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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44296/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che il primo motivo di ricorso formulato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in merito alla configurabilità, nei suoi confronti, della responsabilità per il reato di furto aggravato di energia elettrica è manifestamente infondato e, anzitutto, formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, poiché evocative di una rivalutazione nel merito della vicenda processuale.

Come noto, sono inammissibili le doglianze in punto di fatto, funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F,, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Considerato, altresì, che il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile, poiché invoca la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto in relazione ad un reato i cui limiti edittali - da tre a dieci anni, per l'ipotesi prevista dall'art. 625, comma secondo, cod. pen. - non ne consentono l'applicabilità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen..

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il primo motivo di ricorso formulato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in merito alla configurabilità, nei suoi confronti, della responsabilità per il reato di furto aggravato di energia elettrica è manifestamente infondato e, anzitutto, formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, poiché evocative di una rivalutazione nel merito della vicenda processuale. Come noto, sono inammissibili le doglianze in punto di fatto, funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F,, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Considerato, altresì, che il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile, poiché invoca la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto in relazione ad un reato i cui limiti edittali - da tre a dieci anni, per l'ipotesi prevista dall'art. 625, comma secondo, cod. pen. - non ne consentono l'applicabilità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ott
Sentenza Cassazione n. 44296/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris