CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 34243/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FERRARO Leonardo, n. a Cariati il 8/4/1965, avverso la ordinanza in data 7/12/2021 del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ex art. 324 cod. proc. pen.; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il pubblico ministero presso il tribunale di Castrovillari procede per ipotesi di estorsione, fatto commesso in Cariati il 18/10/2021. Nell'ambito di tale procedimento erano sottoposti a sequestro (probatorio) un casco da motociclista ed un apparecchio elettrico usato per la raccolta delle olive (scuotitore). 1.1. Il tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha rigettato l'istanza di riesame del decreto emesso dal p.m. il 17 novembre 2021. Il ricorrente argomentava infatti la sua richiesta di riesame rappresentando come le cose in sequestro e, soprattutto, lo scuotitore elettrico rivendicato dall'istante non avessero nessuna relazione pertinenziale con il fatto per cui è processo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, articolando a motivo della impugnazione solo ed esclusivamente il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta, avendo il tribunale travisato i fatti dedotti, offrendo motivazione del tutto distonica rispetto alle doglianze rappresentate. 3. Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. 3.1. Nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore; Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857/19, del 14/11/2018). Non può pertanto essere proposto come violazione della legge, sostanziale o processuale, il travisamento dell'argomento dedotto, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. 3.2. Il motivo di ricorso, oltre a recare in rubrica la chiara indicazione del vizio di motivazione denunziato, si sviluppa pure, nel corpo della impugnazione, in una denuncia di manifesta illogicità della motivazione, come riconosce lo stesso ricorrente, che si duole infatti principalmente del fatto che il tribunale ha malinteso il contenuto degli argomenti di riesame proposti nel merito. 4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -ravvisandosi colpa nella proposizione della impugnazione fuori dei casi previsti dalla legge- al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. 4.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]