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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 maggio 2021

Cassazione n. 33151/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30883-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 134, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 634/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 29.9.2010 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Roberto, Salvatore junior, Salvatore senior e [OSCURATO:PERSONA], invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, della piena proprietà di un fondo con soprastante fabbricato.

Si costituivano i convenuti [OSCURATO:PERSONA], Roberto, Salvatore junior, Salvatore senior, proponendo domanda riconvenzionale di rilascio del bene e risarcimento del danno.

Si costituiva separatamente [OSCURATO:PERSONA], eccependo di non essere proprietaria del fondo, per averlo donato ai suoi figli.

Con sentenza n. 3962/2019 il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Chirilli, rigettava la domanda nei confronti degli altri convenuti.

Con la sentenza impugnata, n. 634/2021, riformava la decisione di prime cure limitatamente al governo delle spese, confermandola nel resto.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Roberto, Salvatore junior, nonché [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e Daniele, eredi di [OSCURATO:PERSONA] senior, medio tempore deceduto, spiegando a loro volta ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Con atto di citazione notificato il 29.9.2010 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Roberto, Salvatore junior, Salvatore senior e [OSCURATO:PERSONA], invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, della piena proprietà di un fondo con soprastante fabbricato.

Si costituivano i convenuti [OSCURATO:PERSONA], Roberto, Salvatore junior, Salvatore senior, proponendo domanda riconvenzionale di rilascio del bene e risarcimento del danno.

Si costituiva separatamente [OSCURATO:PERSONA], eccependo di non essere proprietaria del fondo, per averlo donato ai suoi figli.

Con sentenza n. 3962/2019 il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Chirilli, rigettava la domanda nei confronti degli altri convenuti.

Con la sentenza impugnata, n. 634/2021, riformava la decisione di prime cure limitatamente al governo delle spese, confermandola nel resto.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Roberto, Salvatore junior, nonché [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e Daniele, eredi di [OSCURATO:PERSONA] senior, medio tempore deceduto, spiegando a loro volta ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.

Con l’unico motivo, il ricorrente principale lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente confermato il rigetto della domanda di usucapione, senza considerare che il Politano aveva recintato il fondo, chiudendone l’accesso con catena e lucchetto, vi aveva realizzato un pozzo ed aveva ristrutturato la casa colonica sullo stesso insistente, andandovi ad abitare.

Ad avviso del ricorrente, questi comportamenti erano indice di un possesso palese, non clandestino, e dunque valido ad usucapionem e sarebbero stati confermati dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di merito.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello da atto che la domanda di usucapione era stata rigettata già dal Tribunale, a fronte del fatto che l’origine della relazione con la res era da individuare, sulla base delle stesse dichiarazioni del Politano, in una “autorizzazione alla coltivazione del fondo” ricevuta dai Marrocco, costitutiva di un rapporto di mera detenzione; che i testimoni avrebbero reso dichiarazioni generiche e non riscontrabili da un punto di vista temporale sulla recinzione del fondo; che la recinzione, comunque, non sarebbe stata “… idonea a delimitare alcunché … in assenza di cancello d’ingresso, lucchetti o strutture di altro genere, la cui esistenza e possesso in capo al Politano non erano state provate, né tantomeno dedotte, dall’attore” (cfr. pag. 4 e s. della sentenza impugnata).

Anche l’uso della casa insistente sul terreno sarebbe derivato, secondo il Tribunale, dalla “… iniziale tolleranza e successiva autorizzazione del proprietario [OSCURATO:PERSONA] senior il quale non aveva alcuna ragione per contestare o chiedere alcunché al Politano, proprio in ragione del rapporto fiduciario instauratosi nel tempo, consentendo, verosimilmente, nel corso dei periodi primaverili-estivi … anche allo stesso Politano di dimorare nel fabbricato con la propria famiglia, alternando i periodi di permanenza con gli altri componenti della famiglia Marrocco” (cfr. ancora pag. 5).

La Corte di Appello, nel condividere tale interpretazione del fatto, evidenzia altresì la contraddittorietà delle deposizioni dei vari testimoni (cfr. pag. 7) e valorizza il fatto che “… dalla documentazione fotografica allegata alla CTU non emergono opere idonee a delimitare l’area e/o a impedire l’accesso ai proprietari e lo stesso attore in sede di interrogatorio ha riconosciuto che i proprietari gli consentirono di portare avanti il terreno senza alcun corrispettivo”, aggiungendo che “Anche le eventuali spese sostenute dal detentore non sono sufficienti a dimostrare che egli agisse come proprietario (tantoppiù che Marrocco continuava a percepire i contributi Agea” (cfr. pag. 8, errore nel testo).

A tale ricostruzione, che tiene conto di tutti gli elementi di fatto che, secondo il ricorrente, sarebbero stati invece trascurati, il motivo di censura contrappone una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza considerare il duplice principio, che merita di essere ribadito, per cui: 1) il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013, Rv. 627790); 2) “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. del 13/06/2014,Rv. 631330).

L’inammissibilità dell’unico motivo del ricorso principale implica l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, con il quale si lamenta la mancata evocazione nel giudizio di appello della [OSCURATO:PERSONA] –già parte in prime cure– il di fetto di specificità dell’impugnazione.

Va, sul punto, ribadito il principio secondo cui “In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito … ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano stateoggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale” (Cass. Sez.U, Sentenza n. del 25/03/2013, Rv. 625558)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, quanto all’inammissibilità del ricorso principale.

Il ricorso incidentale, proposto in via condizionata, va invece dichiarato inefficace.

Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30883-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 134, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 634/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 29.9.2010 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Roberto, Salvatore junior, Salvatore senior e [OSCURATO:PERSONA], invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, della piena proprietà di un fondo con soprastante fabbricato. Si costituivano i convenuti [OSCURATO:PERSONA], Roberto, Salvatore junior, Salvatore senior, proponendo domanda riconvenzionale di rilascio del bene e risarcimento del danno. Si costituiva separatamente [OSCURATO:PERSONA], eccependo di non essere proprietaria del fondo, per averlo donato ai suoi figli. Con sentenza n. 3962/2019 il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Chirilli, rigettava la domanda nei confronti degli altri convenuti. Con la sentenza impugnata, n. 634/2021, riformava la decisione di prime cure limitatamente al governo delle spese, confermandola nel resto. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Roberto, Salvatore junior, nonché [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e Daniele, eredi di [OSCURATO:PERSONA] senior, medio tempore deceduto, spiegando a loro volta ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso principale e del ricorso incidentale. Con atto di citazione notificato il 29.9.2010 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Roberto, Salvatore junior, Salvatore senior e [OSCURATO:PERSONA], invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, della piena proprietà di un fondo con soprastante fabbricato. Si costituivano i convenuti [OSCURATO:PERSONA], Roberto, Salvatore junior, Salvatore senior, proponendo domanda riconvenzionale di rilascio del bene e risarcimento del danno. Si costituiva separatamente [OSCURATO:PERSONA], eccependo di non essere proprietaria del fondo, per averlo donato ai suoi figli. Con sentenza n. 3962/2019 il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Chirilli, rigettava la domanda nei confronti degli altri convenuti. Con la sentenza impugnata, n. 634/2021, riformava la decisione di prime cure limitatamente al governo delle spese, confermandola nel resto. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Roberto, Salvatore junior, nonché [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e Daniele, eredi di [OSCURATO:PERSONA] senior, medio tempore deceduto, spiegando a loro volta ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. Con l’unico motivo, il ricorrente principale lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente confermato il rigetto della domanda di usucapione, senza considerare che il Politano aveva recintato il fondo, chiudendone l’accesso con catena e lucchetto, vi aveva realizzato un pozzo ed aveva ristrutturato la casa colonica sullo stesso insistente, andandovi ad abitare. Ad avviso del ricorrente, questi comportamenti erano indice di un possesso palese, non clandestino, e dunque valido ad usucapionem e sarebbero stati confermati dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di merito. La censura è inammissibile. La Corte di Appello da atto che la domanda di usucapione era stata rigettata già dal Tribunale, a fronte del fatto che l’origine della relazione con la res era da individuare, sulla base delle stesse dichiarazioni del Politano, in una “autorizzazione alla coltivazione del fondo” ricevuta dai Marrocco, costitutiva di un rapporto di mera detenzione; che i testimoni avrebbero reso dichiarazioni generiche e non riscontrabili da un punto di vista temporale sulla recinzione del fondo; che la recinzione, comunque, non sarebbe stata “… idonea a delimitare alcunché … in assenza di cancello d’ingresso, lucchetti o strutture di altro genere, la cui esistenza e possesso in capo al Politano non erano state provate, né tantomeno dedotte, dall’attore” (cfr. pag. 4 e s. della sentenza impugnata). Anche l’uso della casa insistente sul terreno sarebbe derivato, secondo il Tribunale, dalla “… iniziale tolleranza e successiva autorizzazione del proprietario [OSCURATO:PERSONA] senior il quale non aveva alcuna ragione per contestare o chiedere alcunché al Politano, proprio in ragione del rapporto fiduciario instauratosi nel tempo, consentendo, verosimilmente, nel corso dei periodi primaverili-estivi … anche allo stesso Politano di dimorare nel fabbricato con la propria famiglia, alternando i periodi di permanenza con gli altri componenti della famiglia Marrocco” (cfr. ancora pag. 5). La Corte di Appello, nel condividere tale interpretazione del fatto, evidenzia altresì la contraddittorietà delle deposizioni dei vari testimoni (cfr. pag. 7) e valorizza il fatto che “… dalla documentazione fotografica allegata alla CTU non emergono opere idonee a delimitare l’area e/o a impedire l’accesso ai proprietari e lo stesso attore in sede di interrogatorio ha riconosciuto che i proprietari gli consentirono di portare avanti il terreno senza alcun corrispettivo”, aggiungendo che “Anche le eventuali spese sostenute dal detentore non sono sufficienti a dimostrare che egli agisse come proprietario (tantoppiù che Marrocco continuava a percepire i contributi Agea” (cfr. pag. 8, errore nel testo). A tale ricostruzione, che tiene conto di tutti gli elementi di fatto che, secondo il ricorrente, sarebbero stati invece trascurati, il motivo di censura contrappone una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza considerare il duplice principio, che merita di essere ribadito, per cui: 1) il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013, Rv. 627790); 2) “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 13/06/2014,Rv. 631330). L’inammissibilità dell’unico motivo del ricorso principale implica l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, con il quale si lamenta la mancata evocazione nel giudizio di appello della [OSCURATO:PERSONA] –già parte in prime cure– il di fetto di specificità dell’impugnazione. Va, sul punto, ribadito il principio secondo cui “In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito … ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano stateoggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale” (Cass. Sez.U, Sentenza n. del 25/03/2013, Rv. 625558)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, quanto all’inammissibilità del ricorso principale. Il ricorso incidentale, proposto in via condizionata, va invece dichiarato inefficace. Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Sentenza Cassazione n. 33151/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris