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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 40615/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di evasione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, negata in ragione di una ritenuta abitualità del comportamento, fatto tuttavia derivare da una sola precedente condanna per evasione.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, senza tuttavia considerare la difficoltosa condizione sociale e personale dell'imputata

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Quanto al primo motivo la Corte ha negato la causa di non punibilità in ragione dei numerosi precedenti penali tra i quali vi è anche un precedente specifico di evasione.

Le Sezioni unite hanno chiarito che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591) Nulla di specifico è stato dedotto, non avendo il ricorrente chiarito se, oltre al reato di evasione, l'imputata si sia o meno resa responsabile di altri reati della stessa indole.

3.2. Quanto ai secondo motivo, a fronte di una adeguata motivazione, nula di spcifico è stato dedotto.

La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche o a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e disattese, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in/Roma il 24 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di evasione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, negata in ragione di una ritenuta abitualità del comportamento, fatto tuttavia derivare da una sola precedente condanna per evasione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, senza tuttavia considerare la difficoltosa condizione sociale e personale dell'imputata 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo la Corte ha negato la causa di non punibilità in ragione dei numerosi precedenti penali tra i quali vi è anche un precedente specifico di evasione. Le Sezioni unite hanno chiarito che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591) Nulla di specifico è stato dedotto, non avendo il ricorrente chiarito se, oltre al reato di evasione, l'imputata si sia o meno resa responsabile di altri reati della stessa indole. 3.2. Quanto ai secondo motivo, a fronte di una adeguata motivazione, nula di spcifico è stato dedotto. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche o a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e disattese, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in/Roma il 24 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
Sentenza Cassazione n. 40615/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris