CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35915/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di PALEF.M0 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose; considerato che il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza della desistenza volontaria ex art.56 comma 3 cod. pen.: i motivi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) e sono manifestamente infondati, posto che la desistenza volontaria che escluda la punibilità nel delitto tentato non deve essere determinata da cause esterne che influenzano il processo volitivo (nel caso di specie, l'allarme di sicurezza dell'esercizio commerciale si attivava con conseguente intervento dei militari). La desistenza volontaria - infatti - presuppone la possibilità di scelta fra due condotte e tale possibilità non sussiste sia nel caso in cui l'impresa criminosa venga abbandonata per la resistenza della vittima, sia in quello in cui il proseguimento presenta svantaggi o rischi, sia, infine, quando il colpevole si renda conto della insufficienza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 7696 del 30/04/1973, Rv.125374; Sez. 2, n. 3884 del 19/11/2019, dep. 2020, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec