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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01811/2023

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O (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente principale - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Catanzaro in [OSCURATO:PERSONA], 34; -controricorrente e ricorrente incidentale- avversoil decreto della Corte di appello di Catanzaro reso in data 16 ottobre 2020 (nel proced. n. 13/2020 registro equa riparazione); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto n. 3221/2019, il Tribunale di Castrovillari rigettava la domanda di equa riparazione per danni non patrimoniali proposta da [OSCURATO:PERSONA]Mario con riferimento alla durata irragionevole del processo R.G.N. 13007/21 C.C. 20/09/2022 U.P 28/10/2021 C.C.24/7/2020 [OSCURATO:PERSONA] penale (iscritto al n. 501046/2005 RGRN della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano) instaurato nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e art. 73, commi 1 e 1- bis, del d.P.R. n. 309/90, definito in primo grado dal Tribunale penale di Castrovillari con sentenza n. 77/2019 di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, in applicazione della presunzione relativa di cui all’art. 2, comma 2-sexies – lett. a), della legge n. 89/2001 secondo la quale, salvo prova contraria, si presume insussistente il pregiudizio da durata irragionevole del processo penale in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

2. La Corte di appello di Catanzaro, in composizione collegiale, rigettava – con provvedimento del 16 ottobre 2020 - l’opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] avverso il suddetto decreto n. 3221/2019 adottato dal giudice monocratico della stessa Corte di appello.

A fondamento dell’adottata pronuncia la citata Corte dava atto, preliminarmente, che la domanda di equa riparazione proposta nel 2019 andava“ratione temporis” decisa con l’applicazione delle nuove disposizioni della legge n. 89/2001, così come introdotte dalla legge di stabilità 2016 (ovvero per effetto delle modifiche previste dall’art. 1, comma 777, lett. d), della legge 28 dicembre 2016, n. 208, in vigore dal 1° gennaio 2016).

A tal proposito, perciò, si osservava che – avuto riguardo alla formulata domanda di equa riparazione – si sarebbe dovuto fare riferimento esclusivo alla data di proposizione di tale domanda (8 novembre 2019) e non già alla data del fatto che aveva generato il presumibile danno, con la conseguenza che, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione la nuova disciplina (come, per l’appunto, introdotta dalla legge n. 208/015), alla stregua della quale l’estinzione del reato per prescrizione comporta la presunzione d’insussistenza del danno non patrimoniale, stante l’evidente vantaggio che l’imputato consegue dalla durata irragionevole del processo, fatta salva la prova contraria, nella fattispecie non assolta, non avendo il ricorrente provveduto ad allegare circostanze in concreto idonee a vincere detta presunzione sancita “ex lege”.

3. Avverso il citato decreto ha formulato ricorso per cassazione, riferito ad un unico motivo, il sig. [OSCURATO:PERSONA], resistito c on controricorso – contenente ricorso incidentale basato su cinque motivi -dal Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico, complesso, motivo il ricorrente principale ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, comma 2- bis, 2-ter e 2, comma 2 - sexies , lett. a), della legge 89/2001, unitamente al vizio di illogicità della motivazione.

A sostegno della formulata censura la difesa del Pugliese ha inteso sostenere che, ancorché non fosse contestabile la circostanza che il processo penale a suo carico si era concluso con una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato in quanto prescritto, la Corte di appello non aveva –nell’impugnato decreto – minimamente considerato che sussistevano tutte le condizioni idonee a configurare il suo diritto ad ottenere il “risarcimento del danno” per l’irragionevole durata del suddetto processo, avendogli questo provocato notevoli disagi in considerazione della lunghissima attesa per la sua definizione, dovendosi soprattutto tenere conto che lo stesso si sarebbe potuto concludere anche prima dei sei anni e che esso istante aveva subito una misura cautelare personale per una contestazione ricondotta – all’atto della instaurazione del procedimento penale -al reato di cui all’ art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, poi riqualificata – in sede decisoria – con il suo inquadramento in quella meno grave, prevista dallo stesso art. 73, al comma 5, con la conseguente estinzione per prescrizione del reato così come definitivamente accertato.

2. Con il primo motivo del suo ricorso incidentale, il Ministero della Giustizia ha lamentato – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, sul presupposto dell’asserita erroneità dell’impugnato decreto, nella parte in cui aveva ritenuto applicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale al termine decadenziale di cui al citato art. 4 della legge n. 89/2001.

3. Con la seconda doglianza, il ricorrente incidentale ha dedotto – sempre con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – un’ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, avuto riguardo alla prospettata inapplicabilità della sospensione dei termini relativa al periodo feriale in dipendenza del carattere “necessitato” del procedimento di equa riparazione.

4. Con la sua terza censura, il ricorrente incidentale ha denunciato – in ordine all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - un’altra violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, sostenendosi che, quand’anche si fosse ritenuto di attribuire natura processuale al termine di cui allo stesso art. 4, non avrebbe potuto non rilevarsi come, nel mutato quadro normativo conseguente alla riduzione da un annoa sei mesi del termine lungo per l’impugnazione, non fosse dato evincere come – in via di fatto ed in taluni casi – la sospensione dei termini per periodo feriale si dovesse ritenere inapplicabile al termine lungo endoprocessuale semestrale e, viceversa, sempre in via di fatto, applicabile al termine extraprocessuale (di durata equipollente) di cui all’art. 4 in questione.

5. Con il quarto motivo, il ricorrente incidentale ha prospettato –con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. -un’ennesima violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, riferita all’inapplicabilità della proroga dei termini di cui alla legge n. 742/1969, sulla base di un’interpretazione adeguatrice dello stesso art. 4.

6. Con il quinto ed ultimo mezzo, il ricorrente incidentale ha dedotto –con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - un’aggiuntiva violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, in relazione alla disciplina dell’istituto della mediazione prevista dal d. lgs. n. 28/2010.

7. Rileva il collegio che il motivo formulato con il ricorso principale è infondato e deve, pertanto, essere disatteso.

Va, al riguardo, osservato che – essendo incontestata l’applicazione “ratione temporis” delle nuove disposizioni apportate alla legge n. 89/2001 dalla Legge di stabilità 2016 (n. 208/2015), per quanto correttamente precisato nell’impugnato decreto - l’estinzione del reato per prescrizione comporta la presunzione di insussistenza del danno non patrimoniale in virtù del chiaro vantaggio che l’imputato consegue dalla durata irragionevole del processo, salvo prova contraria.

Nel caso di specie, l’imputato (odierno ricorrente) –come è pacifico - non aveva rinunciato alla prescrizione del reato commesso, traendo beneficio dalla relativa decisione di estinzione.

Deve ritenersi, a tal proposito, del tutto irrilevante la durata del processo, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] idoneamente allegato – per come accertato insindacabilmente dalla Corte di appello (senza che possa ritenersi ammissibile in questa sede la valutazione di documentazione attinente al processo penale presupposto, oltretutto attestante – quasi per tutti – la legittimità dei disposti rinvii, non avendo, peraltro, il ricorrente dedotto il vizio di omesso esame di possibili fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) - circostanze del caso concreto idonee a vincere la predetta presunzione legale, se non rimarcando l’assenza di condotte o di strategie difensive volte a dilatare ingiustificatamente la durata del processo presupposto, le quali, di per sé (secondo l’attuale normativa ed in base alla giurisprudenza, ormai pacifica, di questa Corte), non condizionano più il diniego del diritto all’equa riparazione del danno.

Peraltro, è solo il caso di aggiungere comequesta stessa Corte (cfr. Cass. n. 16076/2020) abbia puntualizzato che, in tema di irragionevole durata del processo penale, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 2 comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001 (in vigore, come precisato, dal 1° gennaio 2016), sollevata prospettandosi l’irragionevolezza di tale norma che, nel prevedere la presunzione di insussistenza del pregiudizio anche in caso di prescrizione maturata antecedentemente al 1° gennaio 2016, violerebbe il principio di effettività della tutela indennitaria; ciò perché, con la stessa norma, non è stata introdotta una causa assoluta di insussistenza del presupposto dell’irragionevole durata del processo penale in caso di sopravvenuta dichiarazione di estinzione del reato, ma solo relativa, essendo stata fatta salva la prova contraria circa l’esistenza di un reale ed effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato.

8. In definitiva, alla streguadelle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso principale deve essere respinto e da ciò consegue l’assorbimento (improprio), per effetto della sopravvenuta carenza di interesse del Ministero della Giustizia (dipendente dal rigetto del ricorso principale), del ricorso incidentale.

Il soccombente ricorrente principale deve essere, di conseguenza, condannato al pagamento dei compensi del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

Non sussistono i presupposti di legge per l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell’art. 10 dello stesso d.P.R. (cfr., ad es., Cass.

SU n. 19883/2019 e Cass. n. 2273/2019) e, quindi, in virtù dell’esenzione del pagamento di tale contributo per le domande proposte dai sensi della legge n. 89/2001.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.

