CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2021
Cassazione n. 45893/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CRESCENTI Carmelo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23/2/2020 della Corte di Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse con memoria a mezzo p.e.c., il 21 luglio 2021, dal difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica trasmessa in data 23 luglio 2021 dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha controdedotto alle avverse ragioni insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato ricorre, a ministero del difensore di fiducia, avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna (un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, oltre la condanna al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile) emessa in primo grado per il reato di falsa testimonianza commessa nel corso di giudizio risarcitorio civile (fratelli Migliore, Francesco e Beppe, contro condominio via [OSCURATO:PERSONA] n. 31 di Palermo)- articolando a motivi della impugnazione: 1.1. violazione della legge penale, sostanziale e processuale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), in riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di falsa testimonianza resa in giudizio civile risarcitorio, per avere la Corte territoriale confermato il giudizio di responsabilità tenendo in assoluto non cale il senso delle censure avanzate nel merito con i motivi di gravame; avendo così la Corte anche tralasciato il confronto col testo della ordinanza del giudice civile che invitava le parti alla definizione transattiva della lite e, conseguentemente, eluso il tema della irrilevanza della dichiarazione testimoniale (esponente i motivi del mancato utilizzo dei locali locati a cagione dei lavori strutturali disposti dall'assemblea condominiale) assunta come mendace rispetto all'oggetto della transazione; avendo altresì la Corte territoriale taciuto il dato oggettivo e pacifico del possesso, in capo al condominio (dal 2006 al gennaio 2012), delle chiavi dei locali locati che il conduttore non aveva potuto utilizzare, oltre a quello della sicura ricorrenza dei sopralluoghi effettuati nel corso degli anni e degli altri interventi e lavori realizzati in quello stesso intervallo; avendo pertanto la Corte omesso di considerare che il teste aveva riferito nel giudizio civile quanto da lui percepito (forse anche erroneamente), il che può non corrispondere alla realtà processuale accertata senza che ciò comporti necessariamente mendacio; 1.2. i medesimi vizi (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.) attingono la valutazione di sussistenza del dolo di mendacio, avendo la Corte di merito indebitamente sovrapposto i piani dell'accertamento del fatto e del dolo che avrebbe sostenuto la condotta dell'agente, omettendo così qualsivoglia argomentazione in ordine alla prospettata assenza di volontà di riferire circostanze contrarie a quanto percepito dal teste, che si è viceversa limitato a riferire nel giudizio civile quanto da lui percepito con riferimento alla durata (2006-2012) dei lavori strutturali che interessarono anche il locali condotti in locazione dall'imputato; su tale specifico motivo di gravame la Corte non ha sostanzialmente replicato, così determinando la denunziata carenza di motivazione;1.3. violazione della legge penale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, 609, comma 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 372, 384, secondo comma, cod. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen., 530, commi 1 e 3, 546, comma 1 lett. e, n. 3 e 4, cod. proc. pen., 246, 100 e 105 cod. proc. civ.), per avere la Corte territoriale omesso di rilevare di ufficio la causa di non punibilità di cui al secondo comma dell'art. 384, cod. pen., in quanto l'imputato non aveva capacità a testimoniare (art. 246 cod. proc. civ.) nel giudizio civile, essendo portatore di un autonomo, concreto ed attuale, interesse ad agire o intervenire nel giudizio civile in corso per far valere i propri diritti di conduttore di un immobile, la cui agibilità era inibita dai lavori deliberati ed eseguiti dal condominio convenuto; 1.4. ancora i medesimi vizi il ricorrente denunzia il riferimento al negato, immotivato, riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, espressamente invocate con i motivi di gravame e dovute in ragione delle stesse modalità della condotta, oltre che della personalità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso (omesso apprezzamento della irrilevanza dell'oggetto della deposizione rispetto all'ipotesi transattiva proposta dal giudice alle parti in corso di istruzione del processo civile), che presuppone un accertamento di merito in ordine alla contestata rilevanza della testimonianza (certamente pertinente) rispetto all'oggetto del processo, è stato introdotto per la prima volta con l'impugnazione proposta nella sede di legittimità, esso porta quindi con sé il germe della inammissibilità testuale, secondo quanto dispone l'art. 606, comma 3, del codice di rito (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221; Sez. 2, n. 29707, dle 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773). Né si tratta di questione suscettibile di esser rilevata ex officio in ogni stato e grado del processo ovvero non deducibile in grado di appello (art. 609, comma 2, cod. proc. pen.). 1.1. In ogni caso, la dedotta violazione di legge, attesa la ritenuta irrilevanza della deposizione mendace rispetto al fulcro della ordinanza del giudice, che, in ragione anche di quella deposizione, invitava le parti a trovare un accordo transattivo, non tiene conto della natura di reato di pericolo (concreto) del delitto di falsa testimonianza: ciò che dunque unicamente rileva, ai fini dell'integrazione del reato, è che il testimone affermi il falso (rispetto a quanto oggetto della sua percezione dei fatti) o neghi il vero, mentre è irrilevante il grado di influenza che la deposizione falsa ha esercitato in concreto sul procedimento. In altre parole, non è necessario che il giudice sia o possa essere in concreto tratto in inganno, essendo invece sufficiente che le dichiarazioni false o reticenti risultino astrattamente idonee ad indurlo in errore, anche a prescindere dal grado di credibilità delle medesime o dall'eventuale inattendibilità della deposizione, finanche quando riconosciuta tale dallo stesso giudice (tra le tante, Sez. 6, n. 46953, del 21/5/2015, n.m.; Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252629; Sez. 6, n. 816 del 23/11/2010, dep. 2011, Rv. 249195; Sez. 6, n. 40501 del 26/05/2009, Rv. 244553). A tanto deve aggiungersi, che, poiché la consumazione del reato di falsa testimonianza si verifica quando il giudice percepisce la falsa affermazione o la falsa negazione, è altresì irrilevante che lo stesso giudice abbia tratto da altre fonti di prova elementi per la conoscenza della verità (Sez. 6, n. 02124 del 25/05/1989, dep. 1990, Rv. 183351). 2. Il secondo motivo è infondato, avendo i giudici di merito, nella duplice pronuncia conforme di condanna, riconosciuto il dolo di mendacio valorizzando le circostanze riferite dal teste nel giudizio civile. In particolare, la sua certa conoscenza dei fatti (difforme da quanto riferito al giudice) per avere il teste osservato direttamente i locali oggetto dei riferiti lavori strutturali impeditivi (in corso, a suo dire, dal 2006 al 2012) dalla sua posizione privilegiata di frontista dei locali terranei; laddove in corso di istruttoria si è accertato che i lavori durarono solo pochi mesi (da maggio a novembre 2011), a fronte di una mera programmazione deliberata nel 2006. In ogni caso, dunque, le circostanze di fatto riferite (andirivieni continuo di maestranze nel corso dei cinque anni ed ininterrotta continuità dei lavori) non avrebbero potuto esser dal teste così percepite, proprio in ragione della posizione di osservatore privilegiato valorizzata nel merito. E' agevole pertanto osservare che -al di là del dato fatto palese dalle due conformi decisioni di merito, in virtù del quale la mendace testimonianza del Crescenti fu deliberatamente volta a favorire la posizione processuale degli attori nel giudizio risarcitorio- per la punibilità del reato di cui all'art. 372 cod. pen. non occorre il dolo specifico (tantomeno quello di profitto). E' sufficiente il solo cosciente intendimento (dolo generico) di dichiarare fatti o condotte non rispondenti al vero o, più esattamente, alla conoscenza che degli stessi possieda il testimone dichiarante; occorrendo al riguardo ribadire come l'elemento psicologico del reato di falsa testimonianza si manifesti con modalità che sono sovente intrinsecamente inerenti o coese alla stessa materialità oggettiva del fatto dichiarativo. Di guisa che la volontà mentitrice o reticente del testimone diviene riconoscibile attraverso lo stesso accertamento materiale del fatto reato nella sua realtà ontologica, rispetto alla quale (stante la descritta natura generica del dolo) rimangono indifferenti gli obiettivi, palesi o reconditi, del testimone dichiarante il falso (da ultimo, Sez. 6, n. 27764, del 16/9/2020, Chiaromonte, n.m.; che riprende un orientamento consolidato: Sez. 6, n. 37482 del 25/06/2014, Trojer, Rv. 260816; Sez. 6, n. 816 del 23/11/2010, dep. 2011, Cagnazzo, Rv. 249195). 3. Il terzo motivo è del pari infondato, non potendo in alcun modo ritenersi che il Crescenti fosse portatore di un interesse azionabile coincidente o derivato rispetto a quello (risarcitorio) azionato dall'attore principale nel processo civile volto ad ottenere il ristoro del danno subito, ad opera del condominio, dai proprietari dei locali fino al 2006 locati allo stesso Crescenti. Egli non fu parte nel processo, non fu chiamato in causa dagli attori o dai convenuti, né la sua (solo oggi) palesata non indifferenza rispetto ai fatti di causa fu da alcuno (tantomeno dalle parti interessate) rilevata. Egli era dunque concretamente capace di testimoniare nel processo civile, ponendosi al più un problema di attendibilità della fonte "vicina" all'attore, in quanto portatore di un interesse di mero fatto, solo ipotizzabile come parallelo a quello degli attori. 3.1. La giurisprudenza civile di questa Corte (tra le tante, Sez. Seconda civile, n. 25145 del 26/11/2014) ha infatti più volte affermato che l'intervento adesivo è consentito al terzo che intenda sostenere le ragioni di alcuna delle parti, avendovi un proprio interesse, non meramente di fatto, ma giuridico. Il terzo deve dunque presentarsi come titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie contro l'altra o da esso dipendente e la connessione deve comportare un pregiudizio totale o parziale del diritto di cui il terzo stesso si asserisca titolare nell'ipotesi di soccombenza della parte originaria; è necessaria, cioè, la titolarità di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio, tale da esporre il terzo agli effetti riflessi del giudicato. Se, invece, il terzo ha un interesse di mero fatto (come nel caso di specie, ove peraltro il conduttore aveva già abbandonato l'immobile e non più corrisposto i canoni) a che una delle parti del rapporto principale risulti vittoriosa, non può essere riconosciuta alcuna legittimazione ad intervenire ad adiuvandum. Ed è appunto questa la situazione che ricorre nel caso di specie, giacché Crescenti non risulta titolare di un rapporto giuridico connesso o dipendente con quello de damno dedotto in lite; l'interesse dedotto è, quindi, meramente ipotetico e non attuale e neppure sussiste un pregiudizio derivante dal giudizio risarcitorio per la posizione giuridica dell'ipotetico interventore, al quale comunque non sarebbe sto opponibile il giudicato formatosi in quel processo. 3.2. Ciò posto quanto al profilo dell'interesse del teste nel giudizio risarcitorio intra alios, deve pure darsi atto che secondo la giurisprudenza penale di questa Suprema Corte, è sì applicabile la causa soggettiva di non punibilità (Corte cost., n. 140 del 2009) prevista dall'art. 384, secondo comma, cod. pen. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile; ma solo qualora, a causa del suo concreto ed attuale interesse nella causa, egli non avrebbe dovuto essere assunto come testimone ai sensi dell'art.246 cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 44697, del 24/9/2019, Rv. 278333; conf. 38242/2019; Sez. 6, n. 49542, del 11/11/2014, Rv. 261221; Sez. 6, n. 19185 del 27/11/2012, Falconi, Rv. 255120; Sez. 6, n. 7839, del 23/2/2012, Rv. 252082). Affinché la punibilità venga meno, non è dunque sufficiente la sussistenza di un astratto interesse ipotizzabile, essendo invece necessario che la posizione sia qualificabile quale diritto sostanziale giuridicamente tutelabile, tale da determinare l'incapacità a deporre del soggetto a norma dell'art. 246 cod. proc. civ.: per interesse giuridico personale deve infatti intendersi un interesse concreto e attuale a proporre una domanda ed a contraddire, sia sotto l'aspetto di una legittimazione primaria, sia sotto quello di una legittimazione secondaria, mediante intervento adesivo (Sez. 6, n. 45311 del 08/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250993). 4. Infondatezza altrettale avvince, da ultimo, il quarto motivo di ricorso (immotivata negazione delle circostanze attenuanti generiche), replicando, ancorché acutamente, argomenti già spesi con i motivi di gravame nel merito e congruamente confutati dalla Corte territoriale, con logica motivazione. Il giudizio di merito, tenuto conto delle modalità dei fatti (che hanno manifestato particolare callidità), ha inteso valorizzare la fredda determinazione della condotta ingannatoria del giudizio, stimando recessivi i pur validi argomenti prospettati dalla difesa con i motivi di gravame (condizioni subiettive, minima incidenza del dolo, scarsa offensività, episodicità della condotta), non assumendo questi valore univoco decisivo. Nessuna manifesta illogicità è pertanto apprezzabile nel rigetto delle circostanze innominate, anche per la dimensione sanzionatoria misurata dal primo giudice nel minimo edittale. 5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile "Condominio di via [OSCURATO:PERSONA], 31 - Palermo", che liquida in complessivi euro 3510,00, ol