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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 18847/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27376-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 75, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la Ric. 2022 n. 27376 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 2 - rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 51724/2021del TRIBUNALE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso ed affermi la giurisdizione del Giudice italiano. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista e revisore legale, propone ricorso per regolamento di giurisdizione in relazione alla causa pendente avanti al Tribunale di Roma (RGN. 51724/2021), promossa con atto di citazione notificato il 27/8/2021, al suo indirizzo estero di Londra, ad [OSCURATO:PERSONA],la quale resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio per ottenere il pagamento delle prestazioni professionali fornite (…) in esecuzione di un apposito mandato a favore della predetta cliente e cons istite nella consulenza patrimoniale, fiscale e societaria .

Riferisce che il conferimento dell’incarico professionale (…) è avvenuto a Roma , nel 2014, e che la Poli è una imprenditrice, la quale opera attraverso la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (…) di cui detiene l’intera partecipazione (…) la società Poli M.D. (..) di cui detiene sempre l’intera partecipazione sociale e, dunque, con affari e interessi concentrati in Italia, e, in particolare, a Roma (..) sia nel campo immobiliare sia in quello farmaceutico , per cui le prestazioni richieste al dott.

Bandera erano sostanzialmente Ric. 2022 n. 27376 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 3 - finalizzate a supportare l’attività imprenditoriale svolta dalla dott.ssa Poli .

Evidenzia che proprio in virtù del luogo di residenza, del luogo di svolgimento dell’attività imprenditoriale, nonché della sede delle società della dott.ssa Poli (la stessa) ha dunque rivolto la propria attività professionale verso l’Italia e, nello specifico, verso Roma . [OSCURATO:PERSONA], sin dal suo primo atto difensivo,ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che aveva infatti (ed ha tuttora) non soltanto il domicilio sul suolo britannico [ma anche la residenza] precisamente a Londra, Flat 13, 33 [OSCURATO:PERSONA], London SW 7 4DB- UK (sin dal novembre 2019), come risulta dal relativo certificato AIRE .

Convenuta in giudizio ha, peraltro, negato la legittimazione processuale del Bandera, assumendo di non aver intrattenuto un rapporto contrattuale diretto con il professionista, ilquale come legale rappresentante della BBS Finance s.r.l. aveva stipulato un contratto di prestazione di servizi con la [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. per rendere, attraverso la società, una serie di attività in suo favore.

Ha, poi, dedotto di non aver rivestito la qualifica di “professionista” e negato che il Bandera avesse svolto prestazioni finalizzate a supportare l’attività imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA] , essendo semmai lei stessa a rivestire esclusivamente quella di “consumatore” , donde la conseguente applicazione della tutela privilegiata di cui al d.lgs. 206 del 2005 e l’attrazione della controversia innanzi al giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatoremedesimo.

La controricorrente riferisce che l’unico contratto venuto in essere è quello da lei sottoscritto in data 3 novembre 2014 con la [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., riferibile alla proposta di gestione [OSCURATO:PERSONA] “per attività servente e di organizzazione Ric. 2022 n. 27376 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 4 - fiscale previdenziale per le competenze delle attività professionali” per la durata di un anno .

Ribadiscedi essere rimasta estranea al contratto che, in pari data, la [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. ha sottoscritto con la BBS s.r.l., di cui [OSCURATO:PERSONA] era in allora il legale rappresentante, un Contratto di prestazione di servizi affinché prestasse “anche con l’ausilio dei propri collaboratori - per conto del Cliente (-) le attività come di seguito elencate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/04/1074, codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE] (…) .

Alla società [OSCURATO:PERSONA], sempre s econdo la controricorrente, spettava di svolgere attività servente e di organizzazione per la prestazione di consulenza professionale che il commercialista si era impegnato a svolgere non in proprio ma attraverso la propria società e con la propria struttura . [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il Bandera assume la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell’art.3, comma 1, l. n. 218 del 1995, nonché alla luce della disciplina del Codice del Consumo, deducendo che la Poli ha sì trasferito la propria residenza a Londra, ma ha mantenuto il proprio domicilio a Roma , atteso che, ai sensi dell’art. 43 cod. civ., per domicilio deve intendersi il luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari” e deduce che l’attività imprenditoriale della stessa viene svolta in Italia, precisamente a Roma, attraverso due società delle quali detiene l’intero capitale sociale .

Deduce, altresì, che ove anche si volesse attribuire alla Poli la qualifica di “consumatore”, ai sensi dell’art. 66 bis del Codice del Consumo, la competenza territoriale Ric. 2022 n. 27376 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 5 - inderogabile sarebbe comunque “del giudice del luogo di domicilio del consumatore” .

Con il secondo motivo deduce, in via subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dall’art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995, secondo i criteri di cui al Reg.

UE n. 1215 del 2012 (c.d.

“Bruxelles I bis ”), in quanto anche se la Poli avesse effettivamente trasferito a Londra non solo la residenza ma anche il domicilio, troverebbero applicazione i “criteri speciali” di collegamento previsti dal richiamato Regolamento UE, trovandosi la parte convenuta nel territorio di uno Stato non vincolato dal medesimo Regolamento (come è il [OSCURATO:PERSONA] a seguito della Brexit .

Deduce, altresì, che discutendosi di un contratto di prestazione di servizi, il criterio che viene in rilievo è quello previsto dall’art. 7 del Regolamento “Bruxelles I bis ”, il quale radica la giurisdizione nel Paese in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto esser prestati in base al contratto” .

Con il terzo motivo deduce l’inapplicabilità, in ogni caso, della disciplina del foro esclusivo del consumatore, in quanto la Poli non può essere considerata “consumatore” bensì “professionista” , essendo il dedotto contratto per la gestione patrimoniale, fiscale e societaria funzionalmente collegato con la gestione di partecipazioni societarie (in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in Poli M.D. s.r.l.) e, dunque, destinato a soddisfare non esigenze della vita quotidiana della persona fisica, bensì l’attività imprenditoriale alla Poli riconducibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è ammissibile.

Avuto riguardo all’udienza di trattazione della causa innanzi al giudice monocratico, exart. 281 sexies cod.proc.civ. , va rilevato che Ric. 2022 n. 27376 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 6 - la preclusione all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifica dal momento in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, momento che, segnando il radicamento dei poteri decisori del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere lo scopo di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone in via preventiva la Suprema Corte (Cass. Sez.

Un., n.8076/2012; n. 25256 /2009).

Nella specie, il ricorso exart. 41 c.p.c., risulta notificato in data 18/11/2022, mentre l'udienza per la discussione exart. 281 sexies c.p.c., era fissata per il giorno 29/11/2022.

I motivi del regolamento preventivo di giurisdizione sono connessi e possono essere esaminati in modo congiunto.

Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano da questa Corte, conformemente a quanto osservato dal P.G. nelle rassegnate conclusioni.

Il giudizio del quale si discuteè iniziato il 27/8/2021, innanzi al Tribunale Civile di Roma.

Secondo l’esposizione dei fatti contenuta nell’atto di citazione, la vicenda da cui trae origine la controversia riguarda il preteso affidamento, da parte della Poli al Bandera, dell’attività di consulenza per la gestione patrimoniale e societaria , come da formale mandato conferito al professionista , attività da rendere nell'ambito diun rapporto di prestazione d'opera intellettuale, sensi dell'art. 2230 e segg. cod. civ., asseritamente iniziato nel novembre 2014 e conclusosi due anni e mezzo dopo, allorquando, a causa dell'inadempienza contrattuale della cliente ed a seguito dell’intervenuto recesso del professionista, è stata giudizialmente domandata la condanna della Poli al pagamento dei corrispettivi medio temporematurati.

Ric. 2022 n. 27376 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 7 - La questione di giurisdizione deve essere risolta in base allalegge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

Dispone l'art. 3 della legge citata che:

1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione.

Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio .

Il criterio di giurisdizione previsto dal primo comma della norma, abbandonato il previgente criterio della cittadinanza italiana del convenuto, attribuisce rilievo al fatto di trovarsi in Italia il domicilio o la residenza o, implicitamente, la sede per le persone giuridiche, o la presenza di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.

Si è in tal modo privilegiato, ai fini della giurisdizione, il radicamento effettivo in Italia della persona del convenuto, sia esso cittadino o straniero, avuto riguardo ai rapporti giuridici che a lui o a lei fanno capo.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge citata contemplaalcuni criteri speciali e, in forza del rimando della norma nazionale alla Convenzione di Bruxelles del 1968 e successive modificazioni, in Ric. 2022 n. 27376 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 8 - vigore per l'Italia, riguardante le controversie in materia civile e commerciale, cui è seguito il [OSCURATO:PERSONA] I (n. 44 del 2001), sostitutivo della predetta convenzione, e [OSCURATO:PERSONA] (n. 1215 del 2012), stabilisce che la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi di cui al primo comma, collegati, appunto, al domicilio o alla residenza in Italia del convenuto, o all'esistenza di un suo rappresentante ex art. 77 cod.proc.civ., anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, ove si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione.

Si è in tal modo data rilevanza, nelle materie considerate alle sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione (competenze speciali in materia di obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali), alle stesse circostanze fattuali, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente , e cioè sia nel caso in cui si applichi, sia nel caso in cui non si applichi la Convenzione di Bruxelles quale fonte internazionale vincolante.

I criteri sopra menzionati sono stati fatti propri dal diritto interno italiano per le materie in cui si applica la Convenzione e valgono nei confronti di tutti i soggetti convenuti, come se fossero stati da esso direttamente previsti, donde anche il potere esclusivo del giudice nazionale di interpretare il diritto interno e di individuare nell’ordinamento processuale la disciplina del caso concreto.

Al presente giudizio, iniziato dopo il 31/12/2020, non è applicabile il Regolamento UE n. 1215 del 2012, ai sensi dell’art. 67 del [OSCURATO:PERSONA], perché il [OSCURATO:PERSONA] non è Paese membro dell'Unione Europea ed alla suddetta data si è concluso il periodo di transizione previsto dall'art. 126 dell’Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica accordo (cosiddetto [OSCURATO:PERSONA]).

Ric. 2022 n. 27376 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 9 - Infatti, l’art. 67, comma primo, dell’accordo citato, dispone: [OSCURATO:PERSONA], nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il [OSCURATO:PERSONA], ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione e ai procedimenti o alle cause connesse ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (73), dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 o degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (74), si applicano gli atti o le disposizioni seguenti: a) le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 riguardanti la competenza giurisdizionale…. .

Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 31963/2021) hanno avuto modo di precisare, in tema di giurisdizione del giudice italiano, che nei procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione - conclusosi il 31/12/2020 - previsto dall'art. 126 del [OSCURATO:PERSONA](approvato il 17/10/2019 ed entrato in vigore l'1/2/2020) trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, ai sensi dell'art. 67 del citato accordo, ancorché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord non sia più un Paese membro dell'Unione Europea.

Ebbene, dal venir meno dellafonte comunitaria nei rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] e dalla non applicabilità diretta della Convenzione di Bruxellesdel 27 settembre 1968, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] aderito a tale convenzione internazionale, consegue che la questione della competenza giurisdizionale debba essere necessariamente risolta sulla base delle norme di diritto processuale civile internazionale del Paese in cui si intende avviare la causa (art. 4 della Convenzione di Bruxelles e art. 6 del Regolamento UE n. 1215 del 2012).

Operano, quindi, i criteri di collegamento all’uopo stabiliti dal diritto interno ed, innanzitutto, quelli di cui al primo comma dell’art. 3, l. n. 218 del 1995, che per il radicamento della giurisdizione Ric. 2022 n. 27376 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 10 - attribuisce rilievo , tra l’altro, alternativamente, al d omicilio e alla residenza del convenutoin Italia.

Parte ricorrente assume, al riguardo, che la Poli, cittadina italiana, a prescindere dalle risultanze dell’iscrizione nell'anagrafe dei residenti all’estero (AIRE), pur risiedendo anagraficamente in [OSCURATO:PERSONA], ha di fatto mantenuto in Italia il suo domicilio, inteso come sede principale di affari ed interessi economici e, segnatamente, a Roma, dove hanno sede le due società, interamente possedute, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Poli M.D. s.r.l., attraverso le quali gestisce immobili di proprietà, svolge attività di acquisto, vendita, permuta e locazione degli stessi, nonché produce e commercializza prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e medicinali e gestisce marchi e brevetti di specialità medicinali.

Com’è noto, l’identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine ad una controversia caratterizzata da elementi di estraneità all’ordinamento italiano integra questione di carattere processuale, in relazione alla quale la Suprema Corte, chiamata ad operare come giudice anche del fatto, può procedere non solo alla verifica della corretta individuazione ed interpretazione della disciplina applicabile, ma anche alla ricostruzione della vicenda sottoposta al suo esame, nei limiti in cui ciò risulti necessario per l’applicazione della predetta disciplina (Cass. Sez.

Un., n. 156/2020; n. 1717/2020; n. 5830/2022).

Per affermare in base allo stato di fatto che sussiste la giurisdizione italiana e non quella del giudice straniero, detto stato di fatto deve emergere dalle risultanze delle prove raccolte, in base alle regole probatorie del processo, e non si può giudicare in base ad una mera ipotesi non accertata (Cass, Sez.

Un, n. 103/1954; Cass. n. 2004/1974).

La giurisdizione, inoltre, si determina sulla base della domanda, individuata con riferimento al petitum sostanziale, identificato non Ric. 2022 n. 27376 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 11 - solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto della causa petendi, vale a dire della effettiva consistenza della situazione soggettiva giuridicamente tutelata dedotta in giudizio, identificata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione.

Occorre, dunque, guardare al petitum sostanziale, in funzione della causa petendi, rappresentata dalla «intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio», che il giudice deve accertare con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (da ultimo, Cass. Sez.

Un., n. 6001/2021).

Tanto premesso, corre l’obbligo dievidenzi a re che le deduzioni dell’odierno ricorrente volte a superare il dato oggettivo ricavabile dalle risultanze probatorie documentali, costituito dal certificato di residenza per gli italiani residenti all’estero rilasciato dal Comune di Roma e prodotto dalla Poli, non appaiono corroborate da evenienze conclamanti un luogo di domicilio diverso da quello coincidente con la residenza anagrafica (art. 43 cod.civ.).

Le circostanze allegate (plurime proprietà immobiliari in Italia, detenzione dell’intero capitale delle società di diritto italiano [OSCURATO:PERSONA] e Poli M.D. anche se amministrate da altri, titolarità in capo alla Poli di marchi e domande di brevetto, con versamento in Italia delle relative imposte) non appaiono dotate di specifica attitudine dimostrativa e risulta incerto l’esi to della valutazione di detti elementi anche in termini di prova per presunzioni.

Ne discende, sul piano della prova, la decisività d el documento che, pur avendo valore presuntivo certamente non assoluto, indica in Londra il luogo di residenza (anche fiscale) della convenuta, sin dal 6/11/2019, luogo nel quale, peraltro, si è perfezionata la notifica ( presso il [OSCURATO:PERSONA] ) dell’atto introduttivo del giudizio.

Ric. 2022 n. 27376 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 12 - In difetto di prova contraria, come di regola avviene per le presunzioni, non v’è, quindi, ragione per escludere la coincidenza del domicilio con il luogo di residenza della parte convenuta.

Vanno, allora, scrutinati i criteri di cui al secondo comma dell’art. 3, l. n. 218 del 1992, che “estendono” la giurisdizione italiana, nelle materie civili e commerciali considerate alle sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione di Bruxelles, nell’ipotesi - che qui ricorre -del convenuto n on domiciliato nel territorio di uno degli Stati aderenti (Cass. Sez.

Un. n. 18299/2021 e n. 7065/2023).

Sotto tale profilo, è ininfluente la mancata appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all’Unione Europea, considerato che le norme convenzionali sono destinate a rilevare, nel caso di specie, come diritto interno.

Orbene, la Convenzione, Sezione 2 (Competenze speciali), art. 5, prevede, tra l’altro, che Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto; .

L’odierno ricorrente, dottore commercialista e revisore contabile , ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, la Poli, cittadina italiana residente all’estero, per sentire: I) accertare e dichiarare il diritto del dott. [OSCURATO:PERSONA] a percepire e dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] il compenso maturato per lo svolgimento dell’attività professionale di cui all’incarico conferito il 3 novembre 2014, per le ragioni di cui (…).

II) per l’effetto, condannare Ric. 2022 n. 27376 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 13 - la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] a pagare al dott. [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 6.227.799,00 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs. n231/2001 e oltre accessori di legge.

Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge. (v. conclusioni rassegnate nell’atto di citazione).

Ed allora, la giurisdizione sulla domanda proposta dal professionista, con studioin Brescia e Milano , e con uffici di “rappresentanza” in Roma e Bruxelles , spetta, in base all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1998, richiamata dall'art. 3 della legge n. 218 del 1995, al giudice del luogo dove la prestazione è stata eseguita, perché l'attività intellettuale richiesta per l'esecuzione del contratto di prestazione d'opera, secondo quanto allegato e dedotto dall’attore, venne posta in essere in prima persona dal dott.

Bandera , ovvero in un ambito territoriale determinato coincidente con quello ricavabile dalla diversa narrazione della Poli, la quale riferisce l’attività mirante alla cura dei propri interessi patrimoniali in Italia, alla [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. e, mediatamente, alla BBS Finance s.r.l., rientrando il Bandera tra i collaboratori ausilianti quest’ultima, autorizzati ad operare nell’interesse della cliente, società entrambe con sede a Roma e pacificamente operanti in Italia, sulla base di incarico conferito anch’esso (a Roma) in Italia.

Del resto, il rapporto contrattuale dedotto in giudizio, secondo la narrativa attorea, aveva tratto origine da due incontri avvenuti a Roma, il secondo dei quali conclusosi, appunto, con la formalizzazione, da parte della Poli, dello incarico di gestire, sia dal punto di vista fiscale che da quello societario, il proprio patrimonio , in Italia, e si era estrinsecato in molteplici attività di natura professionale altamente qualificata , entrando in crisi a seguito del contenzioso dalla stessa (Poli) instaurato nei confronti della sorella Paola per la successione ereditaria del Ric. 2022 n. 27376 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 14 - padre , concludendosi, infine, con la comunicazione di recesso del professionista (v. atto di citazione).

Il criterio appropriato per individuare il giudice avente la giurisdizione sulla domanda, di norma,è da ritenere quello della sede che il professionista ha al momento in cui riceve l'incarico, che è il luogo in cui egli elabora le prestazioni che si rendono di volta in volta necessarie nell'interesse del cliente e, nel caso di specie, il Bandera agisce per il corrispettivo di attività professionale svolta in Italia e da retribuirsi in Italia.

Per radicare la giurisdizione nel [OSCURATO:PERSONA], quale Stato nel cui territorio si trova il domicilio del consumatore evocato in giudizio, la Poli ha pure fatto riferimento, quanto al domicilio a Londra, a l la normativa posta a tutela il consumatore, destinata a prevalere su ogni altra, in virtù delle esigenze di protezione, anche di natura processuale, della parte debole del rapporto contrattuale.

L’art. 13 della più volte richiamata Convenzione, Sezione 4 (Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori), prevede che: In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata «consumatore», la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto

5. 1) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali, 2) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni, 3) qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizio o di beni mobili materiali se: a) la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio Ric. 2022 n. 27376 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 15 - domicilio e se b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto.

Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, essa è considerata, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato. .

L’art. 14prevede, poi, che: L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il consumatore ha il proprio domicilio.

Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione. .

Anche i regolamenti [OSCURATO:PERSONA] e Roma I, seppure con formule parzialmente diverse tra loro, prendono in considerazione il consumatore quale persona fisica che concluda contratti internazionali per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale con un’altra persona che agisca nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale, riprendendo una definizione già contenuta nelle Convenzioni antecedenti i regolamenti, che è stata fatta oggetto nel tempo di un'opera di cesellamento da parte della Corte di Giustizia la quale ne ha definito i termini restringendone progressivamente l'ambito soggettivo di applicazione, al fine di evitare che una protezione troppo estesa della parte debole gravasse poi sugli scambi commerciali intracomunitari.

Ric. 2022 n. 27376 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 16 - Il ricorrente deduce che la contraente Poli ha assunto, nel rapporto de quo , non la veste di “consumatore”, richiesta per applicazione della tutela consumeristica, ma quella di “professionista”.

L’attività svolta dal Bandera, sempre secondo il ricorrente,non sarebbe del tutto estranea all’attività imprenditoriale della cliente, riguardando la gestione dell’operatività delle suindicate società (…) assistendo (il Bandera) la dott.ssa Poli sia negli investimenti immobiliari da effettuare a Roma per il tramite della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia nella gestione dei prodotti, brevetti e knowhow della società Poli M.D. s.r.l. .

Va detto che non è affatto agevole verificare, sulla scorta delle risultanze versate in atti, l’effettiva estensione dell’attività oggetto dell’incarico professionale dedotto in giudizio e, del resto, la questione è oggetto di acceso contrasto tra le parti in causa.

Né appare corretto scindere, nella ricostruzione ed interpretazione del dedotto vincolo contrattuale, i contenuti dell’incarico di consulenza per la gestione patrimoniale fiscale e societaria , di cui alla scrittura recante la data del 3 novembre 2014 e la sottoscrizione della Poli, da quelli, invece, del contratto, anch’esso sottoscritto in data 3 novembre 2014, con la [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., riferibile alla proposta di gestione [OSCURATO:PERSONA] “per attività servente e di organizzazione fiscale previdenziale per le competenze delle attività professionali” per la durata di un anno , nonché da quelli, ancora, del contratto stipulato, in pari data, dalla [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. con la BBS s.r.l., di cui [OSCURATO:PERSONA] era all’epoca legale rappresentante, comunque strumentale alle attività d’interesse della [OSCURATO:PERSONA].

In forza di un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il "non possesso", da parte della "persona fisica" che ha contratto con un "operatore commerciale", Ric. 2022 n. 27376 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 17 - della qualifica di "imprenditore commerciale" bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, conla conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi "consumatore" quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (cfr. Cass., 5/5/2015, n. 8904; Cass., 4/11/2013, n. 24731; Cass., 18/9/2006, n. 20175.

Cfr. altresì, con riferimento alla fideiussione, Cass., 15/10/2019, n. 25914) (Cass. n. 6578/2021).

Non è superfluo ricordare che anche nel diritto unionale la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21) e deve, quindi, essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione, spettando al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva (v., in Ric. 2018 n. 31844 sez.

M1 ud. 03-12-2019 - 4 - tal senso, sentenza Costea, C110/14, EU:C:2015:538, punti 22 e 23).

Ciò detto, ad avviso di queste Sezioni Unite , è sufficiente rilevare che sulla scorta delle stesse allega zioni delle parti , le quali collocano, come innanzi ricordato, lo sviluppo del l’intera vicenda negoziale esclusivamente nel territorio nazionale, non ricorrerebbero le ulteriori condizioni di cui al n. 3, lett.re a) e b) dell’art. 13, l. n. 218 del 1995, ovvero, che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio (il [OSCURATO:PERSONA]) e che il Ric. 2022 n. 27376 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 18 - consumatore abbia compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto.

Va, conseguentemente, dichiarata la giurisdizione del giudice italiano e la causa rimessa davanti al Tribunale Civile di Roma, che provv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27376-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 75, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la Ric. 2022 n. 27376 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 2 - rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 51724/2021del TRIBUNALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso ed affermi la giurisdizione del Giudice italiano. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista e revisore legale, propone ricorso per regolamento di giurisdizione in relazione alla causa pendente avanti al Tribunale di Roma (RGN. 51724/2021), promossa con atto di citazione notificato il 27/8/2021, al suo indirizzo estero di Londra, ad [OSCURATO:PERSONA],la quale resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio per ottenere il pagamento delle prestazioni professionali fornite (…) in esecuzione di un apposito mandato a favore della predetta cliente e cons istite nella consulenza patrimoniale, fiscale e societaria . Riferisce che il conferimento dell’incarico professionale (…) è avvenuto a Roma , nel 2014, e che la Poli è una imprenditrice, la quale opera attraverso la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (…) di cui detiene l’intera partecipazione (…) la società Poli M.D. (..) di cui detiene sempre l’intera partecipazione sociale e, dunque, con affari e interessi concentrati in Italia, e, in particolare, a Roma (..) sia nel campo immobiliare sia in quello farmaceutico , per cui le prestazioni richieste al dott. Bandera erano sostanzialmente Ric. 2022 n. 27376 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 3 - finalizzate a supportare l’attività imprenditoriale svolta dalla dott.ssa Poli . Evidenzia che proprio in virtù del luogo di residenza, del luogo di svolgimento dell’attività imprenditoriale, nonché della sede delle società della dott.ssa Poli (la stessa) ha dunque rivolto la propria attività professionale verso l’Italia e, nello specifico, verso Roma . [OSCURATO:PERSONA], sin dal suo primo atto difensivo,ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che aveva infatti (ed ha tuttora) non soltanto il domicilio sul suolo britannico [ma anche la residenza] precisamente a Londra, Flat 13, 33 [OSCURATO:PERSONA], London SW 7 4DB- UK (sin dal novembre 2019), come risulta dal relativo certificato AIRE . Convenuta in giudizio ha, peraltro, negato la legittimazione processuale del Bandera, assumendo di non aver intrattenuto un rapporto contrattuale diretto con il professionista, ilquale come legale rappresentante della BBS Finance s.r.l. aveva stipulato un contratto di prestazione di servizi con la [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. per rendere, attraverso la società, una serie di attività in suo favore. Ha, poi, dedotto di non aver rivestito la qualifica di “professionista” e negato che il Bandera avesse svolto prestazioni finalizzate a supportare l’attività imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA] , essendo semmai lei stessa a rivestire esclusivamente quella di “consumatore” , donde la conseguente applicazione della tutela privilegiata di cui al d.lgs. 206 del 2005 e l’attrazione della controversia innanzi al giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatoremedesimo. La controricorrente riferisce che l’unico contratto venuto in essere è quello da lei sottoscritto in data 3 novembre 2014 con la [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., riferibile alla proposta di gestione [OSCURATO:PERSONA] “per attività servente e di organizzazione Ric. 2022 n. 27376 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 4 - fiscale previdenziale per le competenze delle attività professionali” per la durata di un anno . Ribadiscedi essere rimasta estranea al contratto che, in pari data, la [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. ha sottoscritto con la BBS s.r.l., di cui [OSCURATO:PERSONA] era in allora il legale rappresentante, un Contratto di prestazione di servizi affinché prestasse “anche con l’ausilio dei propri collaboratori - per conto del Cliente (-) le attività come di seguito elencate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/04/1074, codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE] (…) . Alla società [OSCURATO:PERSONA], sempre s econdo la controricorrente, spettava di svolgere attività servente e di organizzazione per la prestazione di consulenza professionale che il commercialista si era impegnato a svolgere non in proprio ma attraverso la propria società e con la propria struttura . [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il Bandera assume la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell’art.3, comma 1, l. n. 218 del 1995, nonché alla luce della disciplina del Codice del Consumo, deducendo che la Poli ha sì trasferito la propria residenza a Londra, ma ha mantenuto il proprio domicilio a Roma , atteso che, ai sensi dell’art. 43 cod. civ., per domicilio deve intendersi il luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari” e deduce che l’attività imprenditoriale della stessa viene svolta in Italia, precisamente a Roma, attraverso due società delle quali detiene l’intero capitale sociale . Deduce, altresì, che ove anche si volesse attribuire alla Poli la qualifica di “consumatore”, ai sensi dell’art. 66 bis del Codice del Consumo, la competenza territoriale Ric. 2022 n. 27376 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 5 - inderogabile sarebbe comunque “del giudice del luogo di domicilio del consumatore” . Con il secondo motivo deduce, in via subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dall’art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995, secondo i criteri di cui al Reg. UE n. 1215 del 2012 (c.d. “Bruxelles I bis ”), in quanto anche se la Poli avesse effettivamente trasferito a Londra non solo la residenza ma anche il domicilio, troverebbero applicazione i “criteri speciali” di collegamento previsti dal richiamato Regolamento UE, trovandosi la parte convenuta nel territorio di uno Stato non vincolato dal medesimo Regolamento (come è il [OSCURATO:PERSONA] a seguito della Brexit . Deduce, altresì, che discutendosi di un contratto di prestazione di servizi, il criterio che viene in rilievo è quello previsto dall’art. 7 del Regolamento “Bruxelles I bis ”, il quale radica la giurisdizione nel Paese in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto esser prestati in base al contratto” . Con il terzo motivo deduce l’inapplicabilità, in ogni caso, della disciplina del foro esclusivo del consumatore, in quanto la Poli non può essere considerata “consumatore” bensì “professionista” , essendo il dedotto contratto per la gestione patrimoniale, fiscale e societaria funzionalmente collegato con la gestione di partecipazioni societarie (in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in Poli M.D. s.r.l.) e, dunque, destinato a soddisfare non esigenze della vita quotidiana della persona fisica, bensì l’attività imprenditoriale alla Poli riconducibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è ammissibile. Avuto riguardo all’udienza di trattazione della causa innanzi al giudice monocratico, exart. 281 sexies cod.proc.civ. , va rilevato che Ric. 2022 n. 27376 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 6 - la preclusione all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifica dal momento in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, momento che, segnando il radicamento dei poteri decisori del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere lo scopo di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone in via preventiva la Suprema Corte (Cass. Sez. Un., n.8076/2012; n. 25256 /2009). Nella specie, il ricorso exart. 41 c.p.c., risulta notificato in data 18/11/2022, mentre l'udienza per la discussione exart. 281 sexies c.p.c., era fissata per il giorno 29/11/2022. I motivi del regolamento preventivo di giurisdizione sono connessi e possono essere esaminati in modo congiunto. Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano da questa Corte, conformemente a quanto osservato dal P.G. nelle rassegnate conclusioni. Il giudizio del quale si discuteè iniziato il 27/8/2021, innanzi al Tribunale Civile di Roma. Secondo l’esposizione dei fatti contenuta nell’atto di citazione, la vicenda da cui trae origine la controversia riguarda il preteso affidamento, da parte della Poli al Bandera, dell’attività di consulenza per la gestione patrimoniale e societaria , come da formale mandato conferito al professionista , attività da rendere nell'ambito diun rapporto di prestazione d'opera intellettuale, sensi dell'art. 2230 e segg. cod. civ., asseritamente iniziato nel novembre 2014 e conclusosi due anni e mezzo dopo, allorquando, a causa dell'inadempienza contrattuale della cliente ed a seguito dell’intervenuto recesso del professionista, è stata giudizialmente domandata la condanna della Poli al pagamento dei corrispettivi medio temporematurati. Ric. 2022 n. 27376 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 7 - La questione di giurisdizione deve essere risolta in base allalegge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). Dispone l'art. 3 della legge citata che: 1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge. 2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio . Il criterio di giurisdizione previsto dal primo comma della norma, abbandonato il previgente criterio della cittadinanza italiana del convenuto, attribuisce rilievo al fatto di trovarsi in Italia il domicilio o la residenza o, implicitamente, la sede per le persone giuridiche, o la presenza di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Si è in tal modo privilegiato, ai fini della giurisdizione, il radicamento effettivo in Italia della persona del convenuto, sia esso cittadino o straniero, avuto riguardo ai rapporti giuridici che a lui o a lei fanno capo. Il secondo comma dell'art. 3 della legge citata contemplaalcuni criteri speciali e, in forza del rimando della norma nazionale alla Convenzione di Bruxelles del 1968 e successive modificazioni, in Ric. 2022 n. 27376 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 8 - vigore per l'Italia, riguardante le controversie in materia civile e commerciale, cui è seguito il [OSCURATO:PERSONA] I (n. 44 del 2001), sostitutivo della predetta convenzione, e [OSCURATO:PERSONA] (n. 1215 del 2012), stabilisce che la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi di cui al primo comma, collegati, appunto, al domicilio o alla residenza in Italia del convenuto, o all'esistenza di un suo rappresentante ex art. 77 cod.proc.civ., anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, ove si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Si è in tal modo data rilevanza, nelle materie considerate alle sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione (competenze speciali in materia di obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali), alle stesse circostanze fattuali, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente , e cioè sia nel caso in cui si applichi, sia nel caso in cui non si applichi la Convenzione di Bruxelles quale fonte internazionale vincolante. I criteri sopra menzionati sono stati fatti propri dal diritto interno italiano per le materie in cui si applica la Convenzione e valgono nei confronti di tutti i soggetti convenuti, come se fossero stati da esso direttamente previsti, donde anche il potere esclusivo del giudice nazionale di interpretare il diritto interno e di individuare nell’ordinamento processuale la disciplina del caso concreto. Al presente giudizio, iniziato dopo il 31/12/2020, non è applicabile il Regolamento UE n. 1215 del 2012, ai sensi dell’art. 67 del [OSCURATO:PERSONA], perché il [OSCURATO:PERSONA] non è Paese membro dell'Unione Europea ed alla suddetta data si è concluso il periodo di transizione previsto dall'art. 126 dell’Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica accordo (cosiddetto [OSCURATO:PERSONA]). Ric. 2022 n. 27376 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 9 - Infatti, l’art. 67, comma primo, dell’accordo citato, dispone: [OSCURATO:PERSONA], nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il [OSCURATO:PERSONA], ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione e ai procedimenti o alle cause connesse ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (73), dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 o degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (74), si applicano gli atti o le disposizioni seguenti: a) le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 riguardanti la competenza giurisdizionale…. . Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 31963/2021) hanno avuto modo di precisare, in tema di giurisdizione del giudice italiano, che nei procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione - conclusosi il 31/12/2020 - previsto dall'art. 126 del [OSCURATO:PERSONA](approvato il 17/10/2019 ed entrato in vigore l'1/2/2020) trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, ai sensi dell'art. 67 del citato accordo, ancorché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord non sia più un Paese membro dell'Unione Europea. Ebbene, dal venir meno dellafonte comunitaria nei rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] e dalla non applicabilità diretta della Convenzione di Bruxellesdel 27 settembre 1968, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] aderito a tale convenzione internazionale, consegue che la questione della competenza giurisdizionale debba essere necessariamente risolta sulla base delle norme di diritto processuale civile internazionale del Paese in cui si intende avviare la causa (art. 4 della Convenzione di Bruxelles e art. 6 del Regolamento UE n. 1215 del 2012). Operano, quindi, i criteri di collegamento all’uopo stabiliti dal diritto interno ed, innanzitutto, quelli di cui al primo comma dell’art. 3, l. n. 218 del 1995, che per il radicamento della giurisdizione Ric. 2022 n. 27376 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 10 - attribuisce rilievo , tra l’altro, alternativamente, al d omicilio e alla residenza del convenutoin Italia. Parte ricorrente assume, al riguardo, che la Poli, cittadina italiana, a prescindere dalle risultanze dell’iscrizione nell'anagrafe dei residenti all’estero (AIRE), pur risiedendo anagraficamente in [OSCURATO:PERSONA], ha di fatto mantenuto in Italia il suo domicilio, inteso come sede principale di affari ed interessi economici e, segnatamente, a Roma, dove hanno sede le due società, interamente possedute, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Poli M.D. s.r.l., attraverso le quali gestisce immobili di proprietà, svolge attività di acquisto, vendita, permuta e locazione degli stessi, nonché produce e commercializza prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e medicinali e gestisce marchi e brevetti di specialità medicinali. Com’è noto, l’identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine ad una controversia caratterizzata da elementi di estraneità all’ordinamento italiano integra questione di carattere processuale, in relazione alla quale la Suprema Corte, chiamata ad operare come giudice anche del fatto, può procedere non solo alla verifica della corretta individuazione ed interpretazione della disciplina applicabile, ma anche alla ricostruzione della vicenda sottoposta al suo esame, nei limiti in cui ciò risulti necessario per l’applicazione della predetta disciplina (Cass. Sez. Un., n. 156/2020; n. 1717/2020; n. 5830/2022). Per affermare in base allo stato di fatto che sussiste la giurisdizione italiana e non quella del giudice straniero, detto stato di fatto deve emergere dalle risultanze delle prove raccolte, in base alle regole probatorie del processo, e non si può giudicare in base ad una mera ipotesi non accertata (Cass, Sez. Un, n. 103/1954; Cass. n. 2004/1974). La giurisdizione, inoltre, si determina sulla base della domanda, individuata con riferimento al petitum sostanziale, identificato non Ric. 2022 n. 27376 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 11 - solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto della causa petendi, vale a dire della effettiva consistenza della situazione soggettiva giuridicamente tutelata dedotta in giudizio, identificata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione. Occorre, dunque, guardare al petitum sostanziale, in funzione della causa petendi, rappresentata dalla «intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio», che il giudice deve accertare con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (da ultimo, Cass. Sez. Un., n. 6001/2021). Tanto premesso, corre l’obbligo dievidenzi a re che le deduzioni dell’odierno ricorrente volte a superare il dato oggettivo ricavabile dalle risultanze probatorie documentali, costituito dal certificato di residenza per gli italiani residenti all’estero rilasciato dal Comune di Roma e prodotto dalla Poli, non appaiono corroborate da evenienze conclamanti un luogo di domicilio diverso da quello coincidente con la residenza anagrafica (art. 43 cod.civ.). Le circostanze allegate (plurime proprietà immobiliari in Italia, detenzione dell’intero capitale delle società di diritto italiano [OSCURATO:PERSONA] e Poli M.D. anche se amministrate da altri, titolarità in capo alla Poli di marchi e domande di brevetto, con versamento in Italia delle relative imposte) non appaiono dotate di specifica attitudine dimostrativa e risulta incerto l’esi to della valutazione di detti elementi anche in termini di prova per presunzioni. Ne discende, sul piano della prova, la decisività d el documento che, pur avendo valore presuntivo certamente non assoluto, indica in Londra il luogo di residenza (anche fiscale) della convenuta, sin dal 6/11/2019, luogo nel quale, peraltro, si è perfezionata la notifica ( presso il [OSCURATO:PERSONA] ) dell’atto introduttivo del giudizio. Ric. 2022 n. 27376 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 12 - In difetto di prova contraria, come di regola avviene per le presunzioni, non v’è, quindi, ragione per escludere la coincidenza del domicilio con il luogo di residenza della parte convenuta. Vanno, allora, scrutinati i criteri di cui al secondo comma dell’art. 3, l. n. 218 del 1992, che “estendono” la giurisdizione italiana, nelle materie civili e commerciali considerate alle sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione di Bruxelles, nell’ipotesi - che qui ricorre -del convenuto n on domiciliato nel territorio di uno degli Stati aderenti (Cass. Sez. Un. n. 18299/2021 e n. 7065/2023). Sotto tale profilo, è ininfluente la mancata appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all’Unione Europea, considerato che le norme convenzionali sono destinate a rilevare, nel caso di specie, come diritto interno. Orbene, la Convenzione, Sezione 2 (Competenze speciali), art. 5, prevede, tra l’altro, che Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto; . L’odierno ricorrente, dottore commercialista e revisore contabile , ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, la Poli, cittadina italiana residente all’estero, per sentire: I) accertare e dichiarare il diritto del dott. [OSCURATO:PERSONA] a percepire e dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] il compenso maturato per lo svolgimento dell’attività professionale di cui all’incarico conferito il 3 novembre 2014, per le ragioni di cui (…). II) per l’effetto, condannare Ric. 2022 n. 27376 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 13 - la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] a pagare al dott. [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 6.227.799,00 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs. n231/2001 e oltre accessori di legge. Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge. (v. conclusioni rassegnate nell’atto di citazione). Ed allora, la giurisdizione sulla domanda proposta dal professionista, con studioin Brescia e Milano , e con uffici di “rappresentanza” in Roma e Bruxelles , spetta, in base all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1998, richiamata dall'art. 3 della legge n. 218 del 1995, al giudice del luogo dove la prestazione è stata eseguita, perché l'attività intellettuale richiesta per l'esecuzione del contratto di prestazione d'opera, secondo quanto allegato e dedotto dall’attore, venne posta in essere in prima persona dal dott. Bandera , ovvero in un ambito territoriale determinato coincidente con quello ricavabile dalla diversa narrazione della Poli, la quale riferisce l’attività mirante alla cura dei propri interessi patrimoniali in Italia, alla [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. e, mediatamente, alla BBS Finance s.r.l., rientrando il Bandera tra i collaboratori ausilianti quest’ultima, autorizzati ad operare nell’interesse della cliente, società entrambe con sede a Roma e pacificamente operanti in Italia, sulla base di incarico conferito anch’esso (a Roma) in Italia. Del resto, il rapporto contrattuale dedotto in giudizio, secondo la narrativa attorea, aveva tratto origine da due incontri avvenuti a Roma, il secondo dei quali conclusosi, appunto, con la formalizzazione, da parte della Poli, dello incarico di gestire, sia dal punto di vista fiscale che da quello societario, il proprio patrimonio , in Italia, e si era estrinsecato in molteplici attività di natura professionale altamente qualificata , entrando in crisi a seguito del contenzioso dalla stessa (Poli) instaurato nei confronti della sorella Paola per la successione ereditaria del Ric. 2022 n. 27376 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 14 - padre , concludendosi, infine, con la comunicazione di recesso del professionista (v. atto di citazione). Il criterio appropriato per individuare il giudice avente la giurisdizione sulla domanda, di norma,è da ritenere quello della sede che il professionista ha al momento in cui riceve l'incarico, che è il luogo in cui egli elabora le prestazioni che si rendono di volta in volta necessarie nell'interesse del cliente e, nel caso di specie, il Bandera agisce per il corrispettivo di attività professionale svolta in Italia e da retribuirsi in Italia. Per radicare la giurisdizione nel [OSCURATO:PERSONA], quale Stato nel cui territorio si trova il domicilio del consumatore evocato in giudizio, la Poli ha pure fatto riferimento, quanto al domicilio a Londra, a l la normativa posta a tutela il consumatore, destinata a prevalere su ogni altra, in virtù delle esigenze di protezione, anche di natura processuale, della parte debole del rapporto contrattuale. L’art. 13 della più volte richiamata Convenzione, Sezione 4 (Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori), prevede che: In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata «consumatore», la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5. 1) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali, 2) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni, 3) qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizio o di beni mobili materiali se: a) la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio Ric. 2022 n. 27376 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 15 - domicilio e se b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, essa è considerata, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato. . L’art. 14prevede, poi, che: L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il consumatore ha il proprio domicilio. Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione. . Anche i regolamenti [OSCURATO:PERSONA] e Roma I, seppure con formule parzialmente diverse tra loro, prendono in considerazione il consumatore quale persona fisica che concluda contratti internazionali per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale con un’altra persona che agisca nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale, riprendendo una definizione già contenuta nelle Convenzioni antecedenti i regolamenti, che è stata fatta oggetto nel tempo di un'opera di cesellamento da parte della Corte di Giustizia la quale ne ha definito i termini restringendone progressivamente l'ambito soggettivo di applicazione, al fine di evitare che una protezione troppo estesa della parte debole gravasse poi sugli scambi commerciali intracomunitari. Ric. 2022 n. 27376 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 16 - Il ricorrente deduce che la contraente Poli ha assunto, nel rapporto de quo , non la veste di “consumatore”, richiesta per applicazione della tutela consumeristica, ma quella di “professionista”. L’attività svolta dal Bandera, sempre secondo il ricorrente,non sarebbe del tutto estranea all’attività imprenditoriale della cliente, riguardando la gestione dell’operatività delle suindicate società (…) assistendo (il Bandera) la dott.ssa Poli sia negli investimenti immobiliari da effettuare a Roma per il tramite della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia nella gestione dei prodotti, brevetti e knowhow della società Poli M.D. s.r.l. . Va detto che non è affatto agevole verificare, sulla scorta delle risultanze versate in atti, l’effettiva estensione dell’attività oggetto dell’incarico professionale dedotto in giudizio e, del resto, la questione è oggetto di acceso contrasto tra le parti in causa. Né appare corretto scindere, nella ricostruzione ed interpretazione del dedotto vincolo contrattuale, i contenuti dell’incarico di consulenza per la gestione patrimoniale fiscale e societaria , di cui alla scrittura recante la data del 3 novembre 2014 e la sottoscrizione della Poli, da quelli, invece, del contratto, anch’esso sottoscritto in data 3 novembre 2014, con la [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., riferibile alla proposta di gestione [OSCURATO:PERSONA] “per attività servente e di organizzazione fiscale previdenziale per le competenze delle attività professionali” per la durata di un anno , nonché da quelli, ancora, del contratto stipulato, in pari data, dalla [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. con la BBS s.r.l., di cui [OSCURATO:PERSONA] era all’epoca legale rappresentante, comunque strumentale alle attività d’interesse della [OSCURATO:PERSONA]. In forza di un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il "non possesso", da parte della "persona fisica" che ha contratto con un "operatore commerciale", Ric. 2022 n. 27376 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 17 - della qualifica di "imprenditore commerciale" bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, conla conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi "consumatore" quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (cfr. Cass., 5/5/2015, n. 8904; Cass., 4/11/2013, n. 24731; Cass., 18/9/2006, n. 20175. Cfr. altresì, con riferimento alla fideiussione, Cass., 15/10/2019, n. 25914) (Cass. n. 6578/2021). Non è superfluo ricordare che anche nel diritto unionale la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21) e deve, quindi, essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione, spettando al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva (v., in Ric. 2018 n. 31844 sez. M1 ud. 03-12-2019 - 4 - tal senso, sentenza Costea, C110/14, EU:C:2015:538, punti 22 e 23). Ciò detto, ad avviso di queste Sezioni Unite , è sufficiente rilevare che sulla scorta delle stesse allega zioni delle parti , le quali collocano, come innanzi ricordato, lo sviluppo del l’intera vicenda negoziale esclusivamente nel territorio nazionale, non ricorrerebbero le ulteriori condizioni di cui al n. 3, lett.re a) e b) dell’art. 13, l. n. 218 del 1995, ovvero, che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio (il [OSCURATO:PERSONA]) e che il Ric. 2022 n. 27376 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 18 - consumatore abbia compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto. Va, conseguentemente, dichiarata la giurisdizione del giudice italiano e la causa rimessa davanti al Tribunale Civile di Roma, che provv
Sentenza Cassazione n. 18847/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris