CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32635/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale; considerato che l'unico motivo di impugnazione - che deduce il vizio di motivazione e la violazione della legge penale circa la responsabilità dell'imputato e il diniego dell'applicazione della disciplina del reato continuato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità: - quanto alla responsabilità del ricorrente, ha prospettato, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - quanto alla continuazione, si affida ad asserti generici ed è manifestamente infondato poiché, con i motivi aggiunti di appello era stata dedotta la sola contiguità temporale dei fatti in discorso e l'omogeneità delle violazione snza neppure allegare la sussistenza di un programma criminoso comune ad essi e, dunque, la motivazione della sentenza impugnata contiene una disamina congrua sul punto (cfr. p. 5); rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, la memoria difensiva che ha ribadito la fondatezza del ricorso per il tramite di enunciati assertivi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis