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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11254/2026

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[OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elet-tivamente domiciliati in Roma, alla via XX Settembre, n. 3, presso lo studiodell'avvocato professor Bruno N. Sassani che ha indicato il proprio indirizzo dip.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegatoin calce al ricorso.RICORRENTIcontroCOMUNE di STAZZEMA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Sindaco pro tem-pore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 27756/2022Numero sezionale 3939/2025Numero di raccolta generale 11254/2026Data pubblicazione 27/04/2026che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende invirtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso l'ordinanza dei 18.3/[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di Firenze.Udita la relazione nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 del consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

L'avvocato professor Francesco P. Luiso, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] venivano nominati arbitri ed attendevano allo svolgi-mento delle relative funzioni nel giudizio arbitrale tra il Comune di Stazzema ela “AEG Riscossioni” s.p.a.2.

Il Presidente del Tribunale di Lucca liquidava i compensi agli arbitri dovutinella misura di euro 63.180,00.Ai fini della liquidazione provvedeva a sommare il valore della domanda prin-cipale, esperita dalla “AEG Riscossioni”, ed il valore della eccezione riconvenzio-nale sollevata dal Comune di Stazzema.3.

Il Comune di Stazzema proponeva reclamo, ex artt. 814, 3° co., e 825, 4°co., cod. proc. civ., alla Corte d'Appello di Firenze.Resistevano l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] P. Luiso, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'av-vocato [OSCURATO:PERSONA].4.

Con ordinanza dei 18.3/14.4.2022 la Corte d'Appello di Firenze accoglievaparzialmente il reclamo e rideterminava il complessivo compenso dovuto agliarbitri nella minor somma di euro 21.255,00.Numero registro generale 27756/2022Numero sezionale 3939/2025Numero di raccolta generale 11254/2026Data pubblicazione 27/04/2026Evidenziava la Corte di Firenze che la riconvenzionale non risultava propostanei confronti del soggetto contro il quale era stata esperita la domanda princi-pale, sicché il relativo valore non poteva cumularsi al valore della domanda prin-cipale.Evidenziava poi che, sebbene la proposizione della domanda riconvenzionale,qualora di valore superiore al valore della domanda principale, potesse essertale da giustificare, in dipendenza dell'ampliamento del “thema decidendum”,l'applicazione dello scaglione superiore, nondimeno tale principio era inoperantein relazione all'eccezione riconvenzionale sollevata dal Comune, giacché “limi-tata alla cognizione dell'inadempimento e della conseguente domanda di danninei limiti della compensazione con la somma di cui si chiedeva la condanna daparte di AEG” (così ordinanza impugnata, pag. 5).Evidenziava in ogni caso che la proposizione dell'eccezione riconvenzionalenon aveva “comportato un effettivo incremento dell'attività arbitrale”, siccomel'esame indotto dalla proposizione dell'eccezione era rimasto circoscritto alla“valutazione dei presupposti senza scendere nella valutazione dell'effettivitàdell'inadempimento” (così ordinanza impugnata, pag. 6).5.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso l'avvocato professor Fran-cesco P. Luiso, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; nehanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguentestatuizione anche in ordine alle spese di lite.Il Comune di Stazzema ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.6.

