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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 agosto 2024

Cassazione n. 22897/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d is pBos t o d ufficio Numero reg i stro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024Numero di rac c olta generale 22897/2024* pgugbebtlticoa zione 19/08/2024R E P U B B L I C A I T A L I A N A *infortunioIN * [OSCURATO:PERSONA] G N 21164/2019L A C O R T E S U P R E MA D I C A S S A Z I O N E*SEZIONE LAVORO RepUd 14/02/2024Composta dagli Ill mi * ri Magistrati* * * Presidente* * * [OSCURATO:PERSONA] Consigliere* * * Consigliere* * * Consigliere* * * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso 21164 2019 proposto da* * domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso la [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall avvocato ** * *2024 ricorrente696 controI N A I L [OSCURATO:PERSONA] L *[OSCURATO:PERSONA] * SUL LAVORO in persona del legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] * 144 presso lo studio degli avvocati* * * * che lo rappresentano edifendono controricorrenteavverso la sentenza n 982/2018 della CORTE DI APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 14/02/2024 dal Consigliere * * ** dispostou d dufifitcoio il P M in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore * ere gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024* * * che ha concluso per l accogNliummeeron dti ora ccolta generale 22897/2024del ricorso Data pubblicazione 19/08/2024udito l avvocato * * per delega verbale avvocato* *1 * * convenne in giudizio l INAIL per ottenerel adeguamento della rendita da infortunio in itinere ingodimento dal 30% al 48%2 Il Tribunale di Firenze rigettò la domanda avendo accertatoche la domanda di aggravamento era stata proposta quandoera oramai decorso il termine di dieci anni di cui all art 83del T U3 La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenzaosservando che la domanda doveva essere qualificata comerichiesta di aggravamento degli esiti dell infortunio in itineresofferto dal lavoratore Ha accertato che la patologia epaticaera conseguente alle trasfusioni cui l assicurato era statosottoposto in occasione dell infortunio ed ha ritenuto perciòche in relazione a tale causa petendi il diritto alla prestazioneera precluso per effetto del decorso dei dieci annidall infortunio infortunio del 1975 e patologia epaticamanifestatasi nel 2010 e diagnosticata nel 20143 1 La Corte territoriale ha escluso che nella specie trovasseapplicazione l art 80 del d P R n 1124 del 1965 osservandoche pur emersa a distanza di anni dall infortunio la patologiaepatica era pur sempre effetto di una modifica peggiorativadelle condizioni fisiche dell infortunato collegata aquell evento e che non era ravvisabile un nuovo eventolavorativo che consentisse l unificazione dei postumi3 2 Ha ritenuto infatti che diversamente dal caso in cui visia stata una protratta esposizione al fattore di rischio chegiustifica l insorgere di nuove patologie valutabili ai sensi* dispostod d euflfilc iao rt 80 del testo unico ad esempio il rumore comNeum enroe rle gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024esaminato dalla sentenza della Corte costituzionale dNeulm 2er0o 1di 0ra ccolta generale 22897/2024n 46 e dalle sentenze 5548 e 5550 del 2011 delDlaat a pubblicazione 19/08/2024Cassazione nel caso in esame si era verificato unaggravamento dei postumi dell originario infortunio senzache fosse identificabile nella trasfusione subita un diversorischio lavorativo3 3 Inoltre sotto altro profilo la Corte di appello ha ritenutoche comunque l art 80 citato non potrebbe essere applicatoad un caso come quello in esame in cui i postumi dei dueeventi assoggettati temporalmente a sistemi giuridici diversinon sarebbero cumulabili4 Per la cassazione della sentenza propone ricorso ** affidato a quattro motivi ai quali L INAIL resiste contempestivo controricorsoMOTIVI DELLA DECISIONE5 Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione efalsa applicazione dell art 83 d P R 1124 1965 in relazioneall art 360 n 3 c p c con riguardo al principio di dirittoaffermato nella sentenza della Cassazione n 1048 del 20185 1 Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe datouna interpretazione errata dei principi affermati in quelladecisione con la quale si era contemperato il principio distabilizzazione dei postumi con il principio costituzionaleconsacrato nell art 38 Cost che tende ad assicurareall infortunato mezzi adeguati alle esigenze di vita senzacondizioni Ad avviso del ricorrente valorizzando la causasopravvenuta dell unico infortunio si realizza un equilibratoriconoscimento del diritto alla salute6 Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazionedell art 13 comma 6 del d lgs n 38 del 2000 in relazioneall art 360 primo comma n 3 c p c e si deduce che al* disposto d ufficio Numero registro generale 21164/2019comma 6 dell art 13 sono previste due ipotesi la primaN umero sezionale 696/2024Numero di raccolta generale 22897/2024relativa alle menomazioni preesistenti che però non sonDoat a pubblicazione 19/08/2024state indennizzate con la rendita La seconda che riguardamenomazioni non indennizzate in rendita perché conseguentia nuovo infortunio6 1 * che nella specie è circostanza dedotta e noncontestata che l assicurato beneficiava di una rendita dainfortunio e che non vi era stato un nuovo infortunio7 Con il terzo motivo di ricorso è denunciata in relazioneall art 360 primo comma n 4 c p c la violazione dell art113 c p c e del principio iura novit curia in riferimento all art101 Cost e si deduce che applicando tale disposizione cheprevede per le malattie infettive che “la domanda diaggravamento ai fini della liquidazione della rendita puòessere presentata anche oltre i limiti temporali dettati dallanorma stessa con scadenze quinquennali” – la domandasarebbe stata accolta8 Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazionedell art 83 del T U e dell art 2935 c c con riguardo alladecorrenza del termine Si deduce che lo stesso puòdecorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fattovalere e dunque per le malattie infettive da quando vienepercepita come conseguenza di un comportamento doloso ocolposo sulla base delle conoscenze scientifiche e usandol ordinaria diligenza8 1 * che nella specie l istanza era stata presentata il18 marzo 2013 la visita era avvenuta l 11 aprile 2014 ed ilprocedimento era stato iniziato nel 2016 con la conseguenzache non era maturata la prescrizione9 Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accoltorestando assorbito l esame delle altre censure* disposto9 d u1ffic i oRitiene il Collegio che debba essere data continuNiutmàe roa rle gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024principio affermato da questa Corte con la sentenza nNu m 1er0o 4di 8ra ccolta generale 22897/2024del 2018 e che pertanto il termine dettato dall art 83 dDealt a pubblicazione 19/08/2024d P R n 1124 del 1965 per l esercizio del diritto alla revisionedella rendita INAIL si riferisca esclusivamente all eventualeaggravamento derivante dalla naturale evoluzionedell originario stato morboso * invece il maggiorgrado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta macomunque collegata causalmente a quell infortunio deveessere applicata la disciplina dettata dall art 80 del d P Rcitato9 2 Occorre premettere che l art 80 pone nell ambitodell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e lemalattie un principio di rilevante rilievo sistematico Si trattainfatti di norma che si propone di unificare in una unicarendita tutte le inabilità accertate in capo al medesimosoggetto9 2 1 Al primo comma si prevede che in favore del titolaredi una rendita che sia colpito da un nuovo infortunioindennizzabile si costituisca un unica rendita in base al gradodi riduzione complessiva dell attitudine al lavoro9 2 2 Al secondo comma poi si dispone che qualora il nuovoinfortunio di per sé considerato determini un inabilitàpermanente non superiore al dieci per cento e tuttavial inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla qualeera stata liquidata la precedente rendita si debba procederealla liquidazione una nuova rendita che ne tenga contounificando le conseguenze9 2 3 Al terzo comma infine è prevista la possibilità diunificare in un unica rendita le inabilità ciascuna inferiore alminimo indennizzabile quando queste tra loro cumulate loraggiungano* disposto9 d u3ffic i oL art 83 del d p r n 1124 del 1965 poi al seNtutmiemro ore gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024comma prevede che la misura della rendita per inabilitNàu mpeoros dsi ara ccolta generale 22897/2024essere rivista entro il termine di dieci anni dall infortunDioat a pubblicazione 19/08/2024 quindici anni per il caso di malattia professionale9 3 1 Per stabilire quando applicare la regola dellastabilizzazione dei postumi occorre verificare se ilpeggioramento delle condizioni di inabilità causalmentecorrelato a circostanze che originano sempre dall originarioinfortunio si inseriscano nella catena causale modificando lanaturale evoluzione del processo morboso avviato dalmedesimo infortunio oppure ne realizzino la naturaleevoluzione9 3 2 * tale naturale evoluzione soggiace alla regola dellastabilizzazione dei postumi La concausa sopravvenuta ecausalmente dipendente dall infortunio infatti proprio per ilsuo carattere di evento non prevedibile ed estraneo alnaturale evolversi del danno originario si colloca logicamenteal di fuori della regola di stabilizzazione dei postumi di cui alcitato art 83 settimo comma del d P R n 1124 del 1965 enon ne consente l applicazione Corte Cost n 46 del 20109 4 L esistenza del principio di necessaria considerazione ditutti i postumi derivanti dalla realizzazione del rischioassicurato che è sotteso alla citata sentenza n 46 del 2010della Corte costituzionale comporta che anche gli ulterioripostumi derivati da concausa sopravvenuta ma direttamentecorrelata all infortunio ove verificatisi oltre il terminedecennale previsto dall art 83 del citato d P R devonoessere presi in esame per la rideterminazione della rendita inapplicazione dell art 80 del medesimo d P R che richiede chesi considerino unitariamente i postumi anche ovesingolarmente inferiori al minimo indennizzabile9 5 In sintesi allorquando il maggior grado di inabilitàdipenda da una concausa sopravvenuta sempre* disposton d eufcficeiossariamente originata dalla lesione generata dallo sNtuemserso ore gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024infortunio se non ci fosse stato l infortunio non ci sNaumreerbo dbi era ccolta generale 22897/2024stato bisogno di procedere a trasfusione del sangue devDeat a pubblicazione 19/08/2024trovare applicazione la disciplina dettata dall art 80 d P R 30giugno 1965 n 1124 Il termine per l esercizio del diritto allarevisione della rendita INAIL stabilito dall art 83 dello stessod P R si riferisce solo a quell aggravamento che èidentificabile come una naturale progressione dello statomorboso originario che per legge si intende stabilizzato unavolta decorso il termine previsto dalla norma per esercitare ildiritto alla revisione9 6 Poiché nella specie si deduce che il complessivoaggravamento delle condizioni di salute del ricorrente èconnesso ad un evento la trasfusione che ha contribuitocome concausa a determinarlo con conseguenze divenuteevidenti solo a distanza di tempo stante il periodo di latenzadella malattia accertata nel 2010 ed il cui collegamentocausale con l evento la trasfusione sarebbe divenuto evidentesolo nel 2014 erra la Corte nel ritenere applicabile l art 83del d P R n 1124 del 196510 Ne consegue che la sentenza deve essere sul puntocassata e rinviata alla stessa Corte di appello che in diversacomposizione procederà ad un nuovo esame della domandaalla luce dei principi su esposti verificando se la malattiasopravvenuta abbia inciso sul grado di inabilità ai fini dellariliquidazione della rendita che non sarebbe preclusa daquanto disposto dal comma sei ultimo capoverso dell art 13del d lgs n 38 del 2000 ove risulti confermato che lamalattia sia dovuta ad una concausa verificatasiantecedentemente la sua entrata in vigore10 1 Alla Corte del rinvio è demandata anche la liquidazionedelle spese del presente giudizio di legittimità Ai sensidell art 52 comma 5 del d lgs n 196 del 2003 e ss mm in* dispostoc da ufsficoio di diffusione dispone che si omettano le generalitàNu eme rgo lrie gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024altri dati identificativi di * * Numero di raccolta generale 22897/2024Data pubblicazione 19/08/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d is pBos t o d ufficio Numero reg i stro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024Numero di rac c olta generale 22897/2024* pgugbebtlticoa zione 19/08/2024R E P U B B L I C A I T A L I A N A *infortunioIN * [OSCURATO:PERSONA] G N 21164/2019L A C O R T E S U P R E MA D I C A S S A Z I O N E*SEZIONE LAVORO RepUd 14/02/2024Composta dagli Ill mi * ri Magistrati* * * Presidente* * * [OSCURATO:PERSONA] Consigliere* * * Consigliere* * * Consigliere* * * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso 21164 2019 proposto da* * domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso la [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall avvocato ** * *2024 ricorrente696 controI N A I L [OSCURATO:PERSONA] L *[OSCURATO:PERSONA] * SUL LAVORO in persona del legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] * 144 presso lo studio degli avvocati* * * * che lo rappresentano edifendono controricorrenteavverso la sentenza n 982/2018 della CORTE DI APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 14/02/2024 dal Consigliere * * ** dispostou d dufifitcoio il P M in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore * ere gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024* * * che ha concluso per l accogNliummeeron dti ora ccolta generale 22897/2024del ricorso Data pubblicazione 19/08/2024udito l avvocato * * per delega verbale avvocato* *1 * * convenne in giudizio l INAIL per ottenerel adeguamento della rendita da infortunio in itinere ingodimento dal 30% al 48%2 Il Tribunale di Firenze rigettò la domanda avendo accertatoche la domanda di aggravamento era stata proposta quandoera oramai decorso il termine di dieci anni di cui all art 83del T U3 La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenzaosservando che la domanda doveva essere qualificata comerichiesta di aggravamento degli esiti dell infortunio in itineresofferto dal lavoratore Ha accertato che la patologia epaticaera conseguente alle trasfusioni cui l assicurato era statosottoposto in occasione dell infortunio ed ha ritenuto perciòche in relazione a tale causa petendi il diritto alla prestazioneera precluso per effetto del decorso dei dieci annidall infortunio infortunio del 1975 e patologia epaticamanifestatasi nel 2010 e diagnosticata nel 20143 1 La Corte territoriale ha escluso che nella specie trovasseapplicazione l art 80 del d P R n 1124 del 1965 osservandoche pur emersa a distanza di anni dall infortunio la patologiaepatica era pur sempre effetto di una modifica peggiorativadelle condizioni fisiche dell infortunato collegata aquell evento e che non era ravvisabile un nuovo eventolavorativo che consentisse l unificazione dei postumi3 2 Ha ritenuto infatti che diversamente dal caso in cui visia stata una protratta esposizione al fattore di rischio chegiustifica l insorgere di nuove patologie valutabili ai sensi* dispostod d euflfilc iao rt 80 del testo unico ad esempio il rumore comNeum enroe rle gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024esaminato dalla sentenza della Corte costituzionale dNeulm 2er0o 1di 0ra ccolta generale 22897/2024n 46 e dalle sentenze 5548 e 5550 del 2011 delDlaat a pubblicazione 19/08/2024Cassazione nel caso in esame si era verificato unaggravamento dei postumi dell originario infortunio senzache fosse identificabile nella trasfusione subita un diversorischio lavorativo3 3 Inoltre sotto altro profilo la Corte di appello ha ritenutoche comunque l art 80 citato non potrebbe essere applicatoad un caso come quello in esame in cui i postumi dei dueeventi assoggettati temporalmente a sistemi giuridici diversinon sarebbero cumulabili4 Per la cassazione della sentenza propone ricorso ** affidato a quattro motivi ai quali L INAIL resiste contempestivo controricorsoMOTIVI DELLA DECISIONE5 Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione efalsa applicazione dell art 83 d P R 1124 1965 in relazioneall art 360 n 3 c p c con riguardo al principio di dirittoaffermato nella sentenza della Cassazione n 1048 del 20185 1 Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe datouna interpretazione errata dei principi affermati in quelladecisione con la quale si era contemperato il principio distabilizzazione dei postumi con il principio costituzionaleconsacrato nell art 38 Cost che tende ad assicurareall infortunato mezzi adeguati alle esigenze di vita senzacondizioni Ad avviso del ricorrente valorizzando la causasopravvenuta dell unico infortunio si realizza un equilibratoriconoscimento del diritto alla salute6 Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazionedell art 13 comma 6 del d lgs n 38 del 2000 in relazioneall art 360 primo comma n 3 c p c e si deduce che al* disposto d ufficio Numero registro generale 21164/2019comma 6 dell art 13 sono previste due ipotesi la primaN umero sezionale 696/2024Numero di raccolta generale 22897/2024relativa alle menomazioni preesistenti che però non sonDoat a pubblicazione 19/08/2024state indennizzate con la rendita La seconda che riguardamenomazioni non indennizzate in rendita perché conseguentia nuovo infortunio6 1 * che nella specie è circostanza dedotta e noncontestata che l assicurato beneficiava di una rendita dainfortunio e che non vi era stato un nuovo infortunio7 Con il terzo motivo di ricorso è denunciata in relazioneall art 360 primo comma n 4 c p c la violazione dell art113 c p c e del principio iura novit curia in riferimento all art101 Cost e si deduce che applicando tale disposizione cheprevede per le malattie infettive che “la domanda diaggravamento ai fini della liquidazione della rendita puòessere presentata anche oltre i limiti temporali dettati dallanorma stessa con scadenze quinquennali” – la domandasarebbe stata accolta8 Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazionedell art 83 del T U e dell art 2935 c c con riguardo alladecorrenza del termine Si deduce che lo stesso puòdecorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fattovalere e dunque per le malattie infettive da quando vienepercepita come conseguenza di un comportamento doloso ocolposo sulla base delle conoscenze scientifiche e usandol ordinaria diligenza8 1 * che nella specie l istanza era stata presentata il18 marzo 2013 la visita era avvenuta l 11 aprile 2014 ed ilprocedimento era stato iniziato nel 2016 con la conseguenzache non era maturata la prescrizione9 Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accoltorestando assorbito l esame delle altre censure* disposto9 d u1ffic i oRitiene il Collegio che debba essere data continuNiutmàe roa rle gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024principio affermato da questa Corte con la sentenza nNu m 1er0o 4di 8ra ccolta generale 22897/2024del 2018 e che pertanto il termine dettato dall art 83 dDealt a pubblicazione 19/08/2024d P R n 1124 del 1965 per l esercizio del diritto alla revisionedella rendita INAIL si riferisca esclusivamente all eventualeaggravamento derivante dalla naturale evoluzionedell originario stato morboso * invece il maggiorgrado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta macomunque collegata causalmente a quell infortunio deveessere applicata la disciplina dettata dall art 80 del d P Rcitato9 2 Occorre premettere che l art 80 pone nell ambitodell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e lemalattie un principio di rilevante rilievo sistematico Si trattainfatti di norma che si propone di unificare in una unicarendita tutte le inabilità accertate in capo al medesimosoggetto9 2 1 Al primo comma si prevede che in favore del titolaredi una rendita che sia colpito da un nuovo infortunioindennizzabile si costituisca un unica rendita in base al gradodi riduzione complessiva dell attitudine al lavoro9 2 2 Al secondo comma poi si dispone che qualora il nuovoinfortunio di per sé considerato determini un inabilitàpermanente non superiore al dieci per cento e tuttavial inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla qualeera stata liquidata la precedente rendita si debba procederealla liquidazione una nuova rendita che ne tenga contounificando le conseguenze9 2 3 Al terzo comma infine è prevista la possibilità diunificare in un unica rendita le inabilità ciascuna inferiore alminimo indennizzabile quando queste tra loro cumulate loraggiungano* disposto9 d u3ffic i oL art 83 del d p r n 1124 del 1965 poi al seNtutmiemro ore gistro generale 21164/2019Numero 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di cui alcitato art 83 settimo comma del d P R n 1124 del 1965 enon ne consente l applicazione Corte Cost n 46 del 20109 4 L esistenza del principio di necessaria considerazione ditutti i postumi derivanti dalla realizzazione del rischioassicurato che è sotteso alla citata sentenza n 46 del 2010della Corte costituzionale comporta che anche gli ulterioripostumi derivati da concausa sopravvenuta ma direttamentecorrelata all infortunio ove verificatisi oltre il terminedecennale previsto dall art 83 del citato d P R devonoessere presi in esame per la rideterminazione della rendita inapplicazione dell art 80 del medesimo d P R che richiede chesi considerino unitariamente i postumi anche ovesingolarmente inferiori al minimo indennizzabile9 5 In sintesi allorquando il maggior grado di inabilitàdipenda da una concausa sopravvenuta sempre* disposton d eufcficeiossariamente originata dalla lesione generata dallo sNtuemserso ore gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024infortunio se non ci fosse stato l infortunio non ci sNaumreerbo dbi era ccolta generale 22897/2024stato bisogno di procedere a trasfusione del sangue devDeat a pubblicazione 19/08/2024trovare applicazione la disciplina dettata dall art 80 d P R 30giugno 1965 n 1124 Il termine per l esercizio del diritto allarevisione della rendita INAIL stabilito dall art 83 dello stessod P R si riferisce solo a quell aggravamento che èidentificabile come una naturale progressione dello statomorboso originario che per legge si intende stabilizzato unavolta decorso il termine previsto dalla norma per esercitare ildiritto alla revisione9 6 Poiché nella specie si deduce che il complessivoaggravamento delle condizioni di salute del ricorrente èconnesso ad un evento la trasfusione che ha contribuitocome concausa a determinarlo con conseguenze divenuteevidenti solo a distanza di tempo stante il periodo di latenzadella malattia accertata nel 2010 ed il cui collegamentocausale con l evento la trasfusione sarebbe divenuto evidentesolo nel 2014 erra la Corte nel ritenere applicabile l art 83del d P R n 1124 del 196510 Ne consegue che la sentenza deve essere sul puntocassata e rinviata alla stessa Corte di appello che in diversacomposizione procederà ad un nuovo esame della domandaalla luce dei principi su esposti verificando se la malattiasopravvenuta abbia inciso sul grado di inabilità ai fini dellariliquidazione della rendita che non sarebbe preclusa daquanto disposto dal comma sei ultimo capoverso dell art 13del d lgs n 38 del 2000 ove risulti confermato che lamalattia sia dovuta ad una concausa verificatasiantecedentemente la sua entrata in vigore10 1 Alla Corte del rinvio è demandata anche la liquidazionedelle spese del presente giudizio di legittimità Ai sensidell art 52 comma 5 del d lgs n 196 del 2003 e ss mm in* dispostoc da ufsficoio di diffusione dispone che si omettano le generalitàNu eme rgo lrie gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024altri dati identificativi di * * Numero di raccolta generale 22897/2024Data pubblicazione 19/08/2024 P Q MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri* la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizioneche provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità Ai sensi dell art 52 comma 5 del d lgs n 196 del2003 e ss mm in caso di diffusione dispone che si omettanole generalità e gli altri dati identificativi di * *Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024Il Consigliere estensoreIl Presidente* *P Q MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri* la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizioneche provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità Ai sensi dell art 52 comma 5 del d lgs n 196 del2003 e ss mm in caso di diffusione dispone che si omettanole generalità e gli altri dati identificativi di * *Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024Il Consigliere estensoreIl Presidente* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d is pBos t o d ufficio Numero reg i stro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024Numero di rac c olta generale 22897/2024* pgugbebtlticoa zione 19/08/2024R E P U B B L I C A I T A L I A N A *infortunioIN * [OSCURATO:PERSONA] G N 21164/2019L A C O R T E S U P R E MA D I C A S S A Z I O N E*SEZIONE LAVORO RepUd 14/02/2024Composta dagli Ill mi * ri Magistrati* * * Presidente* * * [OSCURATO:PERSONA] Consigliere* * * Consigliere* * * Consigliere* * * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso 21164 2019 proposto da* * domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso la [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall avvocato ** * *2024 ricorrente696 controI N A I L [OSCURATO:PERSONA] L *[OSCURATO:PERSONA] * SUL LAVORO in persona del legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] * 144 presso lo studio degli avvocati* * * * che lo rappresentano edifendono controricorrenteavverso la sentenza n 982/2018 della CORTE DI APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 14/02/2024 dal Consigliere * * ** dispostou d dufifitcoio il P M in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore * ere gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024* * * che ha concluso per l accogNliummeeron dti ora ccolta generale 22897/2024del ricorso Data pubblicazione 19/08/2024udito l avvocato * * per delega verbale avvocato* *1 * * convenne in giudizio l INAIL per ottenerel adeguamento della rendita da infortunio in itinere ingodimento dal 30% al 48%2 Il Tribunale di Firenze rigettò la domanda avendo accertatoche la domanda di aggravamento era stata proposta quandoera oramai decorso il termine di dieci anni di cui all art 83del T U3 La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenzaosservando che la domanda doveva essere qualificata comerichiesta di aggravamento degli esiti dell infortunio in itineresofferto dal lavoratore Ha accertato che la patologia epaticaera conseguente alle trasfusioni cui l assicurato era statosottoposto in occasione dell infortunio ed ha ritenuto perciòche in relazione a tale causa petendi il diritto alla prestazioneera precluso per effetto del decorso dei dieci annidall infortunio infortunio del 1975 e patologia epaticamanifestatasi nel 2010 e diagnosticata nel 20143 1 La Corte territoriale ha escluso che nella specie trovasseapplicazione l art 80 del d P R n 1124 del 1965 osservandoche pur emersa a distanza di anni dall infortunio la patologiaepatica era pur sempre effetto di una modifica peggiorativadelle condizioni fisiche dell infortunato collegata aquell evento e che non era ravvisabile un nuovo eventolavorativo che consentisse l unificazione dei postumi3 2 Ha ritenuto infatti che diversamente dal caso in cui visia stata una protratta esposizione al fattore di rischio chegiustifica l insorgere di nuove patologie valutabili ai sensi* dispostod d euflfilc iao rt 80 del testo unico ad esempio il rumore comNeum enroe rle gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024esaminato dalla sentenza della Corte costituzionale dNeulm 2er0o 1di 0ra ccolta generale 22897/2024n 46 e dalle sentenze 5548 e 5550 del 2011 delDlaat a pubblicazione 19/08/2024Cassazione nel caso in esame si era verificato unaggravamento dei postumi dell originario infortunio senzache fosse identificabile nella trasfusione subita un diversorischio lavorativo3 3 Inoltre sotto altro profilo la Corte di appello ha ritenutoche comunque l art 80 citato non potrebbe essere applicatoad un caso come quello in esame in cui i postumi dei dueeventi assoggettati temporalmente a sistemi giuridici diversinon sarebbero cumulabili4 Per la cassazione della sentenza propone ricorso ** affidato a quattro motivi ai quali L INAIL resiste contempestivo controricorsoMOTIVI DELLA DECISIONE5 Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione efalsa applicazione dell art 83 d P R 1124 1965 in relazioneall art 360 n 3 c p c con riguardo al principio di dirittoaffermato nella sentenza della Cassazione n 1048 del 20185 1 Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe datouna interpretazione errata dei principi affermati in quelladecisione con la quale si era contemperato il principio distabilizzazione dei postumi con il principio costituzionaleconsacrato nell art 38 Cost che tende ad assicurareall infortunato mezzi adeguati alle esigenze di vita senzacondizioni Ad avviso del ricorrente valorizzando la causasopravvenuta dell unico infortunio si realizza un equilibratoriconoscimento del diritto alla salute6 Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazionedell art 13 comma 6 del d lgs n 38 del 2000 in relazioneall art 360 primo comma n 3 c p c e si deduce che al* disposto d ufficio Numero registro generale 21164/2019comma 6 dell art 13 sono previste due ipotesi la primaN umero sezionale 696/2024Numero di raccolta generale 22897/2024relativa alle menomazioni preesistenti che però non sonDoat a pubblicazione 19/08/2024state indennizzate con la rendita La seconda che riguardamenomazioni non indennizzate in rendita perché conseguentia nuovo infortunio6 1 * che nella specie è circostanza dedotta e noncontestata che l assicurato beneficiava di una rendita dainfortunio e che non vi era stato un nuovo infortunio7 Con il terzo motivo di ricorso è denunciata in relazioneall art 360 primo comma n 4 c p c la violazione dell art113 c p c e del principio iura novit curia in riferimento all art101 Cost e si deduce che applicando tale disposizione cheprevede per le malattie infettive che “la domanda diaggravamento ai fini della liquidazione della rendita puòessere presentata anche oltre i limiti temporali dettati dallanorma stessa con scadenze quinquennali” – la domandasarebbe stata accolta8 Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazionedell art 83 del T U e dell art 2935 c c con riguardo alladecorrenza del termine Si deduce che lo stesso puòdecorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fattovalere e dunque per le malattie infettive da quando vienepercepita come conseguenza di un comportamento doloso ocolposo sulla base delle conoscenze scientifiche e usandol ordinaria diligenza8 1 * che nella specie l istanza era stata presentata il18 marzo 2013 la visita era avvenuta l 11 aprile 2014 ed ilprocedimento era stato iniziato nel 2016 con la conseguenzache non era maturata la prescrizione9 Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accoltorestando assorbito l esame delle altre censure* disposto9 d u1ffic i oRitiene il Collegio che debba essere data continuNiutmàe roa rle gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024principio affermato da questa Corte con la sentenza nNu m 1er0o 4di 8ra ccolta generale 22897/2024del 2018 e che pertanto il termine dettato dall art 83 dDealt a pubblicazione 19/08/2024d P R n 1124 del 1965 per l esercizio del diritto alla revisionedella rendita INAIL si riferisca esclusivamente all eventualeaggravamento derivante dalla naturale evoluzionedell originario stato morboso * invece il maggiorgrado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta macomunque collegata causalmente a quell infortunio deveessere applicata la disciplina dettata dall art 80 del d P Rcitato9 2 Occorre premettere che l art 80 pone nell ambitodell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e lemalattie un principio di rilevante rilievo sistematico Si trattainfatti di norma che si propone di unificare in una unicarendita tutte le inabilità accertate in capo al medesimosoggetto9 2 1 Al primo comma si prevede che in favore del titolaredi una rendita che sia colpito da un nuovo infortunioindennizzabile si costituisca un unica rendita in base al gradodi riduzione complessiva dell attitudine al lavoro9 2 2 Al secondo comma poi si dispone che qualora il nuovoinfortunio di per sé considerato determini un inabilitàpermanente non superiore al dieci per cento e tuttavial inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla qualeera stata liquidata la precedente rendita si debba procederealla liquidazione una nuova rendita che ne tenga contounificando le conseguenze9 2 3 Al terzo comma infine è prevista la possibilità diunificare in un unica rendita le inabilità ciascuna inferiore alminimo indennizzabile quando queste tra loro cumulate loraggiungano* disposto9 d u3ffic i oL art 83 del d p r n 1124 del 1965 poi al seNtutmiemro ore gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024comma prevede che la misura della rendita per inabilitNàu mpeoros dsi ara ccolta generale 22897/2024essere rivista entro il termine di dieci anni dall infortunDioat a pubblicazione 19/08/2024 quindici anni per il caso di malattia professionale9 3 1 Per stabilire quando applicare la regola dellastabilizzazione dei postumi occorre verificare se ilpeggioramento delle condizioni di inabilità causalmentecorrelato a circostanze che originano sempre dall originarioinfortunio si inseriscano nella catena causale modificando lanaturale evoluzione del processo morboso avviato dalmedesimo infortunio oppure ne realizzino la naturaleevoluzione9 3 2 * tale naturale evoluzione soggiace alla regola dellastabilizzazione dei postumi La concausa sopravvenuta ecausalmente dipendente dall infortunio infatti proprio per ilsuo carattere di evento non prevedibile ed estraneo alnaturale evolversi del danno originario si colloca logicamenteal di fuori della regola di stabilizzazione dei postumi di cui alcitato art 83 settimo comma del d P R n 1124 del 1965 enon ne consente l applicazione Corte Cost n 46 del 20109 4 L esistenza del principio di necessaria considerazione ditutti i postumi derivanti dalla realizzazione del rischioassicurato che è sotteso alla citata sentenza n 46 del 2010della Corte costituzionale comporta che anche gli ulterioripostumi derivati da concausa sopravvenuta ma direttamentecorrelata all infortunio ove verificatisi oltre il terminedecennale previsto dall art 83 del citato d P R devonoessere presi in esame per la rideterminazione della rendita inapplicazione dell art 80 del medesimo d P R che richiede chesi considerino unitariamente i postumi anche ovesingolarmente inferiori al minimo indennizzabile9 5 In sintesi allorquando il maggior grado di inabilitàdipenda da una concausa sopravvenuta sempre* disposton d eufcficeiossariamente originata dalla lesione generata dallo sNtuemserso ore gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024infortunio se non ci fosse stato l infortunio non ci sNaumreerbo dbi era ccolta generale 22897/2024stato bisogno di procedere a trasfusione del sangue devDeat a pubblicazione 19/08/2024trovare applicazione la disciplina dettata dall art 80 d P R 30giugno 1965 n 1124 Il termine per l esercizio del diritto allarevisione della rendita INAIL stabilito dall art 83 dello stessod P R si riferisce solo a quell aggravamento che èidentificabile come una naturale progressione dello statomorboso originario che per legge si intende stabilizzato unavolta decorso il termine previsto dalla norma per esercitare ildiritto alla revisione9 6 Poiché nella specie si deduce che il complessivoaggravamento delle condizioni di salute del ricorrente èconnesso ad un evento la trasfusione che ha contribuitocome concausa a determinarlo con conseguenze divenuteevidenti solo a distanza di tempo stante il periodo di latenzadella malattia accertata nel 2010 ed il cui collegamentocausale con l evento la trasfusione sarebbe divenuto evidentesolo nel 2014 erra la Corte nel ritenere applicabile l art 83del d P R n 1124 del 196510 Ne consegue che la sentenza deve essere sul puntocassata e rinviata alla stessa Corte di appello che in diversacomposizione procederà ad un nuovo esame della domandaalla luce dei principi su esposti verificando se la malattiasopravvenuta abbia inciso sul grado di inabilità ai fini dellariliquidazione della rendita che non sarebbe preclusa daquanto disposto dal comma sei ultimo capoverso dell art 13del d lgs n 38 del 2000 ove risulti confermato che lamalattia sia dovuta ad una concausa verificatasiantecedentemente la sua entrata in vigore10 1 Alla Corte del rinvio è demandata anche la liquidazionedelle spese del presente giudizio di legittimità Ai sensidell art 52 comma 5 del d lgs n 196 del 2003 e ss mm in* dispostoc da ufsficoio di diffusione dispone che si omettano le generalitàNu eme rgo lrie gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024altri dati identificativi di * * Numero di raccolta generale 22897/2024Data pubblicazione 19/08/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d is pBos t o d ufficio Numero reg i stro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024Numero di rac c olta generale 22897/2024* pgugbebtlticoa zione 19/08/2024R E P U B B L I C A I T A L I A N A *infortunioIN * [OSCURATO:PERSONA] G N 21164/2019L A C O R T E S U P R E MA D I C A S S A Z I O N E*SEZIONE LAVORO RepUd 14/02/2024Composta dagli Ill mi * ri Magistrati* * * Presidente* * * [OSCURATO:PERSONA] Consigliere* * * Consigliere* * * Consigliere* * * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso 21164 2019 proposto da* * domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso la [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall avvocato ** * *2024 ricorrente696 controI N A I L [OSCURATO:PERSONA] L *[OSCURATO:PERSONA] * SUL LAVORO in persona del legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] * 144 presso lo studio degli avvocati* * * * che lo rappresentano edifendono controricorrenteavverso la sentenza n 982/2018 della CORTE DI APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 14/02/2024 dal Consigliere * * ** dispostou d dufifitcoio il P M in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore * ere gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024* * * che ha concluso per l accogNliummeeron dti ora ccolta generale 22897/2024del ricorso Data pubblicazione 19/08/2024udito l avvocato * * per delega verbale avvocato* *1 * * convenne in giudizio l INAIL per ottenerel adeguamento della rendita da infortunio in itinere ingodimento dal 30% al 48%2 Il Tribunale di Firenze rigettò la domanda avendo accertatoche la domanda di aggravamento era stata proposta quandoera oramai decorso il termine di dieci anni di cui all art 83del T U3 La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenzaosservando che la domanda doveva essere qualificata comerichiesta di aggravamento degli esiti dell infortunio in itineresofferto dal lavoratore Ha accertato che la patologia epaticaera conseguente alle trasfusioni cui l assicurato era statosottoposto in occasione dell infortunio ed ha ritenuto perciòche in relazione a tale causa petendi il diritto alla prestazioneera precluso per effetto del decorso dei dieci annidall infortunio infortunio del 1975 e patologia epaticamanifestatasi nel 2010 e diagnosticata nel 20143 1 La Corte territoriale ha escluso che nella specie trovasseapplicazione l art 80 del d P R n 1124 del 1965 osservandoche pur emersa a distanza di anni dall infortunio la patologiaepatica era pur sempre effetto di una modifica peggiorativadelle condizioni fisiche dell infortunato collegata aquell evento e che non era ravvisabile un nuovo eventolavorativo che consentisse l unificazione dei postumi3 2 Ha ritenuto infatti che diversamente dal caso in cui visia stata una protratta esposizione al fattore di rischio chegiustifica l insorgere di nuove patologie valutabili ai sensi* dispostod d euflfilc iao rt 80 del testo unico ad esempio il rumore comNeum enroe rle gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024esaminato dalla sentenza della Corte costituzionale dNeulm 2er0o 1di 0ra ccolta generale 22897/2024n 46 e dalle sentenze 5548 e 5550 del 2011 delDlaat a pubblicazione 19/08/2024Cassazione nel caso in esame si era verificato unaggravamento dei postumi dell originario infortunio senzache fosse identificabile nella trasfusione subita un diversorischio lavorativo3 3 Inoltre sotto altro profilo la Corte di appello ha ritenutoche comunque l art 80 citato non potrebbe essere applicatoad un caso come quello in esame in cui i postumi dei dueeventi assoggettati temporalmente a sistemi giuridici diversinon sarebbero cumulabili4 Per la cassazione della sentenza propone ricorso ** affidato a quattro motivi ai quali L INAIL resiste contempestivo controricorsoMOTIVI DELLA DECISIONE5 Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione efalsa applicazione dell art 83 d P R 1124 1965 in relazioneall art 360 n 3 c p c con riguardo al principio di dirittoaffermato nella sentenza della Cassazione n 1048 del 20185 1 Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe datouna interpretazione errata dei principi affermati in quelladecisione con la quale si era contemperato il principio distabilizzazione dei postumi con il principio costituzionaleconsacrato nell art 38 Cost che tende ad assicurareall infortunato mezzi adeguati alle esigenze di vita senzacondizioni Ad avviso del ricorrente valorizzando la causasopravvenuta dell unico infortunio si realizza un equilibratoriconoscimento del diritto alla salute6 Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazionedell art 13 comma 6 del d lgs n 38 del 2000 in relazioneall art 360 primo comma n 3 c p c e si deduce che al* disposto d ufficio Numero registro generale 21164/2019comma 6 dell art 13 sono previste due ipotesi la primaN umero sezionale 696/2024Numero di raccolta generale 22897/2024relativa alle menomazioni preesistenti che però non sonDoat a pubblicazione 19/08/2024state indennizzate con la rendita La seconda che riguardamenomazioni non indennizzate in rendita perché conseguentia nuovo infortunio6 1 * che nella specie è circostanza dedotta e noncontestata che l assicurato beneficiava di una rendita dainfortunio e che non vi era stato un nuovo infortunio7 Con il terzo motivo di ricorso è denunciata in relazioneall art 360 primo comma n 4 c p c la violazione dell art113 c p c e del principio iura novit curia in riferimento all art101 Cost e si deduce che applicando tale disposizione cheprevede per le malattie infettive che “la domanda diaggravamento ai fini della liquidazione della rendita puòessere presentata anche oltre i limiti temporali dettati dallanorma stessa con scadenze quinquennali” – la domandasarebbe stata accolta8 Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazionedell art 83 del T U e dell art 2935 c c con riguardo alladecorrenza del termine Si deduce che lo stesso puòdecorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fattovalere e dunque per le malattie infettive da quando vienepercepita come conseguenza di un comportamento doloso ocolposo sulla base delle conoscenze scientifiche e usandol ordinaria diligenza8 1 * che nella specie l istanza era stata presentata il18 marzo 2013 la visita era avvenuta l 11 aprile 2014 ed ilprocedimento era stato iniziato nel 2016 con la conseguenzache non era maturata la prescrizione9 Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accoltorestando assorbito l esame delle altre censure* disposto9 d u1ffic i oRitiene il Collegio che debba essere data continuNiutmàe roa rle gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024principio affermato da questa Corte con la sentenza nNu m 1er0o 4di 8ra ccolta generale 22897/2024del 2018 e che pertanto il termine dettato dall art 83 dDealt a pubblicazione 19/08/2024d P R n 1124 del 1965 per l esercizio del diritto alla revisionedella rendita INAIL si riferisca esclusivamente all eventualeaggravamento derivante dalla naturale evoluzionedell originario stato morboso * invece il maggiorgrado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta macomunque collegata causalmente a quell infortunio deveessere applicata la disciplina dettata dall art 80 del d P Rcitato9 2 Occorre premettere che l art 80 pone nell ambitodell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e lemalattie un principio di rilevante rilievo sistematico Si trattainfatti di norma che si propone di unificare in una unicarendita tutte le inabilità accertate in capo al medesimosoggetto9 2 1 Al primo comma si prevede che in favore del titolaredi una rendita che sia colpito da un nuovo infortunioindennizzabile si costituisca un unica rendita in base al gradodi riduzione complessiva dell attitudine al lavoro9 2 2 Al secondo comma poi si dispone che qualora il nuovoinfortunio di per sé considerato determini un inabilitàpermanente non superiore al dieci per cento e tuttavial inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla qualeera stata liquidata la precedente rendita si debba procederealla liquidazione una nuova rendita che ne tenga contounificando le conseguenze9 2 3 Al terzo comma infine è prevista la possibilità diunificare in un unica rendita le inabilità ciascuna inferiore alminimo indennizzabile quando queste tra loro cumulate loraggiungano* disposto9 d u3ffic i oL art 83 del d p r n 1124 del 1965 poi al seNtutmiemro ore gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024comma prevede che la misura della rendita per inabilitNàu mpeoros dsi ara ccolta generale 22897/2024essere rivista entro il termine di dieci anni dall infortunDioat a pubblicazione 19/08/2024 quindici anni per il caso di malattia professionale9 3 1 Per stabilire quando applicare la regola dellastabilizzazione dei postumi occorre verificare se ilpeggioramento delle condizioni di inabilità causalmentecorrelato a circostanze che originano sempre dall originarioinfortunio si inseriscano nella catena causale modificando lanaturale evoluzione del processo morboso avviato dalmedesimo infortunio oppure ne realizzino la naturaleevoluzione9 3 2 * tale naturale evoluzione soggiace alla regola dellastabilizzazione dei postumi La concausa sopravvenuta ecausalmente dipendente dall infortunio infatti proprio per ilsuo carattere di evento non prevedibile ed estraneo alnaturale evolversi del danno originario si colloca logicamenteal di fuori della regola di stabilizzazione dei postumi di cui alcitato art 83 settimo comma del d P R n 1124 del 1965 enon ne consente l applicazione Corte Cost n 46 del 20109 4 L esistenza del principio di necessaria considerazione ditutti i postumi derivanti dalla realizzazione del rischioassicurato che è sotteso alla citata sentenza n 46 del 2010della Corte costituzionale comporta che anche gli ulterioripostumi derivati da concausa sopravvenuta ma direttamentecorrelata all infortunio ove verificatisi oltre il terminedecennale previsto dall art 83 del citato d P R devonoessere presi in esame per la rideterminazione della rendita inapplicazione dell art 80 del medesimo d P R che richiede chesi considerino unitariamente i postumi anche ovesingolarmente inferiori al minimo indennizzabile9 5 In sintesi allorquando il maggior grado di inabilitàdipenda da una concausa sopravvenuta sempre* disposton d eufcficeiossariamente originata dalla lesione generata dallo sNtuemserso ore gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024infortunio se non ci fosse stato l infortunio non ci sNaumreerbo dbi era ccolta generale 22897/2024stato bisogno di procedere a trasfusione del sangue devDeat a pubblicazione 19/08/2024trovare applicazione la disciplina dettata dall art 80 d P R 30giugno 1965 n 1124 Il termine per l esercizio del diritto allarevisione della rendita INAIL stabilito dall art 83 dello stessod P R si riferisce solo a quell aggravamento che èidentificabile come una naturale progressione dello statomorboso originario che per legge si intende stabilizzato unavolta decorso il termine previsto dalla norma per esercitare ildiritto alla revisione9 6 Poiché nella specie si deduce che il complessivoaggravamento delle condizioni di salute del ricorrente èconnesso ad un evento la trasfusione che ha contribuitocome concausa a determinarlo con conseguenze divenuteevidenti solo a distanza di tempo stante il periodo di latenzadella malattia accertata nel 2010 ed il cui collegamentocausale con l evento la trasfusione sarebbe divenuto evidentesolo nel 2014 erra la Corte nel ritenere applicabile l art 83del d P R n 1124 del 196510 Ne consegue che la sentenza deve essere sul puntocassata e rinviata alla stessa Corte di appello che in diversacomposizione procederà ad un nuovo esame della domandaalla luce dei principi su esposti verificando se la malattiasopravvenuta abbia inciso sul grado di inabilità ai fini dellariliquidazione della rendita che non sarebbe preclusa daquanto disposto dal comma sei ultimo capoverso dell art 13del d lgs n 38 del 2000 ove risulti confermato che lamalattia sia dovuta ad una concausa verificatasiantecedentemente la sua entrata in vigore10 1 Alla Corte del rinvio è demandata anche la liquidazionedelle spese del presente giudizio di legittimità Ai sensidell art 52 comma 5 del d lgs n 196 del 2003 e ss mm in* dispostoc da ufsficoio di diffusione dispone che si omettano le generalitàNu eme rgo lrie gistro generale 21164/2019Numero sezionale 696/2024altri dati identificativi di * * Numero di raccolta generale 22897/2024Data pubblicazione 19/08/2024 P Q MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri* la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizioneche provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità Ai sensi dell art 52 comma 5 del d lgs n 196 del2003 e ss mm in caso di diffusione dispone che si omettanole generalità e gli altri dati identificativi di * *Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024Il Consigliere estensoreIl Presidente* *P Q MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri* la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizioneche provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità Ai sensi dell art 52 comma 5 del d lgs n 196 del2003 e ss mm in caso di diffusione dispone che si omettanole generalità e gli altri dati identificativi di * *Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024Il Consigliere estensoreIl Presidente* *
Sentenza Cassazione n. 22897/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris