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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17021/2026

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i APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamentodell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per l’ulteriorecorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 24 giugno 2025 la Corte d’appello di Napoliconfermava la sentenza emessa il 10 maggio 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole delreato di tentata estorsione aggravata in concorso e condannato alle pene dilegge.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando cinquemotivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 178, lett. c) e 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione.Rassegnava che in vista dell’udienza di secondo grado, celebrata contrattazione orale, fissata per il 24 giugno 2025 la difesa aveva avanzato,mediante caricamento sul [OSCURATO:PERSONA], istanza di rinvio dell’udienzaper legittimo impedimento legato a concomitanti ed incompatibili impegniprofessionali, rispetto alla quale il sistema informatico aveva accettato ildeposito in data 12 giugno 2025.Rassegnava inoltre che l’istanza era stata debitamente documentata conl’allegazione della documentazione a riscontro dell’esistenza dei rappresentaticoncomitanti impegni professionali, che era stata formalizzatanell’immediatezza dell’insorto impedimento e che erano state illustrate leragioni per le quali si intendeva dare la priorità ai procedimenti costituenticausa della richiesta di differimento nonché delle ragioni dell’impossibilità didesignare sostituti processuali.Esponeva che la Corte d’Appello non aveva mai preso in considerazione taleistanza e che la sentenza impugnata non conteneva alcuna decisione omotivazione al riguardo.Deduceva che, secondo il consolidato orientamento del Giudice dilegittimità, l’omessa valutazione da parte del giudice dell’istanza di differimentodell’udienza per legittimo impedimento a comparire del difensore determinava ildifetto di assistenza dell’imputato con conseguente nullità assoluta degli attisuccessivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178,lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 56 e 629 cod.pen. nonché mancanza di motivazione in relazione al giudizio di responsabilitàdell’imputato.Evidenziava che l’individuazione del medesimo quale autore del reatocontestato era stata effettuata esclusivamente sulla scorta di un riconoscimentofotografico effettuato dalle persone offese - che non vantavano con il [OSCURATO:PERSONA] conoscenza pregressa - a distanza di alcuni mesi dal fatto e mediantel’utilizzo di un album fotografico che mostrava le effigi di soggetti che, adeccezione dell’imputato, non avevano la barba, laddove le persone offeseavevano affermato che il soggetto che aveva avanzato nei loro confrontirichieste di denaro presentava una folta barba, così che il detto riconoscimentodoveva essere ritenuto del tutto inattendibile.Deduceva che l’estraneità ai fatti del [OSCURATO:PERSONA] emergeva ancheconsiderando che nel telefono cellulare rinvenuto in suo possesso e sottoposto asequestro non era stata evidenziata alcuna traccia del messaggio che ilsoggetto che si era presentato al cospetto delle vittime aveva loro esibito.Assumeva, sotto altro profilo, che la richiesta di denaro avanzata dal DiMartino non era stata accompagnata da alcuna minaccia, considerato chel’imputato, all’ennesimo rifiuto si era limitato a proferire la frase “mo’ ti facciovedere io cosa ti combino”, del tutto priva di un contenuto minaccioso.2.3.

Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 629 cod. pen. inrelazione all’art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen. nonché mancanza dimotivazione, assumendo che non correttamente la Corte territoriale avevaapplicato la circostanza aggravante dell’avere agito in più persone riunite,dovendosi considerare che nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA], in occasione dellarichiesta di denaro, era in compagnia di un altro soggetto il quale tuttavia erarimasto silente e non aveva in alcun modo rafforzato il proposito criminosodell’agente.2.4.

Con il quarto motivo deduceva violazione dell’art. 629 cod. pen. nonchémancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione dellacircostanza attenuante del fatto di lieve entità per come delineata con lasentenza n. 120/2023 della Corte Costituzionale, rassegnando che la Corted’Appello non aveva argomentato in alcun modo in relazione alle ragioni delrigetto della relativa istanza difensiva.2.5.

Con il quinto motivo deduceva violazione degli artt. 20-bis cod. pen., 58e seguenti della legge n. 689/1981 nonché mancanza di motivazione,assumendo che la Corte di merito, a fronte di specifica richiesta avanzata conl’atto di appello e avente ad oggetto l’applicazione di una pena sostitutiva,aveva di fatto rigettato la richiesta senza argomentare in alcun modo alriguardo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è fondato, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi.La consultazione del fascicolo processuale, al quale la Corte ha accesso inragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che ineffetti risultano agli atti sia l’istanza di rinvio dell’udienza per legittimoimpedimento del difensore legato a concomitanti ed incompatibili impegniprofessionali, corredata della documentazione a riscontro dell’esistenza deirappresentati concomitanti impegni professionali, con la quale erano stateillustrate le ragioni per le quali si intendeva dare la priorità ai procedimenticostituenti causa della richiesta di differimento nonché delle ragionidell’impossibilità di designare sostituti processuali, sia l’attestazione diaccettazione del deposito della detta istanza, con data 12 giugno 2025.A fronte di tale richiesta la Corte d’appello non ha statuito né argomentatoin alcun modo al riguardo.Deve, in proposito, osservarsi che secondo il consolidato orientamento delGiudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di legittimoimpedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione, da parte delgiudice, dell'istanza di differimento dell'udienza determina il difetto diassistenza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta degli attisuccessivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178,lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (v., ex multis,Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285301 – 01).La consultazione degli atti consente anche di apprezzare che l’udienza digravame è stata celebrata senza la necessaria partecipazione del difensoredell’imputato, ciò che costituisce una palese violazione del principio delcontraddittorio, sanzionata dall’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., che fra lenullità assolute, insanabili e rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado delprocedimento, indica quella derivante dall’assenza del difensore dell’imputatonei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.2.

Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatacon rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Napoli.Così deciso il 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamentodell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per l’ulteriorecorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 24 giugno 2025 la Corte d’appello di Napoliconfermava la sentenza emessa il 10 maggio 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole delreato di tentata estorsione aggravata in concorso e condannato alle pene dilegge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando cinquemotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 178, lett. c) e 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione.Rassegnava che in vista dell’udienza di secondo grado, celebrata contrattazione orale, fissata per il 24 giugno 2025 la difesa aveva avanzato,mediante caricamento sul [OSCURATO:PERSONA], istanza di rinvio dell’udienzaper legittimo impedimento legato a concomitanti ed incompatibili impegniprofessionali, rispetto alla quale il sistema informatico aveva accettato ildeposito in data 12 giugno 2025.Rassegnava inoltre che l’istanza era stata debitamente documentata conl’allegazione della documentazione a riscontro dell’esistenza dei rappresentaticoncomitanti impegni professionali, che era stata formalizzatanell’immediatezza dell’insorto impedimento e che erano state illustrate leragioni per le quali si intendeva dare la priorità ai procedimenti costituenticausa della richiesta di differimento nonché delle ragioni dell’impossibilità didesignare sostituti processuali.Esponeva che la Corte d’Appello non aveva mai preso in considerazione taleistanza e che la sentenza impugnata non conteneva alcuna decisione omotivazione al riguardo.Deduceva che, secondo il consolidato orientamento del Giudice dilegittimità, l’omessa valutazione da parte del giudice dell’istanza di differimentodell’udienza per legittimo impedimento a comparire del difensore determinava ildifetto di assistenza dell’imputato con conseguente nullità assoluta degli attisuccessivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178,lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 56 e 629 cod.pen. nonché mancanza di motivazione in relazione al giudizio di responsabilitàdell’imputato.Evidenziava che l’individuazione del medesimo quale autore del reatocontestato era stata effettuata esclusivamente sulla scorta di un riconoscimentofotografico effettuato dalle persone offese - che non vantavano con il [OSCURATO:PERSONA] conoscenza pregressa - a distanza di alcuni mesi dal fatto e mediantel’utilizzo di un album fotografico che mostrava le effigi di soggetti che, adeccezione dell’imputato, non avevano la barba, laddove le persone offeseavevano affermato che il soggetto che aveva avanzato nei loro confrontirichieste di denaro presentava una folta barba, così che il detto riconoscimentodoveva essere ritenuto del tutto inattendibile.Deduceva che l’estraneità ai fatti del [OSCURATO:PERSONA] emergeva ancheconsiderando che nel telefono cellulare rinvenuto in suo possesso e sottoposto asequestro non era stata evidenziata alcuna traccia del messaggio che ilsoggetto che si era presentato al cospetto delle vittime aveva loro esibito.Assumeva, sotto altro profilo, che la richiesta di denaro avanzata dal DiMartino non era stata accompagnata da alcuna minaccia, considerato chel’imputato, all’ennesimo rifiuto si era limitato a proferire la frase “mo’ ti facciovedere io cosa ti combino”, del tutto priva di un contenuto minaccioso.2.3. Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 629 cod. pen. inrelazione all’art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen. nonché mancanza dimotivazione, assumendo che non correttamente la Corte territoriale avevaapplicato la circostanza aggravante dell’avere agito in più persone riunite,dovendosi considerare che nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA], in occasione dellarichiesta di denaro, era in compagnia di un altro soggetto il quale tuttavia erarimasto silente e non aveva in alcun modo rafforzato il proposito criminosodell’agente.2.4. Con il quarto motivo deduceva violazione dell’art. 629 cod. pen. nonchémancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione dellacircostanza attenuante del fatto di lieve entità per come delineata con lasentenza n. 120/2023 della Corte Costituzionale, rassegnando che la Corted’Appello non aveva argomentato in alcun modo in relazione alle ragioni delrigetto della relativa istanza difensiva.2.5. Con il quinto motivo deduceva violazione degli artt. 20-bis cod. pen., 58e seguenti della legge n. 689/1981 nonché mancanza di motivazione,assumendo che la Corte di merito, a fronte di specifica richiesta avanzata conl’atto di appello e avente ad oggetto l’applicazione di una pena sostitutiva,aveva di fatto rigettato la richiesta senza argomentare in alcun modo alriguardo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è fondato, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi.La consultazione del fascicolo processuale, al quale la Corte ha accesso inragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che ineffetti risultano agli atti sia l’istanza di rinvio dell’udienza per legittimoimpedimento del difensore legato a concomitanti ed incompatibili impegniprofessionali, corredata della documentazione a riscontro dell’esistenza deirappresentati concomitanti impegni professionali, con la quale erano stateillustrate le ragioni per le quali si intendeva dare la priorità ai procedimenticostituenti causa della richiesta di differimento nonché delle ragionidell’impossibilità di designare sostituti processuali, sia l’attestazione diaccettazione del deposito della detta istanza, con data 12 giugno 2025.A fronte di tale richiesta la Corte d’appello non ha statuito né argomentatoin alcun modo al riguardo.Deve, in proposito, osservarsi che secondo il consolidato orientamento delGiudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di legittimoimpedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione, da parte delgiudice, dell'istanza di differimento dell'udienza determina il difetto diassistenza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta degli attisuccessivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178,lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (v., ex multis,Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285301 – 01).La consultazione degli atti consente anche di apprezzare che l’udienza digravame è stata celebrata senza la necessaria partecipazione del difensoredell’imputato, ciò che costituisce una palese violazione del principio delcontraddittorio, sanzionata dall’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., che fra lenullità assolute, insanabili e rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado delprocedimento, indica quella derivante dall’assenza del difensore dell’imputatonei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatacon rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Napoli.Così deciso il 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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