CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 giugno 2021
Cassazione n. 33547/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 35868-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 7271 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 14/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di avvocato, impugnava l'avviso di accertamento, notificato in data 15/12/2015, con il quale l'Ufficio rideterminava il reddito ai fini delle imposte dirette e dell'Irap per l'anno di imposta 2010. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso riducendo i maggiori compensi e dichiarando non dovuta l'Irap. 3 Sull'impugnazione della contribuente la [OSCURATO:PERSONA] della Campania dichiarava inammissibile l'appello essendo stato proposto oltre i termini. 4 Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. L'[OSCURATO:PERSONA] si è costituita al solo scopo di partecipare all'eventuale udienza di discussione. 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 35868 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- 1.Con l'unico motivo denuncia la contribuente la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 d.I 50/2017, convertito in I. 96/2017 in relazione all'art. 360 10 comma nr. 4 cpc, per avere la CTR erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello non cumulando, al termine lungo di impugnazione, il periodo di sospensione previsto dal citato decreto legge. 2. Il motivo è fondato. 2.1 L'art. 11 comma 9 del d.I.50/2017 recante << Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» prevede che <<Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017» 2.2 In base a tale disposizione il termine di sospensione di sei mesi si aggiunge al termine previsto per l'impugnazione della sentenza qualora lo stesso viene a scadere nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legge e il 30.9.2017. 2.4 Ciò premesso può ritenersi accertato che la sentenza di primo grado sia stata depositata in data 26.1.2017. 2.5 II termine per impugnare veniva a scadere il 26.7.2017 e, per effetto della proroga ex art. 11 comma 9 d.l. 50/2017, era da considerarsi prorogato, sino al 26.1.2018 essendo pacifico che la lite rientra tra quelle astrattamente definibili ai sensi della predetta norma; l'appello della contribuente è stato ., notificato in data 20.9.2017 t', 4"quindi, tempestivo. 3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Ric. 2019 n. 35868 sez. MT - ud. 15-06-2021 -3- Campania anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 giugno [OSCURATO:PERSONA]