CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36113/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, ne confermava la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., escludendo la recidiva e quindi riducendo l'entità della pena inflitta; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per la evidente mancanza dell'elemento soggettivo del reato, è generico, perché si esaurisce in meri assunti del tutto apodittici privi di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/