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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 24588/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 del TRIBUNALE di RAGUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla memoria depositata e conclude per la conversione del ricorso in appello. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di RAGUSA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore insiste per la conferma della sentenza impugnata con declaratoria di inammissibilità del ricorso, associandosi, in subordine, alle conclusioni del Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 gennaio 2024, il Tribunale di Ragusa ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, da cui erano ricavabili 328 dosi.

1.1. Secondo quanto accertato in esito al dibattimento, la sostanza, apporzionata, veniva rinvenuta nell'abitazione dell'odierno ricorrente, insieme a due bilancini di precisione, un coltello ancora sporco ed un rotolo di carta d'alluminio.

La polizia giudiziaria si decideva alla perquisizione dopo aver effettuato un servizio di osservazione e controllo, da cui era emerso un andirivieni sospetto di giovani dalla predetta abitazione.

In effetti, al momento del controllo nella camera da letto del Carrubba (dove pure era occultato il materiale caduto in sequestro) vennero individuati tre giovani intenti a fumare marijuana.

A fronte di tali evidenze il Tribunale, nell'assolvere il Carruba, ha ritenuto non provata la finalità di cessione a terzi, non essendo state sequestrate all'imputato somme di denaro e non potendosi escludere che lo stupefacente fosse destinato al consumo personale di tutti i presenti, in esecuzione di un mandato collettivo all'acquisto.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Il ricorrente si duole del carattere illogico e contraddittorio della motivazione, nella parte in cui ha valorizzato il mancato rinvenimento dello stupefacente - nella disponibilità dei presunti acquirenti - e del denaro - nella disponibilità del Carrubba - senza considerare che i primi non furono perquisiti, e che il Carrubba avrebbe potuto ricevere il pagamento con altri strumenti.

Né sembra essere stato adeguatamente preso in considerazione il dato ponderale, difficilmente compatibile con l'uso da parte di un gruppo così ristretto di persone.

Ad ogni modo la motivazione si presenta carente anche per quanto riguarda prova degli indicatori in presenza dei quali è possibile ipotizzare il cosiddetto consumo di gruppo.

3. Richiesta e disposta la trattazione orale, all'odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.4.

Il ricorso deve essere convertito in appello.

4.1. Ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con il ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza di primo grado non possono essere proposti i motivi previsti dall'articolo 606, comma 1, lettere d) ed e) cod. proc. pen.

In tali casi il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.

Nella specie il ricorrente lamenta vizi riguardanti la motivazione, che egli stesso definisce come illogica e carente, oltre che contraddittoria, e che in quanto rientranti nella ipotesi di cui alla lettera e) non possono essere proposti con il ricorso per saltum.

Parimenti, nella parte in cui si lamenta il ritenuto consumo di gruppo il ricorrente, a ben vedere, censura (anche) un deficit motivazionale.

Oltre che nello sviluppo delle argomentazioni, anche nella presentazione del motivo si deduce "mancanza, contraddittori età e manifesta illogicità della motivazione" del provvedimento impugnato.

Dunque il tenore complessivo del ricorso è orientato, quantomeno in larga parte, a denunciare l'insufficienza e la illogicità della motivazione e, quindi, sostanzialmente una questione attinente al merito, non proponibile in sede di legittimità attraverso il c.d. ricorso "per saltum".

Secondo l'orientamento costante di questa Corte di legittimità, qualora l'impugnazione proposta sia, come nel caso in esame, non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", deve essere prima interpretata la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, si deve privilegiare il tipo ordinario di gravame.

Questa Corte Suprema ha in più occasioni affermato che il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche censure di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), non può essere presentato per saltum ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (Sez. 4 ord. n. 4264 del 13/2/2024, Fontana, non mass.; conf., Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Alonzi, Rv. 274834 - 01; Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013 dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193; Sez. 6, n. 26419 del 3/7/2012, Laurito, Rv. 253122 - 01; Sez. 6, n. 3405 del 10.1.2003, Rv 223561).

5. Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., e, per l'effetto, deve essere disposta la trasmissione degli atti alla competente Corte di appello di Catania per il giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 del TRIBUNALE di RAGUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla memoria depositata e conclude per la conversione del ricorso in appello. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di RAGUSA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore insiste per la conferma della sentenza impugnata con declaratoria di inammissibilità del ricorso, associandosi, in subordine, alle conclusioni del Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 gennaio 2024, il Tribunale di Ragusa ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, da cui erano ricavabili 328 dosi. 1.1. Secondo quanto accertato in esito al dibattimento, la sostanza, apporzionata, veniva rinvenuta nell'abitazione dell'odierno ricorrente, insieme a due bilancini di precisione, un coltello ancora sporco ed un rotolo di carta d'alluminio. La polizia giudiziaria si decideva alla perquisizione dopo aver effettuato un servizio di osservazione e controllo, da cui era emerso un andirivieni sospetto di giovani dalla predetta abitazione. In effetti, al momento del controllo nella camera da letto del Carrubba (dove pure era occultato il materiale caduto in sequestro) vennero individuati tre giovani intenti a fumare marijuana. A fronte di tali evidenze il Tribunale, nell'assolvere il Carruba, ha ritenuto non provata la finalità di cessione a terzi, non essendo state sequestrate all'imputato somme di denaro e non potendosi escludere che lo stupefacente fosse destinato al consumo personale di tutti i presenti, in esecuzione di un mandato collettivo all'acquisto. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Il ricorrente si duole del carattere illogico e contraddittorio della motivazione, nella parte in cui ha valorizzato il mancato rinvenimento dello stupefacente - nella disponibilità dei presunti acquirenti - e del denaro - nella disponibilità del Carrubba - senza considerare che i primi non furono perquisiti, e che il Carrubba avrebbe potuto ricevere il pagamento con altri strumenti. Né sembra essere stato adeguatamente preso in considerazione il dato ponderale, difficilmente compatibile con l'uso da parte di un gruppo così ristretto di persone. Ad ogni modo la motivazione si presenta carente anche per quanto riguarda prova degli indicatori in presenza dei quali è possibile ipotizzare il cosiddetto consumo di gruppo. 3. Richiesta e disposta la trattazione orale, all'odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.4. Il ricorso deve essere convertito in appello. 4.1. Ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con il ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza di primo grado non possono essere proposti i motivi previsti dall'articolo 606, comma 1, lettere d) ed e) cod. proc. pen. In tali casi il ricorso eventualmente proposto si converte in appello. Nella specie il ricorrente lamenta vizi riguardanti la motivazione, che egli stesso definisce come illogica e carente, oltre che contraddittoria, e che in quanto rientranti nella ipotesi di cui alla lettera e) non possono essere proposti con il ricorso per saltum. Parimenti, nella parte in cui si lamenta il ritenuto consumo di gruppo il ricorrente, a ben vedere, censura (anche) un deficit motivazionale. Oltre che nello sviluppo delle argomentazioni, anche nella presentazione del motivo si deduce "mancanza, contraddittori età e manifesta illogicità della motivazione" del provvedimento impugnato. Dunque il tenore complessivo del ricorso è orientato, quantomeno in larga parte, a denunciare l'insufficienza e la illogicità della motivazione e, quindi, sostanzialmente una questione attinente al merito, non proponibile in sede di legittimità attraverso il c.d. ricorso "per saltum". Secondo l'orientamento costante di questa Corte di legittimità, qualora l'impugnazione proposta sia, come nel caso in esame, non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", deve essere prima interpretata la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, si deve privilegiare il tipo ordinario di gravame. Questa Corte Suprema ha in più occasioni affermato che il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche censure di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), non può essere presentato per saltum ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (Sez. 4 ord. n. 4264 del 13/2/2024, Fontana, non mass.; conf., Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Alonzi, Rv. 274834 - 01; Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013 dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193; Sez. 6, n. 26419 del 3/7/2012, Laurito, Rv. 253122 - 01; Sez. 6, n. 3405 del 10.1.2003, Rv 223561). 5. Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., e, per l'effetto, deve essere disposta la trasmissione degli atti alla competente Corte di appello di Catania per il giudizio di secondo grado. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio. Così deciso in R
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