CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 19566/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15235-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] obblighi di comunicazione R.G.N.15235/2023 Cron. Rep. Ud. 13 /0 5 /2025 avverso la sentenza n. 350/2023 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/05/2023 R.G.N. 881/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Con sentenza del giorno 12.5.2023 n. 350, la Corte d’appello di Lecce rigettava il gravame di Inarcassa avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] a una cartella per il pagamento del contributo integrativo relativo all’anno 2010, nonché degli interessi e sanzioni comminate in seguito all’inosservanza da parte del ricorrente dei propri obblighi dichiarativi, di cui all’art. 2 del regolamento generale di previdenza di Inarcassa, per le annualità 2010-2014 La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, confermava la sentenza di primo grado di accoglimento delle ragioni del Cassano, perché doveva escludersi che sussistesse la continuità professionale, posto che in nessuno dei sette anni oggetto di contestazione (2009-2015) erano stati contemporaneamente presenti i tre presupposti fissati dall’art. 7 dello [OSCURATO:PERSONA], in quanto la titolarità della partita Iva non era riscontrabile nell’anno 2009, mentre negli annidal 2010 al 2015 il Cassano risultava iscritto ad altra forma di previdenza. Inoltre, poiché il Cassano non aveva mai prodotto reddito professionale, sottraeva quest’ultimo dall’obbligo informativo di cui all’art. 36 del previgente [OSCURATO:PERSONA] (in vigore fino al 2011), obbligo ripreso dall’art. 2 del Regolamento Generale di Previdenza, in vigore dal 2012. Avverso la sentenza della Corte d’appello, Inarcassa ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il ricorso è denunciata laviolazione degli artt. 16 e 21 della legge n. 6/1981 (norme in materia di previdenza per gli ingegneri e architetti), degli artt. 7 e 36 dello [OSCURATO:PERSONA] vigente fino al 2011, dell’art. 7 dello [OSCURATO:PERSONA] in vigore dal 1.1.2012, dell’art. 2 del regolamento generale di previdenza, nonché dei canoni dell’esegesi delle norme, ex art. 12 delle preleggi e degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che il Cassano non fosse soggetto agli obblighi dichiarativi, per non aver mai prodotto reddito professionale suscettibile di soggezione agli obblighi contributivi. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte“Ai sensi dell'art. 36 comma 6 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed [OSCURATO:PERSONA] (INARCASSA), approvato con d.m. del Ministero del Lavoro e della [OSCURATO:PERSONA] del 28 novembre 1995, l'ente può sanzionare la ritardata comunicazione della dichiarazione annuale del reddito professionale e del volume degli affari non correlata ad un debito contributivo, e ciò in base alla potestà deliberativa attribuita dall'art. 1, comma 6 bis, della legge n. 140 del 1997, agli enti privatizzati in materia di regime sanzionatorio per inadempienze contributive, che non restano limitate alla tipica ipotesi della omissione contributiva, ma comprendono anche condotte - quale quella della omessa comunicazione del reddito -prodromiche rispetto a condotte più gravi ovvero funzionali agli accertamenti dell'ente” (Cass. n. 265/2008). Nella specie, pur volendo ammettere che il Cassano non avesse esercitato la professione con carattere di continuità, tuttavia, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 6/1981 (norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) egli aveva l’obbligo di comunicare, in qualità di iscritto all’Albo degli ingegneri e architetti, il proprio reddito e la dichiarazione doveva essere presentata anche se negativa, circostanza che nella presente vicenda non risulta avvenuta. Ne segue che in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Lecce, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al