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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08390/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bologna, via dell’Indipendenza n. 20 (codicefiscale: [OSCURATO:PERSONA] 60S21 F839W, pec:[OSCURATO:EMAIL] - [OSCURATO:TELEFONO], [OSCURATO:TELEFONO]), ed elettivamente domiciliato in Milano (MI), cap 20122, GalleriaSan Babila n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 73R16 F839D), del Foro di Napoli; pec:[OSCURATO:EMAIL].it-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana-Firenze n. 790/2021 depositata il 05/07/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 23457/2021Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 8390/2026Data pubblicazione 03/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bologna, via dell’Indipendenza n. 20 (codicefiscale: [OSCURATO:PERSONA] 60S21 F839W, pec:[OSCURATO:EMAIL] - [OSCURATO:TELEFONO], [OSCURATO:TELEFONO]), ed elettivamente domiciliato in Milano (MI), cap 20122, GalleriaSan Babila n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 73R16 F839D), del Foro di Napoli; pec:[OSCURATO:EMAIL].it-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana-Firenze n. 790/2021 depositata il 05/07/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 23457/2021Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 8390/2026Data pubblicazione 03/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08390/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris