CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03876/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1662/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliate in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7 presso lo studio del primo; - con troricorrenti nonché krk c cirr7v,T. n c .0( ei,‘T.2,( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 149/01/2012 della CTR delle Marche, depositata in data 27/11/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], svoltasi mediante collegamento da remoto; [OSCURATO:PERSONA]: i contribuenti ricorrenti hanno depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. n. 119/2018, conv. in I. n. 136 del 2018; l'Agenzia delle Entrate ha confermato la regolarità della definizione agevolata della lite, come risulta dalla memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato in data 5/3/2021; si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese a carico delle parti che le hanno ant