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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10395/2026

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ifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGUGLIELMO CANTILLO-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-resistente-[OSCURATO:PERSONA];- Intimata -avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.8080/2019 depositata il 28/10/2019.Numero registro generale 18908/2020Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 10395/2026Data pubblicazione 20/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Comune di Mariglianella (NA) impugnò avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Napoli un’ingiunzione fiscale notificatagli daCampania [OSCURATO:SOCIETA], quale concessionaria del Consorzio qui ricorrente,riguardo a somme asseritamente dovute ex art. 13 L.R. n. 4/2003 perscarichi di collettamento da acque meteoriche con riferimento agli anni dal2008 al 2016 e per complessivi € 179.358,08 oltre accessori.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza 11665/2018, accolse il ricorsoritenendo che, quanto alle annate dal 2008 al 2011, il diritto fosseprescritto e, quanto alle successive, che il Comune non fossepassivamente legittimato avendo l’ente locale assegnato il servizio idrico aGori spa, concessionaria dell’Ente d’[OSCURATO:PERSONA], cui lostesso ente locale aveva aderito e identificando quindi tale società qualegestore tenuto al pagamento.Su appello del Consorzio di bonifica - nel contraddittorio con il Comune enella contumacia della concessionaria del Consorzio medesimo, [OSCURATO:SOCIETA] - con la sentenza in epigrafe la Commissione TributariaRegionale della Campania in Napoli ha respinto il gravame.Per quanto qui rilevante, il giudice d’appello ha ritenuto di confermarecome l’attivazione, sin dal 2005, del [OSCURATO:PERSONA] di AmbitoSarnese Vesuviano anche per il Comune di Mariglianella avessedeterminato la conseguente legittimazione passiva, ai sensi della citatadisposizione di legge regionale, del Comune solo sino a quando nonfossero stati individuati i gestori del servizio idrico.

Atteso che, sempre dal2005, era stato attivato l’Ente d’Ambito (c.d.

ATO) [OSCURATO:PERSONA] e lostesso aveva espletato il [OSCURATO:PERSONA] (c.d.

SII) a mezzo dellacitata [OSCURATO:SOCIETA], dovesse confermarsi la legittimazione passiva diquest’ultima in merito ai contributi in oggetto.

Secondo la Corte di meritoNumero registro generale 18908/2020Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 10395/2026Data pubblicazione 20/04/2026non sarebbero dedotti specificamente e provati scarichi diversi da quellirientranti nel predetto [OSCURATO:PERSONA], trattandosi peraltro diintegrazione dell’atto impugnato e questione nuova da ritenersiinammissibile.

Non rileverebbe poi che non sia intervenuta unaconvenzione tra il Consorzio appellante e il citato Ente d’Ambito attesoche, sempre secondo la [OSCURATO:PERSONA], la previsione di cuiall’art. 13, comma 4 della citata legge regionale n. 4/2003, che presa a séstante autorizzerebbe a giustificare la legittimazione passiva dell’entelocale in assenza di convenzione, debba essere interpretata in connessionecon il periodo precedente dove è previsto che tale legittimazione,temporanea e suppletiva, è limitata al periodo precedenteall’individuazione del soggetto gestore, nel caso specifico avvenuta benprima delle annualità in questione.

Per analoghe ragioni il giudice d’appelloha altresì respinto i motivi relativi all’asserita interruzione dellaprescrizione dovendosi escludere del tutto la legittimazione passivadell’ente locale con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.Ricorre per cassazione il Consorzio sulla base di tre motivi di doglianza.Il Comune, a fronte del ricorso notificato il 1/7/2020, il 3/11/2020 hadepositato un atto di “costituzione in opposizione” al ricorso, nonsvolgendo difese e chiedendo d’essere ammesso a partecipareall’eventuale discussione orale del ricorso.Il 19/1/2026 il Comune stesso, a mezzo del nuovo difensore, hadepositato una memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.Il Procuratore Generale ha depositato memoria chiedendo che la Corteaccolga il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVa innanzi tutto rilevata l’inammissibilità della memoria presentata dalComune.

Come anticipato, il Comune non ha presentato un controricorso,ma un mero atto di “costituzione in opposizione” senza svolgere difese.Numero registro generale 18908/2020Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 10395/2026Data pubblicazione 20/04/2026In tema di giudizio di legittimità, pur in assenza di un'espressa previsionenormativa, il tardivo deposito del controricorso comporta la suaimprocedibilità, sanzione che si evince dai principi generali del processocivile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti con i quali la parteporta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie difese, con laconseguenza che non può tenersi conto ai fini della decisione né delcontroricorso stesso, né dell'eventuale memoria depositata ai sensidell'art. 380-bis.1., comma 1, terzo periodo, c.p.c. (Cass. Sez. 5,23/04/2025, n. 10608, Rv. 675264 - 01).

A maggior ragione deveapplicarsi tale insegnamento, con riguardo alla memoria illustrativa,qualora il controricorso non sia stato punto depositato.1.

Con il primo motivo il Consorzio ricorrente si duole della violazione efalsa applicazione degli artt. 155 e 166 del d.lgs. n. 251/2006 e 166 deld.lgs. n. 152/2006 e 13 della L.R.

Campania n. 4/2003, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Sostiene che la particolare natura dei contributiper cui è causa nonché quella del presupposto impositivo - nel casospecifico conseguenti ai c.d.

“sfiori” provenienti dai sistemi di fognaturapubblica o da scolmatori di piena e pertanto non più assorbiti dal terrenoin conseguenza dell’impermeabilizzazione dei suoli – escluderebbe lagestione affidata al concessionario del [OSCURATO:PERSONA] rimanendonella disponibilità del Comune, tenuto pertanto alla corresponsione deltributo. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pertanto gravato dai soli oneri derivanti dalloscarico del depuratore.Sostiene che l’interpretazione corretta del citato art. 13 della leggeregionale sia nel senso che il gestore del SII debba farsi carico solo deglioneri derivanti direttamente dallo scarico del depuratore, ripagati dallarelativa tariffa (SII), mentre le acque provenienti dagli sfiori noncostituirebbero “servizi affidati” e sarebbero estranei a tale tariffa, tantoche la ricomprensione del Comune nell’ambito d’intervento del SII nonrileverebbe affatto.

Evidenzia che, ai sensi degli artt. 154 e 155 del d.lgs.Numero registro generale 18908/2020Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 10395/2026Data pubblicazione 20/04/2026251/06, l’ente gestore del SII, deve pretendere il pagamento dellafornitura idrica, del canone reflui e del canone depurazione, misurati inmc, ossia la quota relativa della “tariffa del servizio di fognatura edepurazione”.

Pertanto, la tariffa è liquidata con riferimento a quantitàprecise per quanto erogato e non a volumi imprevedibili di acquemeteoriche.2.

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c.

Lamenta in particolare che la Corte di merito abbia ritenuto che lapresenza di scarichi diversi da quelli rientranti nel predetto Servizio IdricoIntegrato non fosse indicata nell’ingiunzione né negli atti di causa, mentredalla documentazione richiamata e trascritta in ricorso emergerebbe ilcontrario.3.

I due motivi, che per l’intrinseca connessione possono essere esaminaticongiuntamente, sono fondati.3.1 Deve innanzi tutto richiamarsi l’insegnamento delle SSUU di questaCorte che ammette l’esigibilità di “canoni” dovuti per l'utilizzo dei canaliconsortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche odepurate, da parte di soggetti, quali i comuni, che non possono qualificarsiappartenenti al consorzio per non essere proprietari dei fondi compresi nelrelativo ambito territoriale (Cass. Sez.

U., 05/12/2019, n. 31760, Rv.656170 - 01).L’art. 166, comma 3, del d. lgs. 152/06 (Norme in materia ambientale), intema di “Usi delle acque irrigue e di bonifica”, prevede infatti e tra l’altroche: “..chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione,utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche sedepurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti diqualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorziotenendo conto della portata di acqua scaricata”, prevedendosi poi alcomma successivo che: “Il contributo di cui al comma 3 è determinato dalNumero registro generale 18908/2020Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 10395/2026Data pubblicazione 20/04/2026consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamentealle modalità di versamento”.3.2 [OSCURATO:PERSONA] ha individuato il soggetto passivamente legittimatoalla corresponsione del tributo sulla base della mera interpretazionedell’art. 13 della legge regionale citata, senza operare alcuna valutazionespecifica sulla natura delle acque oggetto del giudizio e sulla lororicomprensione nell’ambito devoluto al gestore del SII.3.3 Come rilevato anche dal Procuratore Generale, non sussiste la novitàdella questione prospettata come invece sostenuto dall’ente locale.

Varicordato a tal fine che, nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorsoper cassazione "errores in procedendo", la Corte di legittimità divieneanche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere diprocedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli attiprocessuali (Cass. Sez. 3, 03/11/2020, n. 24258, Rv. 659845 – 02).Nel caso specifico la questione, come risulta dagli atti processuali e dallatrascrizione operata nel ricorso in calce al secondo motivo di doglianza(pag. 22 e ss):- è indicata nell’ingiunzione impugnata (doc. 4 punto 4), dove si fariferimento allo scarico: delle proprie acque meteoriche di esuberomediante specifici dispositivi di “sfioro” in canali in gestione al Consorziomedesimo così come specificato nell’allegato n. 1 ;- è ribadita nelle controdeduzioni del Consorzio nel giudizio di primo grado(doc. 6), in cui il ricorso originario del Comune ammette peraltro di avereaffidato al gestore del SII i soli servizi di acquedotto, fognatura edepurazione;- è nuovamente ribadita nel ricorso in appello (doc. 8 pag. 5 e ss);non essendo pertanto condivisibile la preclusione come accertata dallaCommissione Regionale, né la pretesa che nell’ingiunzione impugnatafossero specificati analiticamente tutti gli scarichi in questione“puntualmente censiti”.Numero registro generale 18908/2020Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 10395/2026Data pubblicazione 20/04/2026A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto indicato nell’ingiunzioneimpugnata e nel ricorso originario del Comune (doc. 3), quest’ultimo haaffermato che le acque “a sfioro ..vengono destinate in gran parte neicollettori delle acque nere, destinate alla depurazione negli impiantiall’uopo preposti”, ammettendo implicitamente la presenza di scarichiestranei al sistema di depurazione e quindi al SII.

Vi era pertanto unaspecifica contestazione del presupposto impositivo, sicché era compito delgiudice di merito accertare, tenuto conto della ripartizione dell’onereprobatorio e dell’affermata ricomprensione dei terreni nel Piano diClassifica, se effettivamente e in che misura le acque meteorichevenissero avviate alla depurazione gestita dal SII, come sostenutodall’ente locale, oppure direttamente nel canale di competenza delConsorzio.4.

Con il terzo motivo il Consorzio ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 57 del d.lgs. n. 546/1992, 324 c.p.c. e 2909 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Si duole in particolare dellamedesima statuizione, in merito all’inammissibilità dell’integrazionedell’ingiunzione e alla contestata novità della questione, in quanto basatasull’erronea qualificazione delle argomentazioni del Consorzio quali motivied eccezioni nuove, mentre quelle addotte dall’appellante non potevanoconsiderarsi nuovi motivi o eccezioni in senso tecnico, non subendopertanto le preclusioni di cui all’art. 57 citato.4.1 Anche questo motivo è fondato per analoghe ragioni.4.2 Si è già detto come le tesi adottate dal Consorzio nel corso dei varigradi del giudizio tributario non abbiano fatto altro che confermare leaffermazioni di cui all’ingiunzione impugnata, non potendosi pertantoravvisare alcuna domanda nuova o integrazione indebita dell’attooriginario.Numero registro generale 18908/2020Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 10395/2026Data pubblicazione 20/04/20265.

La sentenza va pertanto cassata con rinvio della causa alla Corte dimerito per il prosieguo, essendo necessari accertamenti in fatto.

P.Q.MLa Corte, accoglie i tre motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Napoli, indiversa composizione, cui demanda di provvedere altresì in merito allespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGUGLIELMO CANTILLO-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-resistente-[OSCURATO:PERSONA];- Intimata -avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.8080/2019 depositata il 28/10/2019.Numero registro generale 18908/2020Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 10395/2026Data pubblicazione 20/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Comune di Mariglianella (NA) impugnò avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Napoli un’ingiunzione fiscale notificatagli daCampania [OSCURATO:SOCIETA], quale concessionaria del Consorzio qui ricorrente,riguardo a somme asseritamente dovute ex art. 13 L.R. n. 4/2003 perscarichi di collettamento da acque meteoriche con riferimento agli anni dal2008 al 2016 e per complessivi € 179.358,08 oltre accessori.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza 11665/2018, accolse il ricorsoritenendo che, quanto alle annate dal 2008 al 2011, il diritto fosseprescritto e, quanto alle successive, che il Comune non fossepassivamente legittimato avendo l’ente locale assegnato il servizio idrico aGori spa, concessionaria dell’Ente d’[OSCURATO:PERSONA], cui lostesso ente locale aveva aderito e identificando quindi tale società qualegestore tenuto al pagamento.Su appello del Consorzio di bonifica - nel contraddittorio con il Comune enella contumacia della concessionaria del Consorzio medesimo, [OSCURATO:SOCIETA] - con la sentenza in epigrafe la Commissione TributariaRegionale della Campania in Napoli ha respinto il gravame.Per quanto qui rilevante, il giudice d’appello ha ritenuto di confermarecome l’attivazione, sin dal 2005, del [OSCURATO:PERSONA] di AmbitoSarnese Vesuviano anche per il Comune di Mariglianella avessedeterminato la conseguente legittimazione passiva, ai sensi della citatadisposizione di legge regionale, del Comune solo sino a quando nonfossero stati individuati i gestori del servizio idrico. Atteso che, sempre dal2005, era stato attivato l’Ente d’Ambito (c.d. ATO) [OSCURATO:PERSONA] e lostesso aveva espletato il [OSCURATO:PERSONA] (c.d. SII) a mezzo dellacitata [OSCURATO:SOCIETA], dovesse confermarsi la legittimazione passiva diquest’ultima in merito ai contributi in oggetto. Secondo la Corte di meritoNumero registro generale 18908/2020Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 10395/2026Data pubblicazione 20/04/2026non sarebbero dedotti specificamente e provati scarichi diversi da quellirientranti nel predetto [OSCURATO:PERSONA], trattandosi peraltro diintegrazione dell’atto impugnato e questione nuova da ritenersiinammissibile. Non rileverebbe poi che non sia intervenuta unaconvenzione tra il Consorzio appellante e il citato Ente d’Ambito attesoche, sempre secondo la [OSCURATO:PERSONA], la previsione di cuiall’art. 13, comma 4 della citata legge regionale n. 4/2003, che presa a séstante autorizzerebbe a giustificare la legittimazione passiva dell’entelocale in assenza di convenzione, debba essere interpretata in connessionecon il periodo precedente dove è previsto che tale legittimazione,temporanea e suppletiva, è limitata al periodo precedenteall’individuazione del soggetto gestore, nel caso specifico avvenuta benprima delle annualità in questione. Per analoghe ragioni il giudice d’appelloha altresì respinto i motivi relativi all’asserita interruzione dellaprescrizione dovendosi escludere del tutto la legittimazione passivadell’ente locale con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.Ricorre per cassazione il Consorzio sulla base di tre motivi di doglianza.Il Comune, a fronte del ricorso notificato il 1/7/2020, il 3/11/2020 hadepositato un atto di “costituzione in opposizione” al ricorso, nonsvolgendo difese e chiedendo d’essere ammesso a partecipareall’eventuale discussione orale del ricorso.Il 19/1/2026 il Comune stesso, a mezzo del nuovo difensore, hadepositato una memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.Il Procuratore Generale ha depositato memoria chiedendo che la Corteaccolga il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVa innanzi tutto rilevata l’inammissibilità della memoria presentata dalComune. Come anticipato, il Comune non ha presentato un controricorso,ma un mero atto di “costituzione in opposizione” senza svolgere difese.Numero registro generale 18908/2020Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 10395/2026Data pubblicazione 20/04/2026In tema di giudizio di legittimità, pur in assenza di un'espressa previsionenormativa, il tardivo deposito del controricorso comporta la suaimprocedibilità, sanzione che si evince dai principi generali del processocivile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti con i quali la parteporta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie difese, con laconseguenza che non può tenersi conto ai fini della decisione né delcontroricorso stesso, né dell'eventuale memoria depositata ai sensidell'art. 380-bis.1., comma 1, terzo periodo, c.p.c. (Cass. Sez. 5,23/04/2025, n. 10608, Rv. 675264 - 01). A maggior ragione deveapplicarsi tale insegnamento, con riguardo alla memoria illustrativa,qualora il controricorso non sia stato punto depositato.1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente si duole della violazione efalsa applicazione degli artt. 155 e 166 del d.lgs. n. 251/2006 e 166 deld.lgs. n. 152/2006 e 13 della L.R. Campania n. 4/2003, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene che la particolare natura dei contributiper cui è causa nonché quella del presupposto impositivo - nel casospecifico conseguenti ai c.d. “sfiori” provenienti dai sistemi di fognaturapubblica o da scolmatori di piena e pertanto non più assorbiti dal terrenoin conseguenza dell’impermeabilizzazione dei suoli – escluderebbe lagestione affidata al concessionario del [OSCURATO:PERSONA] rimanendonella disponibilità del Comune, tenuto pertanto alla corresponsione deltributo. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pertanto gravato dai soli oneri derivanti dalloscarico del depuratore.Sostiene che l’interpretazione corretta del citato art. 13 della leggeregionale sia nel senso che il gestore del SII debba farsi carico solo deglioneri derivanti direttamente dallo scarico del depuratore, ripagati dallarelativa tariffa (SII), mentre le acque provenienti dagli sfiori noncostituirebbero “servizi affidati” e sarebbero estranei a tale tariffa, tantoche la ricomprensione del Comune nell’ambito d’intervento del SII nonrileverebbe affatto. Evidenzia che, ai sensi degli artt. 154 e 155 del d.lgs.Numero registro generale 18908/2020Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 10395/2026Data pubblicazione 20/04/2026251/06, l’ente gestore del SII, deve pretendere il pagamento dellafornitura idrica, del canone reflui e del canone depurazione, misurati inmc, ossia la quota relativa della “tariffa del servizio di fognatura edepurazione”. Pertanto, la tariffa è liquidata con riferimento a quantitàprecise per quanto erogato e non a volumi imprevedibili di acquemeteoriche.2. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c. Lamenta in particolare che la Corte di merito abbia ritenuto che lapresenza di scarichi diversi da quelli rientranti nel predetto Servizio IdricoIntegrato non fosse indicata nell’ingiunzione né negli atti di causa, mentredalla documentazione richiamata e trascritta in ricorso emergerebbe ilcontrario.3. I due motivi, che per l’intrinseca connessione possono essere esaminaticongiuntamente, sono fondati.3.1 Deve innanzi tutto richiamarsi l’insegnamento delle SSUU di questaCorte che ammette l’esigibilità di “canoni” dovuti per l'utilizzo dei canaliconsortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche odepurate, da parte di soggetti, quali i comuni, che non possono qualificarsiappartenenti al consorzio per non essere proprietari dei fondi compresi nelrelativo ambito territoriale (Cass. Sez. U., 05/12/2019, n. 31760, Rv.656170 - 01).L’art. 166, comma 3, del d. lgs. 152/06 (Norme in materia ambientale), intema di “Usi delle acque irrigue e di bonifica”, prevede infatti e tra l’altroche: “..chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione,utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche sedepurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti diqualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorziotenendo conto della portata di acqua scaricata”, prevedendosi poi alcomma successivo che: “Il contributo di cui al comma 3 è determinato dalNumero registro generale 18908/2020Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 10395/2026Data pubblicazione 20/04/2026consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamentealle modalità di versamento”.3.2 [OSCURATO:PERSONA] ha individuato il soggetto passivamente legittimatoalla corresponsione del tributo sulla base della mera interpretazionedell’art. 13 della legge regionale citata, senza operare alcuna valutazionespecifica sulla natura delle acque oggetto del giudizio e sulla lororicomprensione nell’ambito devoluto al gestore del SII.3.3 Come rilevato anche dal Procuratore Generale, non sussiste la novitàdella questione prospettata come invece sostenuto dall’ente locale. Varicordato a tal fine che, nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorsoper cassazione "errores in procedendo", la Corte di legittimità divieneanche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere diprocedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli attiprocessuali (Cass. Sez. 3, 03/11/2020, n. 24258, Rv. 659845 – 02).Nel caso specifico la questione, come risulta dagli atti processuali e dallatrascrizione operata nel ricorso in calce al secondo motivo di doglianza(pag. 22 e ss):- è indicata nell’ingiunzione impugnata (doc. 4 punto 4), dove si fariferimento allo scarico: delle proprie acque meteoriche di esuberomediante specifici dispositivi di “sfioro” in canali in gestione al Consorziomedesimo così come specificato nell’allegato n. 1 ;- è ribadita nelle controdeduzioni del Consorzio nel giudizio di primo grado(doc. 6), in cui il ricorso originario del Comune ammette peraltro di avereaffidato al gestore del SII i soli servizi di acquedotto, fognatura edepurazione;- è nuovamente ribadita nel ricorso in appello (doc. 8 pag. 5 e ss);non essendo pertanto condivisibile la preclusione come accertata dallaCommissione Regionale, né la pretesa che nell’ingiunzione impugnatafossero specificati analiticamente tutti gli scarichi in questione“puntualmente censiti”.Numero registro generale 18908/2020Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 10395/2026Data pubblicazione 20/04/2026A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto indicato nell’ingiunzioneimpugnata e nel ricorso originario del Comune (doc. 3), quest’ultimo haaffermato che le acque “a sfioro ..vengono destinate in gran parte neicollettori delle acque nere, destinate alla depurazione negli impiantiall’uopo preposti”, ammettendo implicitamente la presenza di scarichiestranei al sistema di depurazione e quindi al SII. Vi era pertanto unaspecifica contestazione del presupposto impositivo, sicché era compito delgiudice di merito accertare, tenuto conto della ripartizione dell’onereprobatorio e dell’affermata ricomprensione dei terreni nel Piano diClassifica, se effettivamente e in che misura le acque meteorichevenissero avviate alla depurazione gestita dal SII, come sostenutodall’ente locale, oppure direttamente nel canale di competenza delConsorzio.4. Con il terzo motivo il Consorzio ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 57 del d.lgs. n. 546/1992, 324 c.p.c. e 2909 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si duole in particolare dellamedesima statuizione, in merito all’inammissibilità dell’integrazionedell’ingiunzione e alla contestata novità della questione, in quanto basatasull’erronea qualificazione delle argomentazioni del Consorzio quali motivied eccezioni nuove, mentre quelle addotte dall’appellante non potevanoconsiderarsi nuovi motivi o eccezioni in senso tecnico, non subendopertanto le preclusioni di cui all’art. 57 citato.4.1 Anche questo motivo è fondato per analoghe ragioni.4.2 Si è già detto come le tesi adottate dal Consorzio nel corso dei varigradi del giudizio tributario non abbiano fatto altro che confermare leaffermazioni di cui all’ingiunzione impugnata, non potendosi pertantoravvisare alcuna domanda nuova o integrazione indebita dell’attooriginario.Numero registro generale 18908/2020Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 10395/2026Data pubblicazione 20/04/20265. La sentenza va pertanto cassata con rinvio della causa alla Corte dimerito per il prosieguo, essendo necessari accertamenti in fatto. P.Q.MLa Corte, accoglie i tre motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Napoli, indiversa composizione, cui demanda di provvedere altresì in merito allespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO
Sentenza Cassazione n. 10395/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris