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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 42131/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], compendiandosi in doglianze volte a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie senza alcuna individuazione di un vizio motivazionale deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che la Corte d'Appello ha dato conto in maniera logica dei motivi per i quali ha ritenuto sussistente il dolo del reato, in cui si è valorizzato il ruolo del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che, in quanto commercialista della ricorrente, agiva nell'interesse della sua cliente la quale non poteva non essere consapevole della mancata erogazione in proprio favore di prestazioni ad opera della ditta [OSCURATO:PERSONA], atteso che l'alterazione dei registri IVA era stata compiuta a suo esclusivo vantaggio, senza che la suddetta valutazione probatoria, avulsa da specifici travisamenti e priva di incoerenze o fratture argomentative, possa essere oggetto di sindacato ad opera di questo giudice di legittimità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], compendiandosi in doglianze volte a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie senza alcuna individuazione di un vizio motivazionale deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che la Corte d'Appello ha dato conto in maniera logica dei motivi per i quali ha ritenuto sussistente il dolo del reato, in cui si è valorizzato il ruolo del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che, in quanto commercialista della ricorrente, agiva nell'interesse della sua cliente la quale non poteva non essere consapevole della mancata erogazione in proprio favore di prestazioni ad opera della ditta [OSCURATO:PERSONA], atteso che l'alterazione dei registri IVA era stata compiuta a suo esclusivo vantaggio, senza che la suddetta valutazione probatoria, avulsa da specifici travisamenti e priva di incoerenze o fratture argomentative, possa essere oggetto di sindacato ad opera di questo giudice di legittimità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente -
Sentenza Cassazione n. 42131/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris