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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 28352/2026

Testo disponibile della fonte

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li del 6/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 6.11.2025, la Corte d’appello di Napoli ha provveduto,in qualità di giudice dell’esecuzione, su una richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diapplicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con leseguenti sentenze: 1) sentenza del Tribunale di Bergamo del 16.10.2019 per ilreato di cui all'art. 216 legge fallim. in qualità di rappresentante della MerekS.r.l.; 2) sentenza del Tribunale di Bergamo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per i reati di cuiall'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di amministratore di fatto dal 2014 e didiritto dal 2016 della [OSCURATO:SOCIETA].; 3) sentenza della Corte di appello di Napoli del9.4.2025 perché, quale rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]., sottraeva i libri ele scritture contabili e, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valoreaggiunto, occultava parte delle scritture contabili relative agli anni 2009-2013.La Corte d’appello premette che i fatti di cui alle sentenze nn. 1) e 2) sonogià stati posti in continuazione in sede di cognizione e che nell'istanza difensiva sisegnalano l'omogeneità delle condotte, la loro prossimità temporale e l'identitàdel bene giuridico leso.L'istanza è stata rigettata, non avendo ravvisato la Corte d’appello alcunelemento di coesione tra i reati, in quanto il solo dato dell'identità del benegiuridico tutelato non può essere considerato elemento idoneo ad affasciare lecondotte in un unico disegno criminoso: quelle giudicate con l'ultima sentenzasono state commesse da [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante di una società avente adoggetto il commercio all'ingrosso di bibite, laddove le condotte delle prime duesentenze sono state poste in essere in qualità di amministratore di fatto di unasocietà che aveva natura di missing trader.Né è ravvisabile – secondo il giudice dell’esecuzione – alcun ulteriore datoche consenta di ritenere che l'istante, già prima della commissione del reato dibancarotta documentale, si fosse prefigurato la commissione delle altre condottedi bancarotta patrimoniale.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di CarloGalasso, articolando un unico motivo, con cui deduce che la Corte d’appello hatravisato gli elementi fattuali sulla base dei quali erano state pronunciate lesentenze di condanna e non ha tenuto conto della sostanziale contemporaneitàdelle condotte poste in essere dal ricorrente dal 2014 al 2017.La motivazione è, altresì, illogica ove si consideri la contiguità dellecondotte, riconducibili ad un unico disegno criminoso, iniziato con la LSC eproseguito con la Merek.

I giudici hanno pretermesso che le due società nelperiodo di coesistenza hanno avuto rapporti commerciali, come si evince dalledichiarazioni del teste Pugliese nel processo relativo alla LSC, ove ha riferito chela Merek aveva un conto di transito di flussi di denaro dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. allaLSC.Di conseguenza, i reati presentano evidenti elementi di omogeneità, perchétutti attengono alla gestione societaria e fiscale delle società, con modalitàanaloghe e in un arco temporale omogeneo.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 6.4.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

Va premesso che la valutazione della adeguatezza della motivazionedell’ordinanza impugnata deve muovere dal rilievo che, in tema di continuazione,l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce unaquestione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cuiapprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto daadeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea,Rv. 275222 - 01).In questa prospettiva, la motivazione dell’ordinanza impugnata è daconsiderarsi adeguata, perché fa convenientemente riferimento sia alla distanzacronologica dei reati, sia alla eterogeneità dell’oggetto delle due società fallite,per farne discendere in modo nient’affatto illogico la conclusiva valutazione dellairriducibilità degli illeciti a un preciso disegno criminoso iniziale.Il giudice dell’esecuzione, dunque, ha fatto corretta applicazione del principiosecondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica non solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anchedel fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fosserostati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, atal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n.28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).L'identità del disegno criminoso, infatti, non si identifica con il programma divita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore dellacommissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate,rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta involta, in relazione alle varie occasioni esistenziali (Sez. 1, n. 15955dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

P.M. in proc.

Eloumari, Rv. 266615 – 01).2.

A fronte di elementi negativi così pregnanti, quali quelli individuati dalgiudice dell’esecuzione, sarebbe stato onere del condannato, a maggior ragionein sede di esecuzione, indicare gli elementi specifici sintomatici dellariconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria (Sez. 1, n.28762 del 28/4/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284970 - 01), non essendo sufficiente il meroriferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01).Sotto questo profilo, l’unico elemento segnalato nel ricorso è dato dalriferimento ad uno stralcio decontestualizzato di una deposizione testimonialeresa nel processo relativo alla LSC, da cui emerge che la Metrec avrebbeeffettuato versamenti in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (società dicui non sono state meglio specificate composizione, struttura e oggetto), che poiavrebbe trasferito il denaro alla stessa LSC.Si tratta, come è evidente, di un elemento genericamente rappresentato,che nemmeno il ricorrente riesce a tradurre concretamente nella indicazione diun dato reale di collegamento tra le due società fallite.Non si vede, dunque, in che modo questa non circostanziata prospettazionevalga ad affermare che tutti i reati di bancarotta fraudolenta e di evasione delleimposte fossero stati originariamente preordinati da [OSCURATO:PERSONA].3.

Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essererigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li del 6/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 6.11.2025, la Corte d’appello di Napoli ha provveduto,in qualità di giudice dell’esecuzione, su una richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diapplicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con leseguenti sentenze: 1) sentenza del Tribunale di Bergamo del 16.10.2019 per ilreato di cui all'art. 216 legge fallim. in qualità di rappresentante della MerekS.r.l.; 2) sentenza del Tribunale di Bergamo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per i reati di cuiall'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di amministratore di fatto dal 2014 e didiritto dal 2016 della [OSCURATO:SOCIETA].; 3) sentenza della Corte di appello di Napoli del9.4.2025 perché, quale rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]., sottraeva i libri ele scritture contabili e, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valoreaggiunto, occultava parte delle scritture contabili relative agli anni 2009-2013.La Corte d’appello premette che i fatti di cui alle sentenze nn. 1) e 2) sonogià stati posti in continuazione in sede di cognizione e che nell'istanza difensiva sisegnalano l'omogeneità delle condotte, la loro prossimità temporale e l'identitàdel bene giuridico leso.L'istanza è stata rigettata, non avendo ravvisato la Corte d’appello alcunelemento di coesione tra i reati, in quanto il solo dato dell'identità del benegiuridico tutelato non può essere considerato elemento idoneo ad affasciare lecondotte in un unico disegno criminoso: quelle giudicate con l'ultima sentenzasono state commesse da [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante di una società avente adoggetto il commercio all'ingrosso di bibite, laddove le condotte delle prime duesentenze sono state poste in essere in qualità di amministratore di fatto di unasocietà che aveva natura di missing trader.Né è ravvisabile – secondo il giudice dell’esecuzione – alcun ulteriore datoche consenta di ritenere che l'istante, già prima della commissione del reato dibancarotta documentale, si fosse prefigurato la commissione delle altre condottedi bancarotta patrimoniale.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di CarloGalasso, articolando un unico motivo, con cui deduce che la Corte d’appello hatravisato gli elementi fattuali sulla base dei quali erano state pronunciate lesentenze di condanna e non ha tenuto conto della sostanziale contemporaneitàdelle condotte poste in essere dal ricorrente dal 2014 al 2017.La motivazione è, altresì, illogica ove si consideri la contiguità dellecondotte, riconducibili ad un unico disegno criminoso, iniziato con la LSC eproseguito con la Merek. I giudici hanno pretermesso che le due società nelperiodo di coesistenza hanno avuto rapporti commerciali, come si evince dalledichiarazioni del teste Pugliese nel processo relativo alla LSC, ove ha riferito chela Merek aveva un conto di transito di flussi di denaro dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. allaLSC.Di conseguenza, i reati presentano evidenti elementi di omogeneità, perchétutti attengono alla gestione societaria e fiscale delle società, con modalitàanaloghe e in un arco temporale omogeneo.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 6.4.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Va premesso che la valutazione della adeguatezza della motivazionedell’ordinanza impugnata deve muovere dal rilievo che, in tema di continuazione,l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce unaquestione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cuiapprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto daadeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea,Rv. 275222 - 01).In questa prospettiva, la motivazione dell’ordinanza impugnata è daconsiderarsi adeguata, perché fa convenientemente riferimento sia alla distanzacronologica dei reati, sia alla eterogeneità dell’oggetto delle due società fallite,per farne discendere in modo nient’affatto illogico la conclusiva valutazione dellairriducibilità degli illeciti a un preciso disegno criminoso iniziale.Il giudice dell’esecuzione, dunque, ha fatto corretta applicazione del principiosecondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica non solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anchedel fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fosserostati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, atal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n.28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).L'identità del disegno criminoso, infatti, non si identifica con il programma divita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore dellacommissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate,rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta involta, in relazione alle varie occasioni esistenziali (Sez. 1, n. 15955dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. P.M. in proc. Eloumari, Rv. 266615 – 01).2. A fronte di elementi negativi così pregnanti, quali quelli individuati dalgiudice dell’esecuzione, sarebbe stato onere del condannato, a maggior ragionein sede di esecuzione, indicare gli elementi specifici sintomatici dellariconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria (Sez. 1, n.28762 del 28/4/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284970 - 01), non essendo sufficiente il meroriferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01).Sotto questo profilo, l’unico elemento segnalato nel ricorso è dato dalriferimento ad uno stralcio decontestualizzato di una deposizione testimonialeresa nel processo relativo alla LSC, da cui emerge che la Metrec avrebbeeffettuato versamenti in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (società dicui non sono state meglio specificate composizione, struttura e oggetto), che poiavrebbe trasferito il denaro alla stessa LSC.Si tratta, come è evidente, di un elemento genericamente rappresentato,che nemmeno il ricorrente riesce a tradurre concretamente nella indicazione diun dato reale di collegamento tra le due società fallite.Non si vede, dunque, in che modo questa non circostanziata prospettazionevalga ad affermare che tutti i reati di bancarotta fraudolenta e di evasione delleimposte fossero stati originariamente preordinati da [OSCURATO:PERSONA].3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essererigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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