I ricorrenti hanno depositato memoria.Numero registro generale 27756/2022Numero sezionale 3939/2025Numero di raccolta generale 11254/2026Data pubblicazione 27/04/2026CONSIDERATO CHE7.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 10 d.m. n.140/2012, degli artt. 10 e 12 cod. proc. civ. e degli artt. 810, 813 e 814 cod.proc. civ.Deducono che il divieto di cumulo del valore della domanda principale e delvalore della domanda riconvenzionale, divieto correlato alla circostanza per cuisiffatte domande non sono proposte nei confronti della stessa parte, si giustificaallorquando è necessario “fissare la base di calcolo del valore della controversiaper gli avvocati che esercitano la difesa di parte in giudizio” (così ricorso, pagg.2 – 3), deducono ossia che il divieto “riguarda il rapporto avvocato/cliente ed èlimitat[o] a questo ambito” (così ricorso, pag. 3).Deducono che viceversa il divieto di cumulo non ha “alcun senso per gli av-vocati che svolgono funzione di arbitro” (così ricorso, pag. 3).Deducono invero che il rapporto si instaura tra gli arbitri e tutte le parti, sicchénon ha “senso alcuno negare la cumulabilità della domanda riconvenzionale in-tervenuta in corso di giudizio arbitrale alla domanda originaria di arbitrato” (cosìricorso, pag. 4).Deducono propriamente che agli arbitri è conferito il mandato di giudicare edecidere in maniera imparziale nei confronti di tutte le parti, sicché non si giu-stifica il divieto di cumulo del valore della domanda principale e della domandariconvenzionale (così ricorso, pag. 4).8.

Il primo motivo di ricorso è da respingere.9.

La Corte di Firenze ha sì evocato l'elaborazione giurisprudenziale in temadi divieto di cumulo del valore della domanda attorea e della domanda ricon-venzionale (cfr. Cass. 14.7.2015, n. 14691), divieto di cumulo che questa CorteNumero registro generale 27756/2022Numero sezionale 3939/2025Numero di raccolta generale 11254/2026Data pubblicazione 27/04/2026reputa operante pur con riferimento al giudizio arbitrale (cfr. Cass. 24.4.2008,n. 10758, secondo cui, in tema di liquidazione, ai sensi dell'art. 814 cod. proc.civ., degli onorari dovuti ai componenti di un collegio arbitrale composto da av-vocati, ai fini della determinazione del valore della pratica, rilevante ex art. art.5 della tariffa stragiudiziale e del punto 9 dell'allegata tabella, di cui al D.M. 5ottobre 1994 n. 585, ove nel giudizio arbitrale siano state proposte una do-manda principale ed una riconvenzionale, non deve procedersi al cumulo dellestesse ma deve tenersi conto solo del maggiore tra i valori delle due contrappo-ste domande).E tuttavia a tanto la Corte d'appello ha atteso unicamente per completezzaargomentativa, siccome nella specie non era stata proposta domanda riconven-zionale.Difatti, “l'ente, Comune di Stazzema, aveva proposto eccezione riconvenzio-nale di risoluzione del contratto per inadempimento chiedendo l'accertamentodel danno subito, quantificato in euro 335.020,29, da compensarsi nei riguardidell'attrice” (così ordinanza impugnata, pag. 2).In tal guisa, il primo mezzo non si correla, non si confronta in termini puntualicon la “ratio decidendi” dell'impugnato dictum.10.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12 e 35cod. proc. civ. e degli artt. 810, 813 e 814 cod. proc. civ.Deducono che ha comunque errato la Corte di Firenze a ritenere che la pro-posizione dell'eccezione di compensazione non valga a giustificare in sede dideterminazione del valore della controversia l'applicabilità, se del caso, delloscaglione superiore (cfr. ricorso, pag. 5).Numero registro generale 27756/2022Numero sezionale 3939/2025Numero di raccolta generale 11254/2026Data pubblicazione 27/04/2026Deducono invero che la proposizione dell'eccezione di compensazione, seb-bene finalizzata al rigetto della domanda principale, importa in ogni caso “unadel resto, l'eccezione di compensazione è annoverata tra le eccezioni riconven-zionali, con cui è allegata una situazione sostanziale nuova e diversa (cfr. ri-corso, pag. 5).Deducono che in questi termini non è consentito indagare, così come ha in-dagato la Corte fiorentina, sulle ragioni del rigetto dell'eccezione di compensa-zione, onde concludere, ai fini della determinazione del valore della causa, nelsenso dell'irrilevanza in relazione alla possibile dilatazione dell'ambito della co-gnizione del collegio arbitrale (cfr. ricorso, pag. 6).Deducono che, d'altronde, dare risalto ai limiti della cognizione effettivamentesvolta, significa obliterare che la determinazione del valore è ancorata al riscon-tro del “petitum” non già al riscontro del “decisum” (cfr. ricorso, pag. 6).11.

Il secondo motivo di ricorso parimenti è da respingere.12.

È sufficiente ribadire l'elaborazione, seppur non più recente, delle SezioniUnite di questa Corte.Ossia l'insegnamento secondo cui la determinazione del valore della causa,anche al fine della individuazione dello scaglione tariffario applicabile per il com-penso dovuto dal cliente al proprio difensore (e della responsabilità disciplinaredi questi per pretese eccessive), va effettuata in base alla domanda, e, pertanto,a prescindere dalle eccezioni che vengano formulate per conseguirne il rigetto,mentre l'attività richiesta da tali eccezioni può solo rendere operanti, nell'ambitodi detto scaglione, eventuali ulteriori voci per diritti od onorari di avvocato oprocuratore (cfr. Cass. Sez.

Un. 20.7.1988, n. 4698).Numero registro generale 27756/2022Numero sezionale 3939/2025Numero di raccolta generale 11254/2026Data pubblicazione 27/04/202613.

Si giustifica al cospetto, comunque, del buon diritto degli arbitri al lorocompenso l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legitti-mità.E tanto nel segno della “rilettura” del 2° co. dell'art. 92 cod. proc. civ. qualeoperata dalla Consulta (la Corte costituzionale con sentenza n. 88/2017 ha di-chiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ., nellaparte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed ec-cezionali ragioni).14.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ri-correnti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.P.R. cit.,se dovuto (cfr. Cass. Sez.

Un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte così provvede:rigetta il ricorso;compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, con vincolosolidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre-visto per il ricorso ex art. 13, co. 1-bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 14 novembre 2025.Numero registro generale 27756/2022Numero sezionale 3939/2025Numero di raccolta generale 11254/2026Data pubblicazione 27/04/2026Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elet-tivamente domiciliati in Roma, alla via XX Settembre, n. 3, presso lo studiodell'avvocato professor Bruno N. Sassani che ha indicato il proprio indirizzo dip.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegatoin calce al ricorso.RICORRENTIcontroCOMUNE di STAZZEMA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Sindaco pro tem-pore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 27756/2022Numero sezionale 3939/2025Numero di raccolta generale 11254/2026Data pubblicazione 27/04/2026che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende invirtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso l'ordinanza dei 18.3/[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di Firenze.Udita la relazione nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 del consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. L'avvocato professor Francesco P. Luiso, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] venivano nominati arbitri ed attendevano allo svolgi-mento delle relative funzioni nel giudizio arbitrale tra il Comune di Stazzema ela “AEG Riscossioni” s.p.a.2. Il Presidente del Tribunale di Lucca liquidava i compensi agli arbitri dovutinella misura di euro 63.180,00.Ai fini della liquidazione provvedeva a sommare il valore della domanda prin-cipale, esperita dalla “AEG Riscossioni”, ed il valore della eccezione riconvenzio-nale sollevata dal Comune di Stazzema.3. Il Comune di Stazzema proponeva reclamo, ex artt. 814, 3° co., e 825, 4°co., cod. proc. civ., alla Corte d'Appello di Firenze.Resistevano l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] P. Luiso, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'av-vocato [OSCURATO:PERSONA].4. Con ordinanza dei 18.3/14.4.2022 la Corte d'Appello di Firenze accoglievaparzialmente il reclamo e rideterminava il complessivo compenso dovuto agliarbitri nella minor somma di euro 21.255,00.Numero registro generale 27756/2022Numero sezionale 3939/2025Numero di raccolta generale 11254/2026Data pubblicazione 27/04/2026Evidenziava la Corte di Firenze che la riconvenzionale non risultava propostanei confronti del soggetto contro il quale era stata esperita la domanda princi-pale, sicché il relativo valore non poteva cumularsi al valore della domanda prin-cipale.Evidenziava poi che, sebbene la proposizione della domanda riconvenzionale,qualora di valore superiore al valore della domanda principale, potesse essertale da giustificare, in dipendenza dell'ampliamento del “thema decidendum”,l'applicazione dello scaglione superiore, nondimeno tale principio era inoperantein relazione all'eccezione riconvenzionale sollevata dal Comune, giacché “limi-tata alla cognizione dell'inadempimento e della conseguente domanda di danninei limiti della compensazione con la somma di cui si chiedeva la condanna daparte di AEG” (così ordinanza impugnata, pag. 5).Evidenziava in ogni caso che la proposizione dell'eccezione riconvenzionalenon aveva “comportato un effettivo incremento dell'attività arbitrale”, siccomel'esame indotto dalla proposizione dell'eccezione era rimasto circoscritto alla“valutazione dei presupposti senza scendere nella valutazione dell'effettivitàdell'inadempimento” (così ordinanza impugnata, pag. 6).5. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso l'avvocato professor Fran-cesco P. Luiso, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; nehanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguentestatuizione anche in ordine alle spese di lite.Il Comune di Stazzema ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.6. I ricorrenti hanno depositato memoria.Numero registro generale 27756/2022Numero sezionale 3939/2025Numero di raccolta generale 11254/2026Data pubblicazione 27/04/2026CONSIDERATO CHE7. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 10 d.m. n.140/2012, degli artt. 10 e 12 cod. proc. civ. e degli artt. 810, 813 e 814 cod.proc. civ.Deducono che il divieto di cumulo del valore della domanda principale e delvalore della domanda riconvenzionale, divieto correlato alla circostanza per cuisiffatte domande non sono proposte nei confronti della stessa parte, si giustificaallorquando è necessario “fissare la base di calcolo del valore della controversiaper gli avvocati che esercitano la difesa di parte in giudizio” (così ricorso, pagg.2 – 3), deducono ossia che il divieto “riguarda il rapporto avvocato/cliente ed èlimitat[o] a questo ambito” (così ricorso, pag. 3).Deducono che viceversa il divieto di cumulo non ha “alcun senso per gli av-vocati che svolgono funzione di arbitro” (così ricorso, pag. 3).Deducono invero che il rapporto si instaura tra gli arbitri e tutte le parti, sicchénon ha “senso alcuno negare la cumulabilità della domanda riconvenzionale in-tervenuta in corso di giudizio arbitrale alla domanda originaria di arbitrato” (cosìricorso, pag. 4).Deducono propriamente che agli arbitri è conferito il mandato di giudicare edecidere in maniera imparziale nei confronti di tutte le parti, sicché non si giu-stifica il divieto di cumulo del valore della domanda principale e della domandariconvenzionale (così ricorso, pag. 4).8. Il primo motivo di ricorso è da respingere.9. La Corte di Firenze ha sì evocato l'elaborazione giurisprudenziale in temadi divieto di cumulo del valore della domanda attorea e della domanda ricon-venzionale (cfr. Cass. 14.7.2015, n. 14691), divieto di cumulo che questa CorteNumero registro generale 27756/2022Numero sezionale 3939/2025Numero di raccolta generale 11254/2026Data pubblicazione 27/04/2026reputa operante pur con riferimento al giudizio arbitrale (cfr. Cass. 24.4.2008,n. 10758, secondo cui, in tema di liquidazione, ai sensi dell'art. 814 cod. proc.civ., degli onorari dovuti ai componenti di un collegio arbitrale composto da av-vocati, ai fini della determinazione del valore della pratica, rilevante ex art. art.5 della tariffa stragiudiziale e del punto 9 dell'allegata tabella, di cui al D.M. 5ottobre 1994 n. 585, ove nel giudizio arbitrale siano state proposte una do-manda principale ed una riconvenzionale, non deve procedersi al cumulo dellestesse ma deve tenersi conto solo del maggiore tra i valori delle due contrappo-ste domande).E tuttavia a tanto la Corte d'appello ha atteso unicamente per completezzaargomentativa, siccome nella specie non era stata proposta domanda riconven-zionale.Difatti, “l'ente, Comune di Stazzema, aveva proposto eccezione riconvenzio-nale di risoluzione del contratto per inadempimento chiedendo l'accertamentodel danno subito, quantificato in euro 335.020,29, da compensarsi nei riguardidell'attrice” (così ordinanza impugnata, pag. 2).In tal guisa, il primo mezzo non si correla, non si confronta in termini puntualicon la “ratio decidendi” dell'impugnato dictum.10. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12 e 35cod. proc. civ. e degli artt. 810, 813 e 814 cod. proc. civ.Deducono che ha comunque errato la Corte di Firenze a ritenere che la pro-posizione dell'eccezione di compensazione non valga a giustificare in sede dideterminazione del valore della controversia l'applicabilità, se del caso, delloscaglione superiore (cfr. ricorso, pag. 5).Numero registro generale 27756/2022Numero sezionale 3939/2025Numero di raccolta generale 11254/2026Data pubblicazione 27/04/2026Deducono invero che la proposizione dell'eccezione di compensazione, seb-bene finalizzata al rigetto della domanda principale, importa in ogni caso “unadel resto, l'eccezione di compensazione è annoverata tra le eccezioni riconven-zionali, con cui è allegata una situazione sostanziale nuova e diversa (cfr. ri-corso, pag. 5).Deducono che in questi termini non è consentito indagare, così come ha in-dagato la Corte fiorentina, sulle ragioni del rigetto dell'eccezione di compensa-zione, onde concludere, ai fini della determinazione del valore della causa, nelsenso dell'irrilevanza in relazione alla possibile dilatazione dell'ambito della co-gnizione del collegio arbitrale (cfr. ricorso, pag. 6).Deducono che, d'altronde, dare risalto ai limiti della cognizione effettivamentesvolta, significa obliterare che la determinazione del valore è ancorata al riscon-tro del “petitum” non già al riscontro del “decisum” (cfr. ricorso, pag. 6).11. Il secondo motivo di ricorso parimenti è da respingere.12. È sufficiente ribadire l'elaborazione, seppur non più recente, delle SezioniUnite di questa Corte.Ossia l'insegnamento secondo cui la determinazione del valore della causa,anche al fine della individuazione dello scaglione tariffario applicabile per il com-penso dovuto dal cliente al proprio difensore (e della responsabilità disciplinaredi questi per pretese eccessive), va effettuata in base alla domanda, e, pertanto,a prescindere dalle eccezioni che vengano formulate per conseguirne il rigetto,mentre l'attività richiesta da tali eccezioni può solo rendere operanti, nell'ambitodi detto scaglione, eventuali ulteriori voci per diritti od onorari di avvocato oprocuratore (cfr. Cass. Sez. Un. 20.7.1988, n. 4698).Numero registro generale 27756/2022Numero sezionale 3939/2025Numero di raccolta generale 11254/2026Data pubblicazione 27/04/202613. Si giustifica al cospetto, comunque, del buon diritto degli arbitri al lorocompenso l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legitti-mità.E tanto nel segno della “rilettura” del 2° co. dell'art. 92 cod. proc. civ. qualeoperata dalla Consulta (la Corte costituzionale con sentenza n. 88/2017 ha di-chiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ., nellaparte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed ec-cezionali ragioni).14. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ri-correnti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.P.R. cit.,se dovuto (cfr. Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:rigetta il ricorso;compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, con vincolosolidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre-visto per il ricorso ex art. 13, co. 1-bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 14 novembre 2025.Numero registro generale 27756/2022Numero sezionale 3939/2025Numero di raccolta generale 11254/2026Data pubblicazione 27/04/2026Il presidenteGuido Mercolino
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