CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 1979
Cassazione n. 01856/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/05/1979 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e manifestamente infondati, avendo la sentenza impugnata adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., escludendo la particolare tenuità del fatto (cfr. pagina 3), e alla responsabilità della ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. (cfr. pagina 3, nonché, trattandosi di doppia conforme, pagina 4 della sentenza di primo grado da cui risulta che la reazione della ricorrente è avvenuta mentre gli operanti stavano tentando di appurare le ragioni per cui era stato richiesto il loro intervento); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento 'delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2025.