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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10067/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Venezia in data 11 aprile 2023, in funzione di Giudice di appello, ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice di Pace di Dolo assolvendo l'imputato del reato a lui ascritto di minaccia al capo A) perché il fatto non sussiste, confermando la condanna in relazione al reato di minaccia di cui al capo B) e, conseguentemente, rideterminando la pena oltre statuizioni civili. -Ritenuto che il primo motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza del reato contestato - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag. 6: la testimonianza della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato alla luce della credibilità e della attendibilità del dichiarante, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'ad 192 comma 3 cod. proc. pen; le dichiarazioni della p.o. trovano conferma nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], presente nel garage al momento del fatto). -Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia la contraddittorietà della motivazione in quanto è stato assolto da uno dei due capi d'imputazione messi in atto con modalità analoghe - non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge ; a ciò si aggiunga che la motivazione è esente da vizi logici( il Giudice di seconde cure evidenzia che la frase viene pronunciata in un contesto che appare idoneo a far percepire un pericolo di un male ingiusto e certamente, considerate le circostanze di tempo e di luogo e considerata l'aggressività dell'imputato, non può escludersi l'astratta realizzabilità del male ingiusto minacciato, nell'altro caso tale pericolo non sussiste); -Ritenuto che il terzo motivo di ricorso- con cui il ricorrente eccepisce l'assenza di elementi probatori relativi al patimento del danno e di conseguenza, la violazione della norma penale di cui all'ad 185 cod. pen. e gli artt. 1126,2059 cod. civ.- è manifestatamente infondato perché non si confronta con la motivazione immune da vizi logici che ha individuato il quantum risarcitorio (p.7).

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme di tremila euro in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Venezia in data 11 aprile 2023, in funzione di Giudice di appello, ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice di Pace di Dolo assolvendo l'imputato del reato a lui ascritto di minaccia al capo A) perché il fatto non sussiste, confermando la condanna in relazione al reato di minaccia di cui al capo B) e, conseguentemente, rideterminando la pena oltre statuizioni civili. -Ritenuto che il primo motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza del reato contestato - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag. 6: la testimonianza della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato alla luce della credibilità e della attendibilità del dichiarante, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'ad 192 comma 3 cod. proc. pen; le dichiarazioni della p.o. trovano conferma nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], presente nel garage al momento del fatto). -Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia la contraddittorietà della motivazione in quanto è stato assolto da uno dei due capi d'imputazione messi in atto con modalità analoghe - non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge ; a ciò si aggiunga che la motivazione è esente da vizi logici( il Giudice di seconde cure evidenzia che la frase viene pronunciata in un contesto che appare idoneo a far percepire un pericolo di un male ingiusto e certamente, considerate le circostanze di tempo e di luogo e considerata l'aggressività dell'imputato, non può escludersi l'astratta realizzabilità del male ingiusto minacciato, nell'altro caso tale pericolo non sussiste); -Ritenuto che il terzo motivo di ricorso- con cui il ricorrente eccepisce l'assenza di elementi probatori relativi al patimento del danno e di conseguenza, la violazione della norma penale di cui all'ad 185 cod. pen. e gli artt. 1126,2059 cod. civ.- è manifestatamente infondato perché non si confronta con la motivazione immune da vizi logici che ha individuato il quantum risarcitorio (p.7). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme di tremila euro in favore della Cassa delle am
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