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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29181/2026

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e generale, C. Marzagalli, che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Palermo harigettato il reclamo avverso il rigetto, pronunciato dal Magistrato di sorveglianzadi Palermo, in data 17 gennaio 2024, dell'istanza di permesso premio avanzatada XXXXXXXXXXXXXX, detenuto in relazione a condanna definitiva per reati diviolenza sessuale.2.

Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione ilcondannato, per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione a un unicomotivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 30-ter Ord. pen.Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che le risultanze dell'osservazione edel trattamento non depongano, allo stato, a favore dell'avvio dell'esperienzapremiale in base alla relazione penitenziaria in atti, attestante la totale assenzadi revisione critica in relazione ai gravi fatti di violenza sessuale perpetrati e inconsiderazione degli illeciti disciplinari di cui il detenuto si è reso responsabile.Il ricorrente evidenzia, invece, la sussistenza dei presupposti per laconcessione di permessi premio, quali la regolare condotta carceraria, l'assenzadi pericolosità sociale e la funzionalità del permesso a coltivare interessi affettiviculturali e di lavoro.Si segnala che, nel caso al vaglio, il provvedimento di rigetto - nullamotivando in ordine di elementi positivi emergenti, comunque, dalla relazionecarceraria circa la condotta intramuraria, caratterizzata da regolarità e impegnoin attività risocializzanti, avendo il condannato frequentato un corso di studiall'esito del quale ha conseguito diploma - fonda sulla mancanza di revisionecritica e su recenti illeciti disciplinari non meglio descritti.Si deduce, peraltro, che il provvedimento appare privo della valutazione delprofilo di attualità della pericolosità sociale e finisce per identificare la revisionecritica con la confessione, in violazione del principio giurisprudenziale più volteaffermato in sede di legittimità, secondo il quale il mancato completamento direvisione critica del vissuto criminale non è elemento impeditivo dellaconcessione di permessi premio, potendo ritenersi sufficiente che il processo direvisione abbia avuto inizio in modo significativo.Nel caso in esame l'assenza di revisione critica viene ancorata alla mancataconfessione e tale elemento viene valutato in via autonoma disancorato dalcomplesso degli elementi che denotano il percorso intrapreso dal detenutoall'interno della struttura carceraria.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, C. Marzagalli, haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1.

Il provvedimento impugnato è caratterizzato da una motivazione certosintetica ma immune da censure di ogni tipo e priva di manifesta illogicità nellaparte in cui valorizza, ai fini del diniego, le risultanze istruttorie relative allacarenza di regolare condotta carceraria, all’assenza dell’avvio di significativarevisione critica in ordine ai gravi reati commessi e alle conclusioni dellarelazione trattamentale che si esprime nel senso della prosecuzionedell’osservazione intramuraria.Né si ravvisa il (ventilato) travisamento parziale del contenuto dellarelazione di sintesi dalla quale il Tribunale avrebbe estrapolato solo dati negativi,senza considerare quelli positivi, peraltro, non meglio specificamente descritti dalricorrente.1.2.

Si osserva, peraltro, che il ricorso non si confronta in modo coerentecon il contenuto della motivazione posto che si sofferma sul rilievo che questaavrebbe attribuito, indebitamente, alla mancata confessione degli addebiti, senzaconsiderare che, nell’ordinanza impugnata, si fa piuttosto riferimento non tantoal mancato completamento di un percorso di revisione critica, bensì all’avvio,significativo, dello stesso, con particolare riferimento ai gravi reati per i qualiprocede e, dunque, in ordine al vissuto criminale, necessario per iniziare ilpercorso extramurario attraverso i permessi premio.La motivazione, sotto tale profilo, appare in linea con la giurisprudenza dilegittimità cui il Collegio intende dare continuità, secondo la quale si impone ilnecessario apprezzamento, ai fini della prosecuzione del trattamento, dellaancora parziale revisione critica del grave passato criminale, e ciò se pure ilcompimento del percorso di revisione critica non sia requisito richiesto dallalegge nella valutazione della domanda di permesso premio.Si ha così che il mancato completamento del processo di revisione criticadel vissuto criminale non è elemento, in sé, impeditivo ai fini della concessione diun permesso premio, dovendo però reputarsi sufficiente che il processo abbiaavuto inizio in modo significativo (Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023, Rv. 284894– 01).2.

Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, con oscuramento dei dati sensibili in ragione dei titoli direato per i quali risulta irrogata la pena in esecuzione.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e generale, C. Marzagalli, che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Palermo harigettato il reclamo avverso il rigetto, pronunciato dal Magistrato di sorveglianzadi Palermo, in data 17 gennaio 2024, dell'istanza di permesso premio avanzatada XXXXXXXXXXXXXX, detenuto in relazione a condanna definitiva per reati diviolenza sessuale.2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione ilcondannato, per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione a un unicomotivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 30-ter Ord. pen.Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che le risultanze dell'osservazione edel trattamento non depongano, allo stato, a favore dell'avvio dell'esperienzapremiale in base alla relazione penitenziaria in atti, attestante la totale assenzadi revisione critica in relazione ai gravi fatti di violenza sessuale perpetrati e inconsiderazione degli illeciti disciplinari di cui il detenuto si è reso responsabile.Il ricorrente evidenzia, invece, la sussistenza dei presupposti per laconcessione di permessi premio, quali la regolare condotta carceraria, l'assenzadi pericolosità sociale e la funzionalità del permesso a coltivare interessi affettiviculturali e di lavoro.Si segnala che, nel caso al vaglio, il provvedimento di rigetto - nullamotivando in ordine di elementi positivi emergenti, comunque, dalla relazionecarceraria circa la condotta intramuraria, caratterizzata da regolarità e impegnoin attività risocializzanti, avendo il condannato frequentato un corso di studiall'esito del quale ha conseguito diploma - fonda sulla mancanza di revisionecritica e su recenti illeciti disciplinari non meglio descritti.Si deduce, peraltro, che il provvedimento appare privo della valutazione delprofilo di attualità della pericolosità sociale e finisce per identificare la revisionecritica con la confessione, in violazione del principio giurisprudenziale più volteaffermato in sede di legittimità, secondo il quale il mancato completamento direvisione critica del vissuto criminale non è elemento impeditivo dellaconcessione di permessi premio, potendo ritenersi sufficiente che il processo direvisione abbia avuto inizio in modo significativo.Nel caso in esame l'assenza di revisione critica viene ancorata alla mancataconfessione e tale elemento viene valutato in via autonoma disancorato dalcomplesso degli elementi che denotano il percorso intrapreso dal detenutoall'interno della struttura carceraria.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, C. Marzagalli, haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Il provvedimento impugnato è caratterizzato da una motivazione certosintetica ma immune da censure di ogni tipo e priva di manifesta illogicità nellaparte in cui valorizza, ai fini del diniego, le risultanze istruttorie relative allacarenza di regolare condotta carceraria, all’assenza dell’avvio di significativarevisione critica in ordine ai gravi reati commessi e alle conclusioni dellarelazione trattamentale che si esprime nel senso della prosecuzionedell’osservazione intramuraria.Né si ravvisa il (ventilato) travisamento parziale del contenuto dellarelazione di sintesi dalla quale il Tribunale avrebbe estrapolato solo dati negativi,senza considerare quelli positivi, peraltro, non meglio specificamente descritti dalricorrente.1.2. Si osserva, peraltro, che il ricorso non si confronta in modo coerentecon il contenuto della motivazione posto che si sofferma sul rilievo che questaavrebbe attribuito, indebitamente, alla mancata confessione degli addebiti, senzaconsiderare che, nell’ordinanza impugnata, si fa piuttosto riferimento non tantoal mancato completamento di un percorso di revisione critica, bensì all’avvio,significativo, dello stesso, con particolare riferimento ai gravi reati per i qualiprocede e, dunque, in ordine al vissuto criminale, necessario per iniziare ilpercorso extramurario attraverso i permessi premio.La motivazione, sotto tale profilo, appare in linea con la giurisprudenza dilegittimità cui il Collegio intende dare continuità, secondo la quale si impone ilnecessario apprezzamento, ai fini della prosecuzione del trattamento, dellaancora parziale revisione critica del grave passato criminale, e ciò se pure ilcompimento del percorso di revisione critica non sia requisito richiesto dallalegge nella valutazione della domanda di permesso premio.Si ha così che il mancato completamento del processo di revisione criticadel vissuto criminale non è elemento, in sé, impeditivo ai fini della concessione diun permesso premio, dovendo però reputarsi sufficiente che il processo abbiaavuto inizio in modo significativo (Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023, Rv. 284894– 01).2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, con oscuramento dei dati sensibili in ragione dei titoli direato per i quali risulta irrogata la pena in esecuzione. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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