CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 34338/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6448-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. cronol.n. 3350/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] vicenda qui al vaglio è stata riassunta dal relatore nei termini seguenti: -La Corte d’appello di Ancona in sede collegiale, accolta l’opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto monocratico che aveva disatteso la di lui domanda d’equa riparazione per la non ragionevole durata d’un giudizio d’ottemperanza, liquidò al reclamante la somma di € 400,00 e dichiarò irripetibili le spese; -[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso quest’ultima decisione; osserva Con i due correlati motivi [ulteriormente illustrati da memoria] il ricorrente lamenta violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., 2, l. n. 89/2001, 3, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, dolendosi per la dichiarazione d’irripetibilità delle spese. Appare manifestamente fondata la dedotta violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc. civ., nel testo novellato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018. La causa risulta essere stata decisa dalla Corte locale collegiale facendo applicazione del principio enunciato dalle S.U. con la sentenza n. 19883/2019, sentenza che risultava già pubblicata al momento dell’introduzione del ricorso di merito e prescindendo dall’erroneo assunto, secondo il quale il Ministero sarebbe rimasto contumace (da qui la statuizione d’irripetibilità), essendosi lo stesso, per contro, costituito con apposita memoria avversativa, non emerge alcuna delle ragioni per disporre la compensazione previste dall’art. 92 cod. proc. civ., nel testo integrato dalla citata sentenza della Corte costituzionale e, in particolare, l’addotto contrasto giurisprudenziale, poiché lo stesso era già stato risolto dalle Sezioni unite con la decisione richiamata, in epoca anteriore alla proposizione della domanda . [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa propri gli argomenti sopra riportati. Cassato, pertanto, il provvedimento impugnato con rinvio, il Giudice del rinvio regolerà anche delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona, altra composizione. C