CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 maggio 2023
Cassazione n. 51689/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MATERA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 31 maggio 2023 il Tribunale del riesame di Matera ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei suoi confronti, tra gli altri, perché indagato del reato di cui agli artt. 81, 640 comma 2 n. 1 cod. pen. Le indagini avevano avuto origine da una verifica fiscale avviata dalla Guardia di Finanza nei confronti della società Meta! [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - risultata avere sede legale meramente fittizia - che, in violazione della disciplina sul "distacco di personale", appariva distaccataria di manodopera, pur senza sottoscrivere un formale accordo di distacco con le società distaccanti, tra le quali la [OSCURATO:SOCIETA]. che, al pari delle altre società distaccanti, da consultazione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria risultava non aver assolto l'onere del pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali. Durante le attività ispettive effettuate nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], il Retrivi, dichiaratosi legale rappresentante della società fino al 13/7/2018, riferiva di non disporre di documentazione contabile, a suo dire ritirata dalla persona che aveva acquistato le quote sociali ed era divenuta amministratore, poi resasi irreperibile. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Retrivi, affidandolo a due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per essersi riconosciuta la sussistenza del reato di truffa, pur in assenza sia dell'elemento soggettivo che dell'elemento oggettivo del reato, e soprattutto in assenza del concorso di persone ai sensi dell'art. 110 cod. pen. e del "medesimo disegno criminoso" che possa unificare le condotte contestate 2.2. Vizio di motivazione per il difetto, nell'ordinanza impugnata, di qualsiasi riferimento alle argomentazioni poste a fondamento della richiesta di riesame. 3. Con requisitoria scritta il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede, atteso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Conf. SU., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto), vizi in alcun modo riscontrabili nel provvedimento impugnato. 2. Va premesso che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 il distacco di personale dipendente si configura quando "un datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa", sicché requisiti di legittimità del distacco sono l'interesse concreto, specifico e riscontrabile del distaccante e la durata temporanea dello stesso: il lavoratore distaccato, infatti, rimane a tutti gli effetti dipendente del datore distaccante, che a sua volta resta obbligato agli adempimenti nei confronti del lavoratore e degli enti previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. n. 276/2003. Il distacco, inoltre, richiede la forma scritta, con lettera firmata per accettazione dal dipendente, al fine di fissare le condizioni e le modalità che regoleranno i rapporti tra i soggetti coinvolti e per attestarne l'autenticità. Alla luce di tale contesto normativo l'ordinanza impugnata ha evidenziato, con riferimento al caso di specie, che la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al pari delle altre società distaccanti, all'esito di ispezione della P.G. non risultava aver sottoscritto alcun formale accordo di distacco di personale con la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e da consultazione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria risultava non aver nemmeno assolto l'onere del pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali. L'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi legale rappresentante della società fino al 13/7/2018, nel corso dell'ispezione aveva riferito di non disporre di documentazione contabile e solo il 29/12/2021 (ben 207 giorni dopo l'avvio del controllo) aveva trasmesso a mezzo pec tre accordi di distacco di personale alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. del 2018 ed otto comunicazioni di distacco di dipendenti con le relative accettazioni. Durante tutta l'attività ispettiva, comunque, non ha esibito alcun documento o accordo di distacco da cui potesse emergere l'interesse del distaccante e - per i distacchi a distanza superiore a 50 km.- nessuna documentazione comprovate le ragioni tecniche, produttive ed organizzative che giustificassero tali distacchi, né il consenso dei lavoratori distaccati, sicché gli inquirenti hanno ravvisato, quale unico interesse della [OSCURATO:SOCIETA], quello di realizzare una mera somministrazione di mano d'opera ovvero il mero vantaggio di percepire un corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui. L'ordinanza impugnata, pertanto, a fronte di un'istanza di riesame che deduceva "l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza", presupposto di misure cautelari personali e non di quelle reali, ha ravvisato esplicitamente il fumus commissi delicti in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 640 comma 2 n. 1 cod. pen., con riferimento al preordinato disegno truffaldino volto a consentire alla distaccataria [OSCURATO:PERSONA] srls di utilizzare mano d'opera scaricando sulle società distaccanti il carico previdenziale ed assistenziale, così conseguendo il relativo profitto in danno dell'Erario, ed ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione secondo cui "le finalità elusive della contribuzione (omissis) non possono che rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen., in quanto la finalità della fittizia interposizione è proprio quella di procurarsi un ingiusto profitto (con corrispondente danno per gli enti previdenziali) consistente nel risparmio contributivo, del tutto differente da quella (eventuale) del mancato rispetto della normativa a tutela dei lavoratori" (Sez. 2, n. 23921 del 15/7/2020). Pur senza evidenziare specifici rapporti personali tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società distaccataria, ma riscontrando tra gli indagati anche vincoli familiari o di frequentazione per pregresse attività lavorative, e valorizzando soprattutto "la ripetizione del meccanismo truffaldino tramite la costituzione delle predette distinte società prive di reale consistenza economica, nonché la notevole consistenza economica dei contributi previdenziali ed assistenziali sistematicamente non versati", l'ordinanza impugnata ha ritenuto che le società distaccanti altro non fossero che mere "scatole vuote", presso le quali gravavano formalmente oneri previdenziali ed assistenziali che non venivano assolti, non già per meri isolati inadempimenti, bensì in conseguenza di "una precisa e deliberata programmazione, preordinata ad ingannare l'INPS e l'INAIL sul pagamento di quei contributi". Nessuna violazione di legge o mancanza di motivazione, inoltre, può riconoscersi nell'ordinanza impugnata sotto il profilo cautelare, avendo correttamente rilevato che, in considerazione del titolo del reato, "in base al combinato disposto degli artt. 640 quater e 322 ter cod. pen., in caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscano il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto". Sono inammissibili perché generiche anche le censure del ricorrente in ordine la sproporzione tra le somme sequestrategli, a fronte di un debito che si assume di circa diecimila euro, non contestando il ricorrente l'applicazione del principio solidaristico: l'ordinanza impugnata, infatti, ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] srls, con il contributo anche della [OSCURATO:SOCIETA], ha conseguito ingiusto profitto di 393.257,23 in danno dell'erario, ed ha applicato il principio solidaristico in virtù del quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può interessare ciascuno dei concorrenti per l'intera entità del profitto accertato, salvo evitare duplicazioni o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo del profitto. 3. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del lzr ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che- considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso - si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 1.14 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente il