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CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 17265/2023

Testo disponibile della fonte

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480-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, VIAAGRI, 1, presso lo studio del difensore – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 904 del 201 8 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 30 maggio 201 8 (R.G.N. 179/2017).

R.G.N.31480/2018 Cron.

Rep.

C.C. 23/03/2023 giurisdizione Pensione di vecchiaia anticipata e differimento dell’erogazione della pensione -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 3 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il Tribunale di Pavia ha condannato l’INPS a corrispondere alla signoraCinzia Rognoni, a decorrere dal dicembre 2015, la pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 2.–Con sentenza n. 904 del 2018, depositata il 30 maggio 2018, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame dell’INPS, cui ha resistito il signor [OSCURATO:PERSONA], erede della signora Rognoni.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia, invocato dall’appellante (art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122), si applica soltanto a chi acquista il diritto a tale trattamento a sessantacinque anni (gli uomini) e a sessant’anni (le donne).

Una diversa interpretazione del dettato normativo non solo si porrebbe in contrasto con la lettera della legge, ma vanificherebbe anche la «finalità del pensionamento anticipato posto a tutela di particolari situazioni di salute». 3.–L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di un motivo . 4.–Il sig nor [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in conformità all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte,in vista dell’adunanza in camera di consiglio. 7.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] -3 - 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso l’applicabilità del «regime delle c.d. finestre», provvisto di «carattere generale», come conferma «la tassativa indicazione di ipotesi derogatorie», e finalizzato «a consentire un risparmio nella spesa previdenziale». 1.1.–Il motivo è fondato. 1.2.– Questa Corte è costante nell ’ affermare che il differimento dell’erogazione del trattamento di vecchiaia, disposto dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, presenta una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e teleologico (Cass., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 30791). 1.3.–Dal punto di vista testuale, lo “slittamento” di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessantacinque anni (uomini) e a sessant ’ anni (donne), ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle norme di riferimento.

La norma, difatti, non contempla alcuna esclusione a favore dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata (Cass., sez.

VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382).

Come emerge dalla formulazione onnicomprensiva , che s’accompagna alla previsione di deroghe tassative, la disposizione richiamata si estende anche atale platea di pensionati (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191).

Questa Corte ha rilevato, inoltre, che«A favore di tali conclusioni militano le caratteristiche della pensione di vecchiaia anticipata, che non si configura come “una pensione diretta di invalidità”, ma rientra a pieno titolo tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle “finestre”.

La prestazione di cui all’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992si atteggia come “una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso -4 - un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età peril normale pensionamento” (Cass., sez.

VI - L, 8 giugno 2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001)»(ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4). 1.4.– Dal punto di vista teleologico , si deve evidenziare che le previsioni in esame si prefiggono di contenere la spesa previdenziale, in una prospettiva di razionalizzazione e di riequilibrio (sentenza n. 29191 del 2018, cit., punto 9), che ne impone l’applicazione nei termini più ampi (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4), come anche la parte ricorrente non manca di rimarcare (pagina 4del ricorso). 1.5.–Né giova richiamare, in senso contrario, la speciale disciplina di favore che il legislatore appresta per chi presenti minorazioni di particolare gravità.

Su taledisciplina si diffonde il controricorso.

Come argomenta la parte ricorrente (pagin a 8 del ricorso ), permane immutato il diritto degl’invalidi in misura non inferiore all'80% di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo rispetto alla generalità degli assicurati.

Al regime così delineato fa riscontro la generale operatività del meccanismo di “slittamento”congegnato dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2021, n. 1931).

Si attua così un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi, che non lede né l’adeguatezza della tutela previdenziale né le esigenze di speciale protezione che lalegge persegue (ordinanza n. 30791 del 2022, cit.). 1.6.–Da tale orientamento, ribadito anche di recente da questa Corte (fra le molte, Cass., sez. lav., 21 febbraio 2023, n. 5325 e n. 5324), non vi sono ragioni di discostarsi. 2.– Il ricorso, in conclusione, dev’essere accolto e la sentenza d’appello va cassata. -5 - Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto la controversia concerne in via esclusivail diritto di percepire la pensione di vecchiaia senza il differimento imposto dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, come si evince dai motivi di gravame (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), dalle argomentazioni svolte nel ricorso per cassazione (pagina 9, nella parte in cui si enuclea «la questione che si sottopone al vaglio della Suprema Corte») e nel controricorso (pagine 2 e 3, in cui s’identifica l’oggetto del contendere nei tempi di corresponsionedel trattamento previdenziale).

La causa, pertanto, può essere decisa nel merito.

Si deve rigettare la domanda, volta a ottenere l’erogazione del trattamento di vecchiaia senza il differimento prescritto dallalegge. 3.– La complessità delle questioni scrutinate, che solo in epoca successiva all’introduzione della lite hanno visto il consolidarsi dell’indirizzo di questa Corte, induce a compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda, compensando le spese dell’inter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
480-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, VIAAGRI, 1, presso lo studio del difensore – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 904 del 201 8 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 30 maggio 201 8 (R.G.N. 179/2017). R.G.N.31480/2018 Cron. Rep. C.C. 23/03/2023 giurisdizione Pensione di vecchiaia anticipata e differimento dell’erogazione della pensione -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 3 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il Tribunale di Pavia ha condannato l’INPS a corrispondere alla signoraCinzia Rognoni, a decorrere dal dicembre 2015, la pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 2.–Con sentenza n. 904 del 2018, depositata il 30 maggio 2018, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame dell’INPS, cui ha resistito il signor [OSCURATO:PERSONA], erede della signora Rognoni. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia, invocato dall’appellante (art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122), si applica soltanto a chi acquista il diritto a tale trattamento a sessantacinque anni (gli uomini) e a sessant’anni (le donne). Una diversa interpretazione del dettato normativo non solo si porrebbe in contrasto con la lettera della legge, ma vanificherebbe anche la «finalità del pensionamento anticipato posto a tutela di particolari situazioni di salute». 3.–L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di un motivo . 4.–Il sig nor [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in conformità all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte,in vista dell’adunanza in camera di consiglio. 7.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] -3 - 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso l’applicabilità del «regime delle c.d. finestre», provvisto di «carattere generale», come conferma «la tassativa indicazione di ipotesi derogatorie», e finalizzato «a consentire un risparmio nella spesa previdenziale». 1.1.–Il motivo è fondato. 1.2.– Questa Corte è costante nell ’ affermare che il differimento dell’erogazione del trattamento di vecchiaia, disposto dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, presenta una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e teleologico (Cass., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 30791). 1.3.–Dal punto di vista testuale, lo “slittamento” di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessantacinque anni (uomini) e a sessant ’ anni (donne), ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle norme di riferimento. La norma, difatti, non contempla alcuna esclusione a favore dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata (Cass., sez. VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382). Come emerge dalla formulazione onnicomprensiva , che s’accompagna alla previsione di deroghe tassative, la disposizione richiamata si estende anche atale platea di pensionati (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191). Questa Corte ha rilevato, inoltre, che«A favore di tali conclusioni militano le caratteristiche della pensione di vecchiaia anticipata, che non si configura come “una pensione diretta di invalidità”, ma rientra a pieno titolo tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle “finestre”. La prestazione di cui all’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992si atteggia come “una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso -4 - un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età peril normale pensionamento” (Cass., sez. VI - L, 8 giugno 2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001)»(ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4). 1.4.– Dal punto di vista teleologico , si deve evidenziare che le previsioni in esame si prefiggono di contenere la spesa previdenziale, in una prospettiva di razionalizzazione e di riequilibrio (sentenza n. 29191 del 2018, cit., punto 9), che ne impone l’applicazione nei termini più ampi (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4), come anche la parte ricorrente non manca di rimarcare (pagina 4del ricorso). 1.5.–Né giova richiamare, in senso contrario, la speciale disciplina di favore che il legislatore appresta per chi presenti minorazioni di particolare gravità. Su taledisciplina si diffonde il controricorso. Come argomenta la parte ricorrente (pagin a 8 del ricorso ), permane immutato il diritto degl’invalidi in misura non inferiore all'80% di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo rispetto alla generalità degli assicurati. Al regime così delineato fa riscontro la generale operatività del meccanismo di “slittamento”congegnato dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2021, n. 1931). Si attua così un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi, che non lede né l’adeguatezza della tutela previdenziale né le esigenze di speciale protezione che lalegge persegue (ordinanza n. 30791 del 2022, cit.). 1.6.–Da tale orientamento, ribadito anche di recente da questa Corte (fra le molte, Cass., sez. lav., 21 febbraio 2023, n. 5325 e n. 5324), non vi sono ragioni di discostarsi. 2.– Il ricorso, in conclusione, dev’essere accolto e la sentenza d’appello va cassata. -5 - Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto la controversia concerne in via esclusivail diritto di percepire la pensione di vecchiaia senza il differimento imposto dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, come si evince dai motivi di gravame (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), dalle argomentazioni svolte nel ricorso per cassazione (pagina 9, nella parte in cui si enuclea «la questione che si sottopone al vaglio della Suprema Corte») e nel controricorso (pagine 2 e 3, in cui s’identifica l’oggetto del contendere nei tempi di corresponsionedel trattamento previdenziale). La causa, pertanto, può essere decisa nel merito. Si deve rigettare la domanda, volta a ottenere l’erogazione del trattamento di vecchiaia senza il differimento prescritto dallalegge. 3.– La complessità delle questioni scrutinate, che solo in epoca successiva all’introduzione della lite hanno visto il consolidarsi dell’indirizzo di questa Corte, induce a compensare le spese dell’intero processo. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda, compensando le spese dell’inter
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