CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36352/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso"; L'[OSCURATO:PERSONA] chiede raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bolzano, Sezione riesame, con ordinanza del 4 agosto 2020, ha rigettato l'istanza di riesame presentata da D'[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano dell'8 giugno 2020 che aveva applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere relativamente ai reati di associazione per delinquere, contrabbando di carburanti con evasione delle accise e falso. 2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 16 cod. proc. pen.); competenza per territorio del Tribunale di Milano e non di Bolzano. Il sodalizio criminale contestato deve ritenersi concretato a Milano (Opera) in quanto la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva in Opera i depositi carburante destinati a ricevere i carichi dall'estero. Il ricorrente risiede a Praga e il centro degli affari è stato sempre a Milano. La competenza, pertanto, deve ritenersi del Tribunale di Milano. 2. 2. Violazione di legge (art. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.). Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo della custodia cautelare in carcere. Non sussistono i gravi indizi di colpevolezza della sussistenza dell'associazione e della compartecipazione, dei vari indagati, agli episodi contestati. Per una misura cautelare deve esserci una probabilità di condanna, i gravi indizi devono essere concreti e specifici. Su 205 viaggi solo due sequestri (il 23/7/2018 ed il 25/4/2018) sono stati compiuti; l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari cita solo una manciata di telefonate intercorse tra il ricorrente ed i suoi collaboratori, rinvenendo la prova delle frodi fiscali dai documenti (DAS), la cui falsità è solo presunta e non accertata. L'episodio relativo ad Infantino (furto di un camion con il carico) è del tutto insignificante per affermare il ruolo di leader del ricorrente nell'associazione criminale. Sulla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari il Tribunale non valuta che l'ultimo episodio è stato commesso due anni fa (il 5/04/2019). Manca, pertanto, la prova che si verifichi l'occasione concreta per la recidiva. Per l'adeguatezza della misura il Tribunale rileva che le telefonate tra il ricorrente e i suoi familiari non sono sufficienti per affermare la loro partecipazione al sodalizio, ma non valuta la posizione di lavoro regolare svolta da D'Auria, quale capo di società lecite. La massima misura risulta sproporzionata. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. 3. 1. Sulla competenza territoriale l'ordinanza impugnata adeguatamente, senza contraddizioni o manifeste illogicità, rileva come tutti i sodali risiedono nel sud Italia (tra la Campania e la Puglia, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]). Lo stesso ricorrente anche se formalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (moglie e tre figli) a Pagani SA. L'associazione pertanto sarebbe più logico che si fosse costituita nel sud Italia, ma nessun elemento concreto sussiste per determinare il luogo della fondazione dell'associazione; conseguentemente la competenza territoriale viene radicata nel luogo del primo sequestro di carburante, avvenuto a Bressanone (ex art. 8 2 cod. proc. pen., o, con il criterio residuale ex art. 9, comma 3, cod. proc. pen. - prima notizia di reato iscritta a Bolzano -). Su questi aspetti il ricorso nulla obietta, limitandosi a reiterare il motivo del riesame senza alcun confronto con le motivazioni dell'ordinanza. 4. Sui gravi indizi di colpevolezza, sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura custodiale il ricorso è estremamente generico, non contiene motivi di legittimità. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza, comunque, l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'indagato, evidenziando con esaustiva motivazione come il ricorrente agiva quale capo indiscusso dell'organizzazione e una volta aveva acconsentito allo sversamento di melma (2000 litri) sul terreno, come emergeva dall'intercettazione della telefonata intercorsa tra D'Auria e l'autista [OSCURATO:PERSONA]. I documenti falsi (DAS) e il sequestro dei punzoni per falsificarli dimostrano la grande evasione delle accise per 4,3 milioni di euro. Dalle intercettazioni (che l'ordinanza analizza adeguatamente) emergeva il ruolo di D'Auria e la sua capacità criminale in relazione all'episodio del furto del camion da parte di Infantino per rivendicare il pagamento del pattuito per i trasporti illeciti (ritenzione del camion con il petrolio). 4. Per la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati gravi, l'ordinanza impugnata deve ritenersi adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, nell'individuazione della condotta delinquenziale del ricorrente in relazione ai numerosi episodi di trasporto con evasione delle imposte per ben 4.300.000,00 e con la falsificazione della documentazione (sequestrati anche i punzoni); inoltre, il gasolio era anche di pessima qualità con il rischio di seri danni ai mezzi che lo utilizzavano. Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801). L'ordinanza impugnata poi evidenzia come in considerazione della spiccata capacità a delinquere del ricorrente, che aveva gestito in prima persona - ma senza apparire ufficialmente - l'attività di contrabbando creando di volta in volta nuove società cartiere con prestanomi, e la sua assenza di scrupoli (evidenziata anche dall'episodio dello sversamento del petrolio in aperta campagna e dalle modalità operative con i telefoni e con il collegamento con gli altri indagati), l'unica misura idonea per prevenire il pericolo di recidiva è quella della custodia cautelare in carcere, mancando peraltro un giudizio positivo sull'affidabilità dello stesso. Il contrabbando di carburante, del resto, costituisce un'importante fonte di reddito del ricorrente che potrebbe continuare nei contatti con l'organizzazione criminale anche dal domicilio, mettendo a disposizione le sue conoscenze nel campo. Il sequestro dei mezzi e del denaro non incide sulla recidiva in quanto il sistema in relazione alla durata nel tempo e all'entità dei viaggi non episodica potrebbe sempre essere riattivato con altri mezzi, in relazione agli ingenti guadagni che derivano dalle operazioni di contrabbando. Il ricorso sul punto non si confronta con le adeguate motivazioni ma in via generica e con argomentazioni in fatto, peraltro reiterative del motivo del riesame al quale l'ordinanza ha fornito adeguata risposta, prospetta un vizio della motivazione. 5. Relativamente all'uso del braccialetto elettronico deve rilevarsi che «Il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 - dep. 26/06/2017, Caterino, Rv. 27046301; vedi anche Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 26665101). Nel nostro caso, quindi, il Tribunale ha implicitamente valutato l'inidoneità del braccialetto elettronico per le gravi esigenze cautelari, in considerazione della ritenuta inadeguatezza pregiudiziale degli arresti domiciliari. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di c