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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 29561/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5173-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANTONIO; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] formazione lavoro – Terzo elemento contrattuale R.G.N. 5173/2021 Cron.

Rep.

Ud. 26/09/2023 CC nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 353/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/08/2020 R.G.N. 459/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Firenze ha respinto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA], confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato la società datrice di lavoro a corrispondere ai dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le somme pretese a titolo di terzo elemento contrattuale, previsto dall’art. 4 c.c.n.l. autoferrotranvieri del 25.7.1997.

2. La Corte territoriale ha premesso che i lavoratori erano stati assunti rispettivamente l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 30.10.1996 da [OSCURATO:SOCIETA] con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e che gli stessi erano transitati nel 2006 alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] e nel 2012 alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], svolgendo sempre le mansioni di autisti; che l’art. 4 c.c.n.l. aveva soppresso la voce retributiva accessoria denominata “terzo elemento”, conservandola solo per i “lavoratori già in forza a tempo indeterminato” alla data di stipula del medesimo contratto collettivo (25.7.1997).

3. La sentenza impugnata ha richiamato l’art. 3, d.l. 72 del 1984, conv. dalla legge 863 del 1984 (il cui comma 5 prevede: “il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro” e il cui comma 12 stabilisce: “qualora il lavoratore sia assunto entro i limiti di tempo fissati dal presente comma (dodici mesi) dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio”), la sentenza delle Sezioni Unite n. 20074 del 2010, che ha affermato il principio di diritto per cui “la rilevanza del periodo di formazione in termini di anzianità di servizio riguarda anche istituti disciplinati dalla contrattazione collettiva ”, nonché il precedente di legittimità n. 13496 del 2014; ha accertato che i lavoratori erano stati assunti da [OSCURATO:SOCIETA], presso cui avevano svolto il periodo di formazione e lavoro e dalla quale erano stati poi assunti a tempo indeterminato, per poi passare alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]), ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. c), e comma 3 del R.D. 148 del 1931; che con sentenza della Corte d’appello di Genova 216/2008 (rectius, n. 440/2014, v. controricorso pag. 3), emessa nel giudizio di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 13496/2014, avevano ottenuto il riconoscimento del diritto al “terzo elemento” da parte di [OSCURATO:SOCIETA], per il periodo anteriore al passaggio alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di merito, conformemente al primo giudice, ha qualificato il “trasloco” avvenuto da [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:PERSONA] come cessione di contratto, ai sensi dell’art. 1406 c.c. (come affermato da Cass.21052 del 2014), con riconoscimento ai lavoratori dell’anzianità di servizio maturata presso [OSCURATO:SOCIETA] e del diritto al pagamento del terzo elemento contrattuale rivendicato anche per il periodo di esecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]; ha escluso la decorrenza della prescrizione nel periodo di esecuzione del rapporto di lavoro in quanto non assistito, nel regime di cui alla legge n. 92 del 2012, da stabilità reale.

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.

I lavoratori hanno resistito con controricorso.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 2, lett. c) e comma 3, R.D. 148 del 1931 e dell’art.1406 c.c. per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che il “il trasloco per cambio” integri in ogni caso la fattispecie legale di cessione del contratto (art. 360 n. 3 c.p.c.).

6. Si sostiene che l'articolo 20 cit. individui gli elementi essenziali ai fini del “trasloco di cambio” ma non indichi la natura giuridica della fattispecie, cioè se essa determini la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro oppure realizzi una ipotesi di cessione del contratto, ai sensi dell'art. 1406 c.c.; che nel caso di specie, il giudizio di sussunzione è stato condotto dai giudici di merito in maniera non corretta poiché essi hanno considerato dirimente la circostanza che il passaggio dei lavoratori alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuto “con pieno riconoscimento dell'anzianità maturata presso COPIT” e irrilevante l'onere di ciascuna parte di provvedere al pagamento dei crediti e della quota di TFR maturati prima della cessione; che il riconoscimento dell'anzianità maturata presso il precedente datore non è incompatibile con la volontà delle parti di instaurare un nuovo rapporto di lavoro; che se la Corte d’appello avesse considerato l'intervenuta modifica delle condizioni economiche presso [OSCURATO:PERSONA] (applicazione di un nuovo contratto aziendale e integrale pagamento di quanto maturato per il servizio prestato fino al giorno del trasferimento e pagamento della quota di TFR) sarebbe giunta alla conclusione della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.

In subordine, si afferma che, ove pure qualificato il “trasloco per cambio” come cessione di contratto ai sensi dell’art. 1406 c.c., la sentenza sarebbe comunque errata per violazione degli artt. 1230 e ss. c.c., poiché le modifiche apportate al regolamento contrattuale sotto il profilo economico avrebbero determinato la novazione parziale oggettiva del contratto.

In via ulteriormente gradata, si argomenta la violazione degli artt. 1406 e ss. c.c., in connessione con l'art. 111 c.p.c.; si rileva che all'epoca in cui ha avuto luogo il “trasloco per cambio” (nell'anno 2006 per il Torrini e nel 2007 per il Gargano) la sentenza di riconoscimento del diritto dei predetti a percepire il terzo elemento salariale non era stata ancora pubblicata; che quel giudicato, non opponibile ad [OSCURATO:PERSONA] in quanto terza estranea, è del tutto irrilevante per quest'ultima; che sarebbe stato onere dei dipendenti chiamare in giudizio [OSCURATO:PERSONA] al fine di renderle opponibile l'esito del giudizio pendente nei confronti della COPIT sul terzo elemento salariale, cosa che non è avvenuta.

7. Il motivo non può trovare accoglimento.

8. L’art. 20 del R.D. 148 del 1931 prevede la possibilità che si effettuino “traslochi” tra l’altro “per cambio, su richiesta degli interessati, anche fra diverse aziende e previo consenso di queste” (così la lett. c).

La Corte d’appello, al pari del tribunale, ha ritenuto che il “trasloco” dei due lavoratori da [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:PERSONA] abbia realizzato una cessione di contratto, ai sensi dell’art. 1406 c.c., atteso che agli stessi è “stata riconosciuta per intero l’anzianità di servizio maturata presso [OSCURATO:SOCIETA] e che essi (sono) stati assunti da [OSCURATO:PERSONA] senza patto di prova o valutazione della loro idoneità al servizio” (sentenza d’appello, pag. 10); inoltre, che lo scambio di corrispondenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] evidenzia “il pieno riconoscimento dell’anzianità maturata presso [OSCURATO:SOCIETA], anche ai fini dei futuri inquadramenti e con rilievo anche dei periodi di malattia e delle eventuali vicende disciplinari” nonché l’assenza di “accertamenti sanitari” (sentenza, pag. 11).

9. Su tale accertamento in fatto poggia l’opera di sussunzione svolta dalla Corte di merito, in coerenza con i principi di diritto enunciati in sede di legittimità, nel senso della configurabilità, nella fattispecie di cui all'art. 20, all.

A, R.D. cit., di un'ipotesi di cessione del contratto (v.

Cass. n. 21052 del 2014; n. 6743 del 1992).

La sentenza d’appello ha, inoltre, espressamente escluso che “l’onere di ciascuna parte di provvedere al pagamento dei crediti e della quota di TFR maturati prima della cessione …alterasse la ricostruzione giuridica della fattispecie” (sentenza, pag. 11), anche in tal caso uniformandosi ai principi di diritto enunciati da questa S.C., secondo cui “La cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva, il che non esclude che, a cessione avvenuta (o contestualmente alla stessa) il cessionario ed il contraente ceduto possano accordarsi fra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario, restando, in assenza di tale accordo, immutato il contenuto del contratto originario” (Cass. n. 16635 del 2003; n. 12576 del 1995).

Rispetto alla ricostruzione operata dai giudici di merito e sopra riassunta, le censure di parte ricorrente sollecitano null’altro che una diversa valutazione degli elementi fattuali (in particolare, dell’avvenuto pagamento della quota di TFR; si indica anche l’applicazione di un diverso contratto aziendale, senza tuttavia specificare dove e come tale allegazione sia stata fatta nei precedenti gradi), in tal modo collocandosi all’esterno del vizio di sussunzione che presuppone, come più volte affermato da questa Corte, una ricostruzione in fatto incontestata (v.

Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016); dal che discende l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.10.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5, d.l. 726 del 1984, conv. dalla legge 863 del 1984, per avere la Corte erroneamente ritenuto che l'art. 4, c.c.n.l. 25 luglio 1997, nel mantenere il cd.

“nuovo terzo elemento contrattuale” per i soli lavoratori già in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula del contratto, abbia violato le disposizioni citate creando un'ingiusta disparità di trattamento e quindi una discriminazione fra dipendente a tempo indeterminato e dipendente in formazione e lavoro con conversione (art. 360 n. 3 c.p.c.).

11. Si rileva che l’orientamento della S.C. favorevole al riconoscimento del “terzo elemento salariale” è stato contraddetto da successive pronunce di segno opposto (Cass. n. 34357, 34358 e 34359 del 2019) e si invoca l’intervento delle Sezioni Unite; si allega che “il nuovo terzo elemento salariale” è stato introdotto con il c.c.n.l. 2.10.1989 come voce retributiva del tutto indipendente dalla retribuzione conglobata spettante, in base all'art 7 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro; che tale voce retributiva è del tutto svincolata dall’anzianità di servizio (come statuito nelle ordinanze della S.C. del 2019 cit.); che quindi non è pertinente il riferimento fatto dalla Corte d’appello all’art. 3, comma 5, d.l. 726 del 1984 poiché il principio ivi affermato ha rilievo solo laddove un istituto economico o normativo maturi per effetto dello scorrere del tempo; che neppure è configurabile una violazione del principio di non discriminazione poiché l’unicità del rapporto derivante dalla conversione, con effetti ex tunc, del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, non determina una equiparazione in toto ma consente una regolamentazione giuridica diversa nei diversi periodi di tempo; né, infine, vi sarebbe spazio per ravvisare un contrasto con la clausola 4 della Direttiva 99/70/Ce poiché la clausola 2, punto 2, della medesima direttiva prevede che gli Stati membri possono decidere che l’accordo quadro non si applichi ai “rapporti di formazione professionale e di apprendistato” e l’art. 10, d.lgs. 368 del 2001 esclude espressamente dal campo di applicazione del citato decreto legislativo i “contratti di formazione e lavoro”, il che rende legittima la previsione di un trattamento differenziato da parte della contrattazione collettiva.12.

Il s econdo motivo è assorbito dovendosi, tuttavia, correggere la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, u.c. c.p.c.

13. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, espresso con le sentenze nn. 23330/2021, 34359/2019; 12335/2016; 22256/2015; 21329/2014; 19436/2014; 19435/2014; 18951/2014; 18950/2014; 18949/2014; 18948/2014; 18947/2014 emesse nei confronti dell'ANM [OSCURATO:PERSONA] mobilità e con le sentenze 34357/2019, 34358/2019; emesse nei confronti di altre aziende (aventi tutte ad oggetto elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri, come le competenze accessorie unificate, c.d.

CAU e il c.d. nuovo terzo elemento salariale, voci che la contrattazione collettiva ha soppresso -in parte, riducendone il valore-, preservando il valore preesistente in favore dei soli dipendenti che già ne beneficiavano sino al momento della soppressione, per evitare che i medesimi subissero una improvvisa decurtazione della retribuzione), ha giudicato legittime, ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, le clausole della contrattazione collettiva che escludevano il mantenimento di determinate voci salariali (soppresse o modificate) da parte dei dipendenti che, alla data di stipula dei relativi accordi collettivi, erano in servizio con contratto di formazione e lavoro e che non avevano mai percepito quel trattamento.

Si è, in particolare, affermato (v. da ultimo Cass. n. 23330 del 2021) che “non integrano violazione dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in legge n. 863 del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, affermando che legittimamente i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dell'Azienda napoletana mobilità erano stati esclusi dalla fruizione del cosiddetto "terzo elemento salariale", trattandosi di istituto retributivo non correlato all'anzianità di servizio)”.

La sentenza citata ricostruisce la genesi e l’evoluzione dell’istituto in esame, il cd. terzo elemento contrattuale, ponendo in risalto come lo stesso, corrispondente ad una quota fissa della retribuzione, non sia in alcun modo collegato, al pari delle competenze accessorie unificate (cd.

CAU), alla maturazione dell'anzianità di servizio.

14. Tale orientamento, che parte ricorrente invoca al fine di ottenere la riforma della sentenza d’appello, non è, tuttavia, rilevante nel caso di specie atteso che i lavoratori in causa hanno ottenuto, con sentenza irrevocabile della Corte d’appello di Genova (n. 440/2014), emessa nel giudizio di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 13496/2014, il riconoscimento del diritto di conservare il terzo elemento salariale in quanto assunti, alla data di entrata in vigore del contratto collettivo, con contratto di formazione e lavoro poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, e ciò nei confronti dell’originario datore di lavoro, [OSCURATO:SOCIETA] e prima del passaggio alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA].

15. Di ciò dà atto la stessa sentenza n. 23330 del 2021 cit. che al § 11 ha osservato come i principi dalla stessa affermati non si ponessero in contrasto con la pronuncia adottata da Cass. n. 13496/14 perché in quel caso i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro percepivano - sin dall'assunzione - tale emolumento (e con l'Accordo del 1997 si erano visti sopprimere la voce retributiva), mentre nel caso esaminato dalla sentenza n. 23330 del 2021, il giudice di merito ha accertato che i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non hanno mai percepito il c.d. nuovo terzo elemento salariale.

16. Per effetto della sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e irrevocabile, i lavoratori per cui è causa devono considerarsi equiparabili ai dipendenti a tempo indeterminato già in forza alla data di stipula del contratto collettivo, con diritto quindi al mantenimento della voce retributiva in questione, sia nei confronti dell’originario datore di lavoro e sia nei confronti degli altri datori di lavoro presso cui il rapporto di lavoro sia proseguito per effetto della cessione del contratto.

Fatte queste precisazioni, il motivo di ricorso in esame finisce per essere assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso.

17. Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 4, c.c.n.l. 25 luglio 1997 per non avere la Corte d'appello correttamente individuato i destinatari della norma in questione, che non si riferisce ai lavoratori con contratto di formazione lavoro poiché questi, non avendo mai percepito il “nuovo terzo elemento retributivo” non potevano subire il pregiudizio che la norma in questione mirava a compensare.

18. Si sostiene che l'intenzione delle parti contraenti fosse esclusivamente quella di non pregiudicare la posizione di coloro che già beneficiavano del terzo elemento salariale e che, senza l’art. 4 cit., avrebbero subito una irragionevole decurtazione della retribuzione; che tale esigenza non si poneva rispetto ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro che non percepivano tale emolumento; che una ratio analoga a quella sottesa all’art. 4 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] si rinviene nella previsione dell’art. 2, lett. f) c.c.n.l. 27.10.2000, che ha modificato in senso peggiorativo la voce retributiva accessoria denominata CAU e, in tal caso, la S.C. (sentenza 5589 del 2016) ha negato il diritto dei lavoratori con contratto di formazione lavoro di percepire l’originaria voce retributiva.

19. Anche ilterzo motivo è assorbito in quanto gli argomenti esposti presuppongono che i lavoratori con contratto di formazione e lavoro non percepissero l’emolumento in oggetto mentre, nella fattispecie oggetto di causa, i lavoratori hanno ottenuto, con sentenza irrevocabile, il riconoscimento del diritto di percepire il cd. terzo elemento salariale in quanto già assunti, alla data di entrata in vigore del contratto collettivo, con contratto di formazione lavoro poi trasformato in contratto a tempo indeterminato.

20. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 18, legge 300 del 1970 e di ogni altra norma in materia di prescrizione, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che, dall'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori dovesse ritenersi sospesa durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

21. Il motivo è infondato alla luce dei principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza n. 26246 del 2022 secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

22. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

23. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

24. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5173-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANTONIO; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] formazione lavoro – Terzo elemento contrattuale R.G.N. 5173/2021 Cron. Rep. Ud. 26/09/2023 CC nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 353/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/08/2020 R.G.N. 459/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Firenze ha respinto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA], confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato la società datrice di lavoro a corrispondere ai dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le somme pretese a titolo di terzo elemento contrattuale, previsto dall’art. 4 c.c.n.l. autoferrotranvieri del 25.7.1997. 2. La Corte territoriale ha premesso che i lavoratori erano stati assunti rispettivamente l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 30.10.1996 da [OSCURATO:SOCIETA] con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e che gli stessi erano transitati nel 2006 alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] e nel 2012 alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], svolgendo sempre le mansioni di autisti; che l’art. 4 c.c.n.l. aveva soppresso la voce retributiva accessoria denominata “terzo elemento”, conservandola solo per i “lavoratori già in forza a tempo indeterminato” alla data di stipula del medesimo contratto collettivo (25.7.1997). 3. La sentenza impugnata ha richiamato l’art. 3, d.l. 72 del 1984, conv. dalla legge 863 del 1984 (il cui comma 5 prevede: “il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro” e il cui comma 12 stabilisce: “qualora il lavoratore sia assunto entro i limiti di tempo fissati dal presente comma (dodici mesi) dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio”), la sentenza delle Sezioni Unite n. 20074 del 2010, che ha affermato il principio di diritto per cui “la rilevanza del periodo di formazione in termini di anzianità di servizio riguarda anche istituti disciplinati dalla contrattazione collettiva ”, nonché il precedente di legittimità n. 13496 del 2014; ha accertato che i lavoratori erano stati assunti da [OSCURATO:SOCIETA], presso cui avevano svolto il periodo di formazione e lavoro e dalla quale erano stati poi assunti a tempo indeterminato, per poi passare alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]), ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. c), e comma 3 del R.D. 148 del 1931; che con sentenza della Corte d’appello di Genova 216/2008 (rectius, n. 440/2014, v. controricorso pag. 3), emessa nel giudizio di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 13496/2014, avevano ottenuto il riconoscimento del diritto al “terzo elemento” da parte di [OSCURATO:SOCIETA], per il periodo anteriore al passaggio alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di merito, conformemente al primo giudice, ha qualificato il “trasloco” avvenuto da [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:PERSONA] come cessione di contratto, ai sensi dell’art. 1406 c.c. (come affermato da Cass.21052 del 2014), con riconoscimento ai lavoratori dell’anzianità di servizio maturata presso [OSCURATO:SOCIETA] e del diritto al pagamento del terzo elemento contrattuale rivendicato anche per il periodo di esecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]; ha escluso la decorrenza della prescrizione nel periodo di esecuzione del rapporto di lavoro in quanto non assistito, nel regime di cui alla legge n. 92 del 2012, da stabilità reale. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. I lavoratori hanno resistito con controricorso. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 2, lett. c) e comma 3, R.D. 148 del 1931 e dell’art.1406 c.c. per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che il “il trasloco per cambio” integri in ogni caso la fattispecie legale di cessione del contratto (art. 360 n. 3 c.p.c.). 6. Si sostiene che l'articolo 20 cit. individui gli elementi essenziali ai fini del “trasloco di cambio” ma non indichi la natura giuridica della fattispecie, cioè se essa determini la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro oppure realizzi una ipotesi di cessione del contratto, ai sensi dell'art. 1406 c.c.; che nel caso di specie, il giudizio di sussunzione è stato condotto dai giudici di merito in maniera non corretta poiché essi hanno considerato dirimente la circostanza che il passaggio dei lavoratori alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuto “con pieno riconoscimento dell'anzianità maturata presso COPIT” e irrilevante l'onere di ciascuna parte di provvedere al pagamento dei crediti e della quota di TFR maturati prima della cessione; che il riconoscimento dell'anzianità maturata presso il precedente datore non è incompatibile con la volontà delle parti di instaurare un nuovo rapporto di lavoro; che se la Corte d’appello avesse considerato l'intervenuta modifica delle condizioni economiche presso [OSCURATO:PERSONA] (applicazione di un nuovo contratto aziendale e integrale pagamento di quanto maturato per il servizio prestato fino al giorno del trasferimento e pagamento della quota di TFR) sarebbe giunta alla conclusione della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. In subordine, si afferma che, ove pure qualificato il “trasloco per cambio” come cessione di contratto ai sensi dell’art. 1406 c.c., la sentenza sarebbe comunque errata per violazione degli artt. 1230 e ss. c.c., poiché le modifiche apportate al regolamento contrattuale sotto il profilo economico avrebbero determinato la novazione parziale oggettiva del contratto. In via ulteriormente gradata, si argomenta la violazione degli artt. 1406 e ss. c.c., in connessione con l'art. 111 c.p.c.; si rileva che all'epoca in cui ha avuto luogo il “trasloco per cambio” (nell'anno 2006 per il Torrini e nel 2007 per il Gargano) la sentenza di riconoscimento del diritto dei predetti a percepire il terzo elemento salariale non era stata ancora pubblicata; che quel giudicato, non opponibile ad [OSCURATO:PERSONA] in quanto terza estranea, è del tutto irrilevante per quest'ultima; che sarebbe stato onere dei dipendenti chiamare in giudizio [OSCURATO:PERSONA] al fine di renderle opponibile l'esito del giudizio pendente nei confronti della COPIT sul terzo elemento salariale, cosa che non è avvenuta. 7. Il motivo non può trovare accoglimento. 8. L’art. 20 del R.D. 148 del 1931 prevede la possibilità che si effettuino “traslochi” tra l’altro “per cambio, su richiesta degli interessati, anche fra diverse aziende e previo consenso di queste” (così la lett. c). La Corte d’appello, al pari del tribunale, ha ritenuto che il “trasloco” dei due lavoratori da [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:PERSONA] abbia realizzato una cessione di contratto, ai sensi dell’art. 1406 c.c., atteso che agli stessi è “stata riconosciuta per intero l’anzianità di servizio maturata presso [OSCURATO:SOCIETA] e che essi (sono) stati assunti da [OSCURATO:PERSONA] senza patto di prova o valutazione della loro idoneità al servizio” (sentenza d’appello, pag. 10); inoltre, che lo scambio di corrispondenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] evidenzia “il pieno riconoscimento dell’anzianità maturata presso [OSCURATO:SOCIETA], anche ai fini dei futuri inquadramenti e con rilievo anche dei periodi di malattia e delle eventuali vicende disciplinari” nonché l’assenza di “accertamenti sanitari” (sentenza, pag. 11). 9. Su tale accertamento in fatto poggia l’opera di sussunzione svolta dalla Corte di merito, in coerenza con i principi di diritto enunciati in sede di legittimità, nel senso della configurabilità, nella fattispecie di cui all'art. 20, all. A, R.D. cit., di un'ipotesi di cessione del contratto (v. Cass. n. 21052 del 2014; n. 6743 del 1992). La sentenza d’appello ha, inoltre, espressamente escluso che “l’onere di ciascuna parte di provvedere al pagamento dei crediti e della quota di TFR maturati prima della cessione …alterasse la ricostruzione giuridica della fattispecie” (sentenza, pag. 11), anche in tal caso uniformandosi ai principi di diritto enunciati da questa S.C., secondo cui “La cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva, il che non esclude che, a cessione avvenuta (o contestualmente alla stessa) il cessionario ed il contraente ceduto possano accordarsi fra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario, restando, in assenza di tale accordo, immutato il contenuto del contratto originario” (Cass. n. 16635 del 2003; n. 12576 del 1995). Rispetto alla ricostruzione operata dai giudici di merito e sopra riassunta, le censure di parte ricorrente sollecitano null’altro che una diversa valutazione degli elementi fattuali (in particolare, dell’avvenuto pagamento della quota di TFR; si indica anche l’applicazione di un diverso contratto aziendale, senza tuttavia specificare dove e come tale allegazione sia stata fatta nei precedenti gradi), in tal modo collocandosi all’esterno del vizio di sussunzione che presuppone, come più volte affermato da questa Corte, una ricostruzione in fatto incontestata (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016); dal che discende l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.10. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5, d.l. 726 del 1984, conv. dalla legge 863 del 1984, per avere la Corte erroneamente ritenuto che l'art. 4, c.c.n.l. 25 luglio 1997, nel mantenere il cd. “nuovo terzo elemento contrattuale” per i soli lavoratori già in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula del contratto, abbia violato le disposizioni citate creando un'ingiusta disparità di trattamento e quindi una discriminazione fra dipendente a tempo indeterminato e dipendente in formazione e lavoro con conversione (art. 360 n. 3 c.p.c.). 11. Si rileva che l’orientamento della S.C. favorevole al riconoscimento del “terzo elemento salariale” è stato contraddetto da successive pronunce di segno opposto (Cass. n. 34357, 34358 e 34359 del 2019) e si invoca l’intervento delle Sezioni Unite; si allega che “il nuovo terzo elemento salariale” è stato introdotto con il c.c.n.l. 2.10.1989 come voce retributiva del tutto indipendente dalla retribuzione conglobata spettante, in base all'art 7 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro; che tale voce retributiva è del tutto svincolata dall’anzianità di servizio (come statuito nelle ordinanze della S.C. del 2019 cit.); che quindi non è pertinente il riferimento fatto dalla Corte d’appello all’art. 3, comma 5, d.l. 726 del 1984 poiché il principio ivi affermato ha rilievo solo laddove un istituto economico o normativo maturi per effetto dello scorrere del tempo; che neppure è configurabile una violazione del principio di non discriminazione poiché l’unicità del rapporto derivante dalla conversione, con effetti ex tunc, del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, non determina una equiparazione in toto ma consente una regolamentazione giuridica diversa nei diversi periodi di tempo; né, infine, vi sarebbe spazio per ravvisare un contrasto con la clausola 4 della Direttiva 99/70/Ce poiché la clausola 2, punto 2, della medesima direttiva prevede che gli Stati membri possono decidere che l’accordo quadro non si applichi ai “rapporti di formazione professionale e di apprendistato” e l’art. 10, d.lgs. 368 del 2001 esclude espressamente dal campo di applicazione del citato decreto legislativo i “contratti di formazione e lavoro”, il che rende legittima la previsione di un trattamento differenziato da parte della contrattazione collettiva.12. Il s econdo motivo è assorbito dovendosi, tuttavia, correggere la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, u.c. c.p.c. 13. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, espresso con le sentenze nn. 23330/2021, 34359/2019; 12335/2016; 22256/2015; 21329/2014; 19436/2014; 19435/2014; 18951/2014; 18950/2014; 18949/2014; 18948/2014; 18947/2014 emesse nei confronti dell'ANM [OSCURATO:PERSONA] mobilità e con le sentenze 34357/2019, 34358/2019; emesse nei confronti di altre aziende (aventi tutte ad oggetto elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri, come le competenze accessorie unificate, c.d. CAU e il c.d. nuovo terzo elemento salariale, voci che la contrattazione collettiva ha soppresso -in parte, riducendone il valore-, preservando il valore preesistente in favore dei soli dipendenti che già ne beneficiavano sino al momento della soppressione, per evitare che i medesimi subissero una improvvisa decurtazione della retribuzione), ha giudicato legittime, ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, le clausole della contrattazione collettiva che escludevano il mantenimento di determinate voci salariali (soppresse o modificate) da parte dei dipendenti che, alla data di stipula dei relativi accordi collettivi, erano in servizio con contratto di formazione e lavoro e che non avevano mai percepito quel trattamento. Si è, in particolare, affermato (v. da ultimo Cass. n. 23330 del 2021) che “non integrano violazione dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in legge n. 863 del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, affermando che legittimamente i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dell'Azienda napoletana mobilità erano stati esclusi dalla fruizione del cosiddetto "terzo elemento salariale", trattandosi di istituto retributivo non correlato all'anzianità di servizio)”. La sentenza citata ricostruisce la genesi e l’evoluzione dell’istituto in esame, il cd. terzo elemento contrattuale, ponendo in risalto come lo stesso, corrispondente ad una quota fissa della retribuzione, non sia in alcun modo collegato, al pari delle competenze accessorie unificate (cd. CAU), alla maturazione dell'anzianità di servizio. 14. Tale orientamento, che parte ricorrente invoca al fine di ottenere la riforma della sentenza d’appello, non è, tuttavia, rilevante nel caso di specie atteso che i lavoratori in causa hanno ottenuto, con sentenza irrevocabile della Corte d’appello di Genova (n. 440/2014), emessa nel giudizio di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 13496/2014, il riconoscimento del diritto di conservare il terzo elemento salariale in quanto assunti, alla data di entrata in vigore del contratto collettivo, con contratto di formazione e lavoro poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, e ciò nei confronti dell’originario datore di lavoro, [OSCURATO:SOCIETA] e prima del passaggio alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]. 15. Di ciò dà atto la stessa sentenza n. 23330 del 2021 cit. che al § 11 ha osservato come i principi dalla stessa affermati non si ponessero in contrasto con la pronuncia adottata da Cass. n. 13496/14 perché in quel caso i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro percepivano - sin dall'assunzione - tale emolumento (e con l'Accordo del 1997 si erano visti sopprimere la voce retributiva), mentre nel caso esaminato dalla sentenza n. 23330 del 2021, il giudice di merito ha accertato che i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non hanno mai percepito il c.d. nuovo terzo elemento salariale. 16. Per effetto della sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e irrevocabile, i lavoratori per cui è causa devono considerarsi equiparabili ai dipendenti a tempo indeterminato già in forza alla data di stipula del contratto collettivo, con diritto quindi al mantenimento della voce retributiva in questione, sia nei confronti dell’originario datore di lavoro e sia nei confronti degli altri datori di lavoro presso cui il rapporto di lavoro sia proseguito per effetto della cessione del contratto. Fatte queste precisazioni, il motivo di ricorso in esame finisce per essere assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso. 17. Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 4, c.c.n.l. 25 luglio 1997 per non avere la Corte d'appello correttamente individuato i destinatari della norma in questione, che non si riferisce ai lavoratori con contratto di formazione lavoro poiché questi, non avendo mai percepito il “nuovo terzo elemento retributivo” non potevano subire il pregiudizio che la norma in questione mirava a compensare. 18. Si sostiene che l'intenzione delle parti contraenti fosse esclusivamente quella di non pregiudicare la posizione di coloro che già beneficiavano del terzo elemento salariale e che, senza l’art. 4 cit., avrebbero subito una irragionevole decurtazione della retribuzione; che tale esigenza non si poneva rispetto ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro che non percepivano tale emolumento; che una ratio analoga a quella sottesa all’art. 4 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] si rinviene nella previsione dell’art. 2, lett. f) c.c.n.l. 27.10.2000, che ha modificato in senso peggiorativo la voce retributiva accessoria denominata CAU e, in tal caso, la S.C. (sentenza 5589 del 2016) ha negato il diritto dei lavoratori con contratto di formazione lavoro di percepire l’originaria voce retributiva. 19. Anche ilterzo motivo è assorbito in quanto gli argomenti esposti presuppongono che i lavoratori con contratto di formazione e lavoro non percepissero l’emolumento in oggetto mentre, nella fattispecie oggetto di causa, i lavoratori hanno ottenuto, con sentenza irrevocabile, il riconoscimento del diritto di percepire il cd. terzo elemento salariale in quanto già assunti, alla data di entrata in vigore del contratto collettivo, con contratto di formazione lavoro poi trasformato in contratto a tempo indeterminato. 20. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 18, legge 300 del 1970 e di ogni altra norma in materia di prescrizione, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che, dall'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori dovesse ritenersi sospesa durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. 21. Il motivo è infondato alla luce dei principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza n. 26246 del 2022 secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. 22. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 23. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 24. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comm
Sentenza Cassazione n. 29561/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris