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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33565/2026

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Della Repubblica Presso II Tribunale [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27/10 /2025, il Tribunale di fermo ha dichiarato il non luogo a procedere per abrogazione del reato contestato, di cui all'art. 38 bis del D. Lg. n.81 del 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'utilizzo illecito e con finalità fraudolente, allo scopo di eludere norme inderogabili di legge e di contratto collettivo, di personale somministrato da altre società.

2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, lamentando violazione di legge, posto che il giudice di primo grado, in fase predibattimentale ai sensi dell'art. 554 ter cod. proc. pen., senza espletare alcuna attività istruttoria, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato per abrogazione dei reati contestati,ritenendo erroneamente che le condotte di cui all'imputazione non costituiscano più reato per effetto dell'intervenuta abrogazione dell'art. 38 bis d.I.81 del 2015 ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D.I. 149/2024 come convertito dalla legge 56/2024.

Il ricorrente evidenza, infatti, che la suddetta novella normativa ha abrogato l'art. 38 bis, contestualmente introducendo una disciplina più severa per le medesime condotte di somministrazione fraudolenta di lavoratori che sono state ricollocate all'interno del decreto legislativo n. 276/2003 che originariamente le prevedeva mediante l'introduzione del nuovo comma 5 ter dell'art. 18 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto di convertire il ricorso in appello e trasmettere gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio ex art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen. 4.

L'imputato ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente occorre precisare che il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso la sentenza predibattimentale in esame è da qualificarsi come ricorso ordinario e non come ricorso per saltum poiché tanto la disciplina vigente all'epoca del fatto contestato quanto la disciplina attuale, puniscono la condotta di cui all'imputazione o con pena pecuniaria (la disciplina previgente) o con pena alternativa (la disciplina attuale), onde risulta applicabile il disposto dell'art. 554 quater comma 6 cod. proc. pen., a norma del quale sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, norma che si ispira a finalità di deflazione processuale, con riferimento ai reati di minore gravità definiti in udienza predibattimentale, nei procedimenti a citazione diretta.

Ragion per cui il ricorso non può essere convertito in appello ex art. 554 quater cod. proc. pen., e va deciso da questa Corte di legittimità.

Nel merito il ricorso è fondato.

Si specifica che, a norma dell'abrogato art. 38-bis d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, "quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con 2la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione".

A norma dell'art. 18 comma 5 D.L. n. 276 del 2003, attualmente vigente, introdotto dall'art. 29, comma 5, del D.I. 149/2024, convertito in legge 56/2024, contestualmente all'abrogazione del citato art. 38-bis, "quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione".

Se ne desume che, come è stato affermato da questa Corte di legittimità, sussiste continuità normativa tra la contravvenzione di cui all'art. 38-bis d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, abrogato dall'art. 29, comma 5, d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e quella prevista dall'art. 18, comma 5-ter, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, contestualmente introdotto dal già citato art. 29, comma 4, lett. d), incriminante le medesime condotte di somministrazione di lavoro, poste in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, versandosi in ipotesi di "abrogatio sine abolitione" (Sez.3, n. 32041 del 01/07/2025, Rv. 288569 - 01).

Ne deriva che erroneamente il giudice a quo ha ritenuto l'abrogazione del reato in disamina, in quanto la condotta oggetto dell'imputazione consistita nell'utilizzare illecitamente e con finalità fraudolente, allo scopo di eludere norme inderogabili di legge e di contratto collettivo, personale somministrato da altre società, mantiene la propria rilevanza penale, essendo soltanto necessario stabilire quale delle due discipline debba essere applicata al caso in esame, in quanto più favorevole al reo, in aderenza ai principi di cui all'art. 2 cod. pen. 2.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Della Repubblica Presso II Tribunale [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27/10 /2025, il Tribunale di fermo ha dichiarato il non luogo a procedere per abrogazione del reato contestato, di cui all'art. 38 bis del D. Lg. n.81 del 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'utilizzo illecito e con finalità fraudolente, allo scopo di eludere norme inderogabili di legge e di contratto collettivo, di personale somministrato da altre società. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, lamentando violazione di legge, posto che il giudice di primo grado, in fase predibattimentale ai sensi dell'art. 554 ter cod. proc. pen., senza espletare alcuna attività istruttoria, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato per abrogazione dei reati contestati,ritenendo erroneamente che le condotte di cui all'imputazione non costituiscano più reato per effetto dell'intervenuta abrogazione dell'art. 38 bis d.I.81 del 2015 ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D.I. 149/2024 come convertito dalla legge 56/2024. Il ricorrente evidenza, infatti, che la suddetta novella normativa ha abrogato l'art. 38 bis, contestualmente introducendo una disciplina più severa per le medesime condotte di somministrazione fraudolenta di lavoratori che sono state ricollocate all'interno del decreto legislativo n. 276/2003 che originariamente le prevedeva mediante l'introduzione del nuovo comma 5 ter dell'art. 18 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto di convertire il ricorso in appello e trasmettere gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio ex art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen. 4. L'imputato ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente occorre precisare che il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso la sentenza predibattimentale in esame è da qualificarsi come ricorso ordinario e non come ricorso per saltum poiché tanto la disciplina vigente all'epoca del fatto contestato quanto la disciplina attuale, puniscono la condotta di cui all'imputazione o con pena pecuniaria (la disciplina previgente) o con pena alternativa (la disciplina attuale), onde risulta applicabile il disposto dell'art. 554 quater comma 6 cod. proc. pen., a norma del quale sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, norma che si ispira a finalità di deflazione processuale, con riferimento ai reati di minore gravità definiti in udienza predibattimentale, nei procedimenti a citazione diretta. Ragion per cui il ricorso non può essere convertito in appello ex art. 554 quater cod. proc. pen., e va deciso da questa Corte di legittimità. Nel merito il ricorso è fondato. Si specifica che, a norma dell'abrogato art. 38-bis d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, "quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con 2la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione". A norma dell'art. 18 comma 5 D.L. n. 276 del 2003, attualmente vigente, introdotto dall'art. 29, comma 5, del D.I. 149/2024, convertito in legge 56/2024, contestualmente all'abrogazione del citato art. 38-bis, "quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione". Se ne desume che, come è stato affermato da questa Corte di legittimità, sussiste continuità normativa tra la contravvenzione di cui all'art. 38-bis d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, abrogato dall'art. 29, comma 5, d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e quella prevista dall'art. 18, comma 5-ter, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, contestualmente introdotto dal già citato art. 29, comma 4, lett. d), incriminante le medesime condotte di somministrazione di lavoro, poste in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, versandosi in ipotesi di "abrogatio sine abolitione" (Sez.3, n. 32041 del 01/07/2025, Rv. 288569 - 01). Ne deriva che erroneamente il giudice a quo ha ritenuto l'abrogazione del reato in disamina, in quanto la condotta oggetto dell'imputazione consistita nell'utilizzare illecitamente e con finalità fraudolente, allo scopo di eludere norme inderogabili di legge e di contratto collettivo, personale somministrato da altre società, mantiene la propria rilevanza penale, essendo soltanto necessario stabilire quale delle due discipline debba essere applicata al caso in esame, in quanto più favorevole al reo, in aderenza ai principi di cui all'art. 2 cod. pen. 2.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso. P.Q.M
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