito alla commissione di un fatto penalmente rilevante, ma soltanto alla (9'/5 irrevocabilità di una sentenza di condanna che attesta la commissione di un fatto delittuoso. La Corte invece ha respinto questa interpretazione, così violando il principio costituzionale della presunzione di innocenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché reitera le censure formulate con l'atto di appello e non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di merito, che ha respinto tutti i motivi di gravame con argomenti conformi ai principi affermati in tema dalla giurisprudenza e congrui alle emergenze processuali. 1.1. Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità. (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847 - 01) La Corte ha reso idonea ed esaustiva motivazione, evidenziando che il tentativo ha superato la soglia di punibilità, poiché dalle dichiarazioni della persona offesa emerge che l'imputato unitamente ad altro correo si era introdotto nell'autovettura e aveva manomesso il vano sottosterzo e con l'ausilio di un secondo mezzo aveva iniziato le manovre di spostamento per sottrarre l'auto dal luogo in cui era parcheggiata. IL tentativo di rapina impropria non presuppone l'avvenuto impossessamento, ma semplicemente il tentativo di sottrazione non andato a buon fine, cui fa seguito la violenza per garantirsi la fuga o l'impunità. Neppure ricorre nel caso in esame l'invocata desistenza volontaria, poiché, come correttamente evidenziato in sentenza, questa sussiste soltanto quando l'imputato abbia interrotto spontaneamente l'iter criminoso a prescindere da interventi esterni, mentre nel caso in esame l'azione criminosa è stata interrotta per il sopraggiungere della persona offesa. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché, secondo consolidata giurisprudenza, qualunque energia fisica esercitata nei confronti del proprio antagonista al fine di sottrarsi al legittimo fermo dell'autorità di Polizia o anche del privato cittadino legittimato ad intervenire integra la violenza necessaria per configurare la rapina. Anche di recente è stato ribadito che ai fini dell'integrazione del reato di rapina, è sufficiente l'utilizzo da parte dell'agente di un pur ridotto coefficiente di forza impeditiva contro il soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica, assoluta o relativa. (Conf. Sez. 2, n. 9029 del 18/04/1984, Rv. 166284). (Sez. 6, n. 46931 del 25/10/2022, Seferovic, Rv. 284021 - 01) La violenza prevista dall'art. 628 cod. pen. può consistere anche in una semplice spinta o in un semplice urto nella vittima, al fine di poter realizzare l'impossessamento della cosa o la fuga. Ne consegue che risponde di rapina e non già di furto aggravato ex art. 625 n. 4 cod. pen. colui che, per impossessarsi della collanina d'oro e per vincere la resistenza della vittima che l'aveva afferrato per il giubbino nel tentativo di impedirgli la fuga, le dia una spinta tanto da farla cadere a terra. (Sez. 2, n. 8765 del 07/05/1985, Esposito, Rv. 170623 - 01) Nel caso in esame l'imputato ha usato violenza per divincolarsi dalla stretta della persona offesa che aveva tentato di arrestarne la fuga e la condotta è stata correttamente valutata. 1.3. Il terzo motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso sul punto adeguata motivazione valorizzando l'assenza di elementi positivi nella condotta dell'imputato e i precedenti penali specifici a suo carico. Il difensore insiste nella sua prospettazione, valorizzando la circostanza che l'imputato non ha cagionato alcun danno alla persona offesa, essendosi trattato di un mero tentativo; l'assenza di ulteriori elementi che possano aggravare la condotta dell'imputato, ma è noto che il beneficio delle circostanze attenuanti generiche intende ricono essere e valorizzare alcuni elementi atipici nella condotta dell'imputato di segno positivo che nel caso di specie neppure la difesa allega. 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente respinto la censura difensiva richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, la revoca disposta, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., per la commissione di un altro delitto entro cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio non presuppone che la sentenza che ha accertato il nuovo reato diventi irrevocabile entro il medesimo termine. (Sez. 1, n. 12847 del 26/02/2025, Ferrara, Rv. 287876 - 01) Come era stato precisato in una risalente pronuncia delle Sezioni Unite, infatti, la sentenza che revoca il beneficio già concesso revocante "è meramente ricognitiva di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato, che costituisce condizione per la revoca. Gli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento, antecedente la nuova pronuncia giudiziale e indipendente da essa, in cui si è verificata detta condizione, sicché il provvedimento di revoca prende atto di una situazione (il venir meno della clausola di sospensione) già determinatasi per legge, in conseguenza del reato sopravvenuto e accertato con pronuncia passata in giudicato" (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798- 01). Il difensore si duole del fatto che la revoca sia stata disposta prima che la sentenza che accerta il reato successivo diventi definitiva, ma è evidente che tale revoca diventerà esecutiva e produrrà i suoi effetti solo quando la sentenza che conclude il presente giudizio diventerà irrevocabile.2. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma che si ritiene congrua determinare in 3.000 C in favore della cassa delle ammende in proporzione al grado di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Roma 17 dicembr