CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30896/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24067/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale allegata al controricorso , elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 22 –controricorrente – Oggetto: tributi – definizione agevolata N.24067/22 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2072/04/22 depositata in data 28 luglio 2022 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento (TVF011205094/2016) relativo a redditi del periodo di imposta 2011 per IRPEF, avviso conseguente a indagini bancarie dal quale erano emersi redditi diversi e al recupero di una plusvalenza immobiliare; che la CTP di Bari ha rigettato il ricorso; che la CTR della Puglia, con sentenza in data 28 luglio 2022, ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo che l’accertamento, emesso a seguito di PVC, fosse stato emesso antetempus in assenza delle ragioni di urgenza; che ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a un unico motivo, cui ha resistito il contribuente con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il controricorrente ha documentato di avere fatto ricorso alla definizione agevolata di cui alla l. 29 dicembre 2022, n. 197, dando atto di avere presentato la relativa domanda in relazione all’atto impositivo per cui è causa, nonché di avereversato la prima rata; che deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per adesione alla suddetta definizione agevolata e che le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P. Q. M. Dichiara estinto il g