Condanna il ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in complessivi euro 2.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente principale - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Catanzaro in [OSCURATO:PERSONA], 34; -controricorrente e ricorrente incidentale- avversoil decreto della Corte di appello di Catanzaro reso in data 16 ottobre 2020 (nel proced. n. 13/2020 registro equa riparazione); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 3221/2019, il Tribunale di Castrovillari rigettava la domanda di equa riparazione per danni non patrimoniali proposta da [OSCURATO:PERSONA]Mario con riferimento alla durata irragionevole del processo R.G.N. 13007/21 C.C. 20/09/2022 U.P 28/10/2021 C.C.24/7/2020 [OSCURATO:PERSONA] penale (iscritto al n. 501046/2005 RGRN della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano) instaurato nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e art. 73, commi 1 e 1- bis, del d.P.R. n. 309/90, definito in primo grado dal Tribunale penale di Castrovillari con sentenza n. 77/2019 di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, in applicazione della presunzione relativa di cui all’art. 2, comma 2-sexies – lett. a), della legge n. 89/2001 secondo la quale, salvo prova contraria, si presume insussistente il pregiudizio da durata irragionevole del processo penale in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 2. La Corte di appello di Catanzaro, in composizione collegiale, rigettava – con provvedimento del 16 ottobre 2020 - l’opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] avverso il suddetto decreto n. 3221/2019 adottato dal giudice monocratico della stessa Corte di appello. A fondamento dell’adottata pronuncia la citata Corte dava atto, preliminarmente, che la domanda di equa riparazione proposta nel 2019 andava“ratione temporis” decisa con l’applicazione delle nuove disposizioni della legge n. 89/2001, così come introdotte dalla legge di stabilità 2016 (ovvero per effetto delle modifiche previste dall’art. 1, comma 777, lett. d), della legge 28 dicembre 2016, n. 208, in vigore dal 1° gennaio 2016). A tal proposito, perciò, si osservava che – avuto riguardo alla formulata domanda di equa riparazione – si sarebbe dovuto fare riferimento esclusivo alla data di proposizione di tale domanda (8 novembre 2019) e non già alla data del fatto che aveva generato il presumibile danno, con la conseguenza che, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione la nuova disciplina (come, per l’appunto, introdotta dalla legge n. 208/015), alla stregua della quale l’estinzione del reato per prescrizione comporta la presunzione d’insussistenza del danno non patrimoniale, stante l’evidente vantaggio che l’imputato consegue dalla durata irragionevole del processo, fatta salva la prova contraria, nella fattispecie non assolta, non avendo il ricorrente provveduto ad allegare circostanze in concreto idonee a vincere detta presunzione sancita “ex lege”. 3. Avverso il citato decreto ha formulato ricorso per cassazione, riferito ad un unico motivo, il sig. [OSCURATO:PERSONA], resistito c on controricorso – contenente ricorso incidentale basato su cinque motivi -dal Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico, complesso, motivo il ricorrente principale ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, comma 2- bis, 2-ter e 2, comma 2 - sexies , lett. a), della legge 89/2001, unitamente al vizio di illogicità della motivazione. A sostegno della formulata censura la difesa del Pugliese ha inteso sostenere che, ancorché non fosse contestabile la circostanza che il processo penale a suo carico si era concluso con una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato in quanto prescritto, la Corte di appello non aveva –nell’impugnato decreto – minimamente considerato che sussistevano tutte le condizioni idonee a configurare il suo diritto ad ottenere il “risarcimento del danno” per l’irragionevole durata del suddetto processo, avendogli questo provocato notevoli disagi in considerazione della lunghissima attesa per la sua definizione, dovendosi soprattutto tenere conto che lo stesso si sarebbe potuto concludere anche prima dei sei anni e che esso istante aveva subito una misura cautelare personale per una contestazione ricondotta – all’atto della instaurazione del procedimento penale -al reato di cui all’ art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, poi riqualificata – in sede decisoria – con il suo inquadramento in quella meno grave, prevista dallo stesso art. 73, al comma 5, con la conseguente estinzione per prescrizione del reato così come definitivamente accertato. 2. Con il primo motivo del suo ricorso incidentale, il Ministero della Giustizia ha lamentato – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, sul presupposto dell’asserita erroneità dell’impugnato decreto, nella parte in cui aveva ritenuto applicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale al termine decadenziale di cui al citato art. 4 della legge n. 89/2001. 3. Con la seconda doglianza, il ricorrente incidentale ha dedotto – sempre con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – un’ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, avuto riguardo alla prospettata inapplicabilità della sospensione dei termini relativa al periodo feriale in dipendenza del carattere “necessitato” del procedimento di equa riparazione. 4. Con la sua terza censura, il ricorrente incidentale ha denunciato – in ordine all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - un’altra violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, sostenendosi che, quand’anche si fosse ritenuto di attribuire natura processuale al termine di cui allo stesso art. 4, non avrebbe potuto non rilevarsi come, nel mutato quadro normativo conseguente alla riduzione da un annoa sei mesi del termine lungo per l’impugnazione, non fosse dato evincere come – in via di fatto ed in taluni casi – la sospensione dei termini per periodo feriale si dovesse ritenere inapplicabile al termine lungo endoprocessuale semestrale e, viceversa, sempre in via di fatto, applicabile al termine extraprocessuale (di durata equipollente) di cui all’art. 4 in questione. 5. Con il quarto motivo, il ricorrente incidentale ha prospettato –con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. -un’ennesima violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, riferita all’inapplicabilità della proroga dei termini di cui alla legge n. 742/1969, sulla base di un’interpretazione adeguatrice dello stesso art. 4. 6. Con il quinto ed ultimo mezzo, il ricorrente incidentale ha dedotto –con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - un’aggiuntiva violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, in relazione alla disciplina dell’istituto della mediazione prevista dal d. lgs. n. 28/2010. 7. Rileva il collegio che il motivo formulato con il ricorso principale è infondato e deve, pertanto, essere disatteso. Va, al riguardo, osservato che – essendo incontestata l’applicazione “ratione temporis” delle nuove disposizioni apportate alla legge n. 89/2001 dalla Legge di stabilità 2016 (n. 208/2015), per quanto correttamente precisato nell’impugnato decreto - l’estinzione del reato per prescrizione comporta la presunzione di insussistenza del danno non patrimoniale in virtù del chiaro vantaggio che l’imputato consegue dalla durata irragionevole del processo, salvo prova contraria. Nel caso di specie, l’imputato (odierno ricorrente) –come è pacifico - non aveva rinunciato alla prescrizione del reato commesso, traendo beneficio dalla relativa decisione di estinzione. Deve ritenersi, a tal proposito, del tutto irrilevante la durata del processo, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] idoneamente allegato – per come accertato insindacabilmente dalla Corte di appello (senza che possa ritenersi ammissibile in questa sede la valutazione di documentazione attinente al processo penale presupposto, oltretutto attestante – quasi per tutti – la legittimità dei disposti rinvii, non avendo, peraltro, il ricorrente dedotto il vizio di omesso esame di possibili fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) - circostanze del caso concreto idonee a vincere la predetta presunzione legale, se non rimarcando l’assenza di condotte o di strategie difensive volte a dilatare ingiustificatamente la durata del processo presupposto, le quali, di per sé (secondo l’attuale normativa ed in base alla giurisprudenza, ormai pacifica, di questa Corte), non condizionano più il diniego del diritto all’equa riparazione del danno. Peraltro, è solo il caso di aggiungere comequesta stessa Corte (cfr. Cass. n. 16076/2020) abbia puntualizzato che, in tema di irragionevole durata del processo penale, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 2 comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001 (in vigore, come precisato, dal 1° gennaio 2016), sollevata prospettandosi l’irragionevolezza di tale norma che, nel prevedere la presunzione di insussistenza del pregiudizio anche in caso di prescrizione maturata antecedentemente al 1° gennaio 2016, violerebbe il principio di effettività della tutela indennitaria; ciò perché, con la stessa norma, non è stata introdotta una causa assoluta di insussistenza del presupposto dell’irragionevole durata del processo penale in caso di sopravvenuta dichiarazione di estinzione del reato, ma solo relativa, essendo stata fatta salva la prova contraria circa l’esistenza di un reale ed effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato. 8. In definitiva, alla streguadelle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso principale deve essere respinto e da ciò consegue l’assorbimento (improprio), per effetto della sopravvenuta carenza di interesse del Ministero della Giustizia (dipendente dal rigetto del ricorso principale), del ricorso incidentale. Il soccombente ricorrente principale deve essere, di conseguenza, condannato al pagamento dei compensi del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo. Non sussistono i presupposti di legge per l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell’art. 10 dello stesso d.P.R. (cfr., ad es., Cass. SU n. 19883/2019 e Cass. n. 2273/2019) e, quindi, in virtù dell’esenzione del pagamento di tale contributo per le domande proposte dai sensi della legge n. 89/2001. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in complessivi euro 2.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera
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