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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 41844/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MASCIOLI Gioia ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Roma che la aveva ritenuta responsabile del reato di furto di energia elettrica con aggravante della violenza sulle cose e l'aveva condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa. 2.La ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in punto di riconoscimento dell'elemento psicologico del reato in quanto l'allaccio era preesistente all'uso dell'abitazione da parte di essa e il mancato recapito delle bollette poteva essere stato determinato dall'emergenza COVID.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto il giudice di appello, con la sentenza impugnata, ha fornito adeguato riscontro alle censure oggi riproposte evidenziando i plu- rimi ed univoci elementi indiziari a carico della ricorrente che la pongono in collegamento con gli abusivi allacci riscontrati nell'appartamento utilizzato dalla prevenuta quale abitazione familiare. 3.1 Quanto ai profili soggettivi del reato e a fronte della censura volta a valorizzare l'estraneità del ricorrente alla condotta manomissiva, va rilevato che in tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente com- piuto da persona diversa dall'agente, il quale si limiti solo a fare uso dell'al- laccio altrui (sez.V, 19.2.2014, Rizzuro, Rv. 261745), circostanza questa adeguatamente rappresentata e non contestata da parte della MASCIOLI laddove il giudice distrettuale ha dato adeguato conto che, in considerazione delle caratteristiche dell'allaccio, del tempo di utilizzazione dell'immobile e del mancato recapito e del mancato pagamento di fatture, a fronte di moro- sità risalente all'anno 2018, la ricorrente aveva certamente realizzato che gli allacci presenti nell'immobile dovevano ritenersi abusivi, come del resto ave- vano immediatamente percepito i militari nel procedere ad un controllo di routine all'interno dell'appartamento ove la donna si trovava internata agli arresti domiciliari.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. h P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MASCIOLI Gioia ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Roma che la aveva ritenuta responsabile del reato di furto di energia elettrica con aggravante della violenza sulle cose e l'aveva condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa. 2.La ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in punto di riconoscimento dell'elemento psicologico del reato in quanto l'allaccio era preesistente all'uso dell'abitazione da parte di essa e il mancato recapito delle bollette poteva essere stato determinato dall'emergenza COVID. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto il giudice di appello, con la sentenza impugnata, ha fornito adeguato riscontro alle censure oggi riproposte evidenziando i plu- rimi ed univoci elementi indiziari a carico della ricorrente che la pongono in collegamento con gli abusivi allacci riscontrati nell'appartamento utilizzato dalla prevenuta quale abitazione familiare. 3.1 Quanto ai profili soggettivi del reato e a fronte della censura volta a valorizzare l'estraneità del ricorrente alla condotta manomissiva, va rilevato che in tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente com- piuto da persona diversa dall'agente, il quale si limiti solo a fare uso dell'al- laccio altrui (sez.V, 19.2.2014, Rizzuro, Rv. 261745), circostanza questa adeguatamente rappresentata e non contestata da parte della MASCIOLI laddove il giudice distrettuale ha dato adeguato conto che, in considerazione delle caratteristiche dell'allaccio, del tempo di utilizzazione dell'immobile e del mancato recapito e del mancato pagamento di fatture, a fronte di moro- sità risalente all'anno 2018, la ricorrente aveva certamente realizzato che gli allacci presenti nell'immobile dovevano ritenersi abusivi, come del resto ave- vano immediatamente percepito i militari nel procedere ad un controllo di routine all'interno dell'appartamento ove la donna si trovava internata agli arresti domiciliari. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. h P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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