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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46446/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31/RG 22240 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spaccio di stupefacente;

2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure espresse con mere clausole di stile che non enunciano alcun congruo riferimento alla motivazione dell'atto impugnato che alle pagg. 2 e 3 ha puntualmente descritto i fatti e le prove che li hanno accertati escludendo la destinazione all'uso personale anche, ma non solo, valorizzando il quantitativo di 707 dosi di cocaina;

3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensora La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31/RG 22240 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spaccio di stupefacente; 2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure espresse con mere clausole di stile che non enunciano alcun congruo riferimento alla motivazione dell'atto impugnato che alle pagg. 2 e 3 ha puntualmente descritto i fatti e le prove che li hanno accertati escludendo la destinazione all'uso personale anche, ma non solo, valorizzando il quantitativo di 707 dosi di cocaina; 3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensora La Presidente
Sentenza Cassazione n. 46446/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris