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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11234/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che hanno chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 novembre 2021 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per svariati fatti di bancarotta distrattiva (in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", fallita il 14 luglio 2018, e alla società "Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", fallita il 12 settembre 2019) e per due ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] - nella qualità di socio e di amministratore di fatto della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." - avrebbe distratto tutti i beni e gli utili della società (derivanti dall'accreditamento di notevoli somme di denaro elargite dal Servizio sanitario regionale alla società quale compenso per le prestazioni sanitarie da questa effettuate) mediante la stipula di un simulato contratto di fitto dell'azienda in favore della "Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (di cui lui stesso era legale rappresentante nonché, per un certo periodo di tempo, amministratore di fatto), con il quale venivano formalmente trasferiti a quest'ultima la gestione della struttura sanitaria e l'accreditamento dei flussi attivi provenienti dal Servizio sanitario regionale, a fronte di un canone di euro 500.000,00, al quale doveva aggiungersi l'importo di euro 1.000.000,00, per accollo dei debiti verso dipendenti e fornitori; canone non solo incongruo rispetto al valore dell'azienda ma neanche effettivamente versato.

Il contratto veniva successivamente integrato con la concessione alla "Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA].

Secondo i giudici di merito, il contratto di fitto era del tutto simulato perché finalizzato esclusivamente a mantenere la gestione della casa di cura e i correlati flussi di denaro provenienti dalla sanità pubblica nella disponibilità della famiglia [OSCURATO:PERSONA], sottraendo, però, beni e utili della società alle ragioni dei creditori.

Il contratto aveva portato ad un drastico peggioramento della situazione debitoria della società concedente e al successivo fallimento mentre, invece, nello stesso periodo, la società affittuaria chiudeva i bilanci con utili per oltre sette milioni di euro, nonostante le elargizioni di compensi esorbitanti ai propri amministratori, ossia all'imputato e al figlio Fabrizio.

Secondo i giudici di merito, poi, l'imputato - nella qualità di legale rappresentante della "Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." dal 28 novembre 2009 al 10 maggio 2011 e dal 25 novembre 2016 al 17 luglio 2018 nonché di amministratore di fatto della medesima società dal 10 maggio 2011 al 25 novembre 2016 - avrebbe distratto somme di denaro presenti nella cassa aziendale nonché (mediante diverse modalità) le ingenti disponibilità di fondi presenti sui conti correnti societari.

Infine, in relazione agli anni 2014 e 2015, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avrebbe omesso di presentare le prescritte dichiarazioni.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei propri difensori di fiducia (che, successivamente, hanno depositato anche una memoria scritta). 2.1 Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 219 e 223 legge fall. e 546 cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente sia con riferimento all'elemento oggettivo che all'elemento soggettivo del reato di bancarotta.

Sostiene che: il canone previsto per il contratto di fitto sarebbe congruo, rispetto al valore dell'azienda così come determinabile in base all'andamento dei budget annuali riconosciuti dalla "A.s.p." di Cosenza; la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato che l'affittuaria avrebbe conferito tutte le somme necessarie al pagamento dei debiti verso dipendenti e fornitori nonché avrebbe proceduto alla realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e alla sostituzione degli impianti esistenti con apparecchiature di nuova generazione; alcun elemento significativo potrebbe trarsi dalla circostanza che l'esecuzione del contratto di affitto era avvenuta prima dell'omologa da parte del Tribunale dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fall., atteso che tale possibilità sarebbe stata espressamente prevista dal contratto di fitto; la Corte di appello avrebbe errato nell'enfatizzare circostanze quali l'identità degli amministratori delle due società, la coincidenza delle sedi legali ed operative e l'identità dei dipendenti.

Il ricorrente lamenta l'assoluta inadeguatezza della motivazione rispetto all'elemento soggettivo del reato, atteso che questo non potrebbe ritenersi integrato neppure nella forma del dolo eventuale.

Sostiene che vi erano elementi dai quali emergerebbe che la condotta dell'imputato era stata ispirata non dall'intento di sottrarre la garanzia patrimoniale ai creditori, ma di salvaguardare la nuova società costituita.

In tal senso, pone in rilievo: la procedura di ravvedimento operoso con l'agenzia delle entrate, principale creditore della società; la contestazione del debito erariale presso la commissione tributaria; l'azione di recupero proposta contro l'azienda sanitaria provinciale per il pagamento delle prestazioni di pronto soccorso; il dissequestro di cospicue somme ottenuto dal Tribunale del riesame.

Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui assume che l'imputato avrebbe gestito assieme al fratello Pasquale la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", sostenendo che tale affermazione si porrebbe in contrasto con quanto assunto dalla sentenza di primo grado, nella parte in cui, nell'assolvere l'imputato dal reato di bancarotta documentale, avrebbe riconosciuto che l'imputato sarebbe stato privo di compiti di gestione nell'ambito di tale società.

Rileva analoga contraddizione anche con altra parte della stessa sentenza di secondo grado, quando nel riconoscere all'imputato le attenuanti generiche, escluderebbe che quest'ultimo avesse svolto attività di gestione nella società in questione.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen.

Lamenta il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

In particolare, contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui giustifica il mero giudizio di equivalenza anche per l'elevata spregiudicatezza con cui l'imputato avrebbe gestito la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.".

Ribadisce che tale ultima affermazione si porrebbe in contraddizione con quanto affermato nella sentenza di primo grado, nella parte relativa all'assoluzione per il reato di bancarotta documentale, e, in ogni caso, con le risultanze istruttorie, dalle quali non emergerebbe alcun atto di gestione della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." posto in essere dall'imputato.

Contesta infine l'entità della pena applicata, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato, del fatto che egli avrebbe ammesso le sue responsabilità fin dall'interrogatorio e che si era speso per cercare di sanare la situazione debitoria col fisco; così come non avrebbero minimamente valutato la circostanza che il ricorrente, di fronte ad un errore commesso dalla Procura della Repubblica, che aveva dissequestrato in suo favore la somma di sei milioni di euro anziché quella di 733.303, aveva immediatamente segnalato tale circostanza anziché appropriarsi del denaro non dovutogli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, il ricorrente tende a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).Il ricorrente, infatti, non ha dedotto alcun effettivo travisamento di prova, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911).

Va, in ogni caso, evidenziato che la Corte di appello ha ampiamente motivato sia in ordine all'elemento oggettivo che all'elemento soggettivo del reato di bancarotta distrattiva.

Si è ampiamente soffermata sulla natura distrattiva delle operazioni e sulla natura simulata del contratto di fitto dell'azienda, con il quale venivano formalmente trasferiti alla società acquirente la gestione della struttura sanitaria e l'accreditamento dei flussi attivi provenienti dal Servizio sanitario regionale.

Ha evidenziato gli evidenti indici della simulazione - tra i quali l'identità degli amministratori delle due società, la coincidenza della loro sede legale e della loro sede operativa, l'utilizzazione dei medesimi locali, dei medesimi dipendenti e delle stesse attrezzature tecniche e mediche - che andavano ad aggiungersi ad un canone d'affitto incongruo rispetto al valore dell'azienda e neanche effettivamente versato.

A fronte di tali chiarissimi ed evidenti indici di simulazione, il ricorrente pone all'attenzione di questa Corte meri frammenti probatori poco significativi e peraltro neppure valutabili in questa sede, non rappresentando alcun travisamento di prova né alcun rilevante vizio logico desumibile dal testo del provvedimento impugnato.

Va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è affatto vero che la Corte di appello abbia riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in base al fatto che l'imputato non avrebbe rivestito alcun ruolo gestorio nell'ambito della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.": dalla sentenza, infatti, emerge che la Corte territoriale ha riconosciuto il beneficio in considerazione dell'incensuratezza dell'imputato, del suo comportamento processuale (con l'ammissione dei fatti contestati sin dall'interrogatorio di garanzia) e per adeguare la pena al caso concreto.

Alcuna contraddizione, pertanto, sussiste nella sentenza impugnata tra la parte relativa al riconoscimento delle attenuanti generiche e quella in cui viene ricostruita la vicenda distrattiva e il ruolo di amministratore di fatto della società, rivestito dall'imputato.

Scarsamente significativo è il presunto passaggio della sentenza di primo grado nel quale sarebbe stato escluso che l'imputato rivestisse il ruolo di gestore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.".

Si tratta, invero, di un passaggio della sentenza di primo grado, estrapolato dal contesto nel quale era inserito e che riguardava un diverso reato.

Da esso, pertanto, non può desumersi alcuna contraddizione testuale della sentenza di secondo grado né tantomeno una contraddizione evidente e significativamente rilevante.2.2.

Il secondo motivo è inammissibile.

Invero, «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha ampiamente motivato il giudizio di equivalenza (cfr. pagina 15 della sentenza), senza incorrere in alcuna contraddizione.

E va ribadito che il riferimento alla spregiudicatezza con la quale l'imputato ha gestito la società non appare in contraddizione con alcuna altra affermazione della Corte di appello e che del tutto irrilevanti appaiono presunte contraddizioni con brevi incisi della sentenza di primo grado, estrapolati dal contesto nel quale erano inseriti e relativi a un diverso reato.

Quanto alla graduazione della pena, il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagine 14, 15 e 16 della sentenza impugnata).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che hanno chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 novembre 2021 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per svariati fatti di bancarotta distrattiva (in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", fallita il 14 luglio 2018, e alla società "Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", fallita il 12 settembre 2019) e per due ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] - nella qualità di socio e di amministratore di fatto della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." - avrebbe distratto tutti i beni e gli utili della società (derivanti dall'accreditamento di notevoli somme di denaro elargite dal Servizio sanitario regionale alla società quale compenso per le prestazioni sanitarie da questa effettuate) mediante la stipula di un simulato contratto di fitto dell'azienda in favore della "Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (di cui lui stesso era legale rappresentante nonché, per un certo periodo di tempo, amministratore di fatto), con il quale venivano formalmente trasferiti a quest'ultima la gestione della struttura sanitaria e l'accreditamento dei flussi attivi provenienti dal Servizio sanitario regionale, a fronte di un canone di euro 500.000,00, al quale doveva aggiungersi l'importo di euro 1.000.000,00, per accollo dei debiti verso dipendenti e fornitori; canone non solo incongruo rispetto al valore dell'azienda ma neanche effettivamente versato. Il contratto veniva successivamente integrato con la concessione alla "Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA]. Secondo i giudici di merito, il contratto di fitto era del tutto simulato perché finalizzato esclusivamente a mantenere la gestione della casa di cura e i correlati flussi di denaro provenienti dalla sanità pubblica nella disponibilità della famiglia [OSCURATO:PERSONA], sottraendo, però, beni e utili della società alle ragioni dei creditori. Il contratto aveva portato ad un drastico peggioramento della situazione debitoria della società concedente e al successivo fallimento mentre, invece, nello stesso periodo, la società affittuaria chiudeva i bilanci con utili per oltre sette milioni di euro, nonostante le elargizioni di compensi esorbitanti ai propri amministratori, ossia all'imputato e al figlio Fabrizio. Secondo i giudici di merito, poi, l'imputato - nella qualità di legale rappresentante della "Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." dal 28 novembre 2009 al 10 maggio 2011 e dal 25 novembre 2016 al 17 luglio 2018 nonché di amministratore di fatto della medesima società dal 10 maggio 2011 al 25 novembre 2016 - avrebbe distratto somme di denaro presenti nella cassa aziendale nonché (mediante diverse modalità) le ingenti disponibilità di fondi presenti sui conti correnti societari. Infine, in relazione agli anni 2014 e 2015, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avrebbe omesso di presentare le prescritte dichiarazioni.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei propri difensori di fiducia (che, successivamente, hanno depositato anche una memoria scritta). 2.1 Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 219 e 223 legge fall. e 546 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente sia con riferimento all'elemento oggettivo che all'elemento soggettivo del reato di bancarotta. Sostiene che: il canone previsto per il contratto di fitto sarebbe congruo, rispetto al valore dell'azienda così come determinabile in base all'andamento dei budget annuali riconosciuti dalla "A.s.p." di Cosenza; la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato che l'affittuaria avrebbe conferito tutte le somme necessarie al pagamento dei debiti verso dipendenti e fornitori nonché avrebbe proceduto alla realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e alla sostituzione degli impianti esistenti con apparecchiature di nuova generazione; alcun elemento significativo potrebbe trarsi dalla circostanza che l'esecuzione del contratto di affitto era avvenuta prima dell'omologa da parte del Tribunale dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fall., atteso che tale possibilità sarebbe stata espressamente prevista dal contratto di fitto; la Corte di appello avrebbe errato nell'enfatizzare circostanze quali l'identità degli amministratori delle due società, la coincidenza delle sedi legali ed operative e l'identità dei dipendenti. Il ricorrente lamenta l'assoluta inadeguatezza della motivazione rispetto all'elemento soggettivo del reato, atteso che questo non potrebbe ritenersi integrato neppure nella forma del dolo eventuale. Sostiene che vi erano elementi dai quali emergerebbe che la condotta dell'imputato era stata ispirata non dall'intento di sottrarre la garanzia patrimoniale ai creditori, ma di salvaguardare la nuova società costituita. In tal senso, pone in rilievo: la procedura di ravvedimento operoso con l'agenzia delle entrate, principale creditore della società; la contestazione del debito erariale presso la commissione tributaria; l'azione di recupero proposta contro l'azienda sanitaria provinciale per il pagamento delle prestazioni di pronto soccorso; il dissequestro di cospicue somme ottenuto dal Tribunale del riesame. Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui assume che l'imputato avrebbe gestito assieme al fratello Pasquale la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", sostenendo che tale affermazione si porrebbe in contrasto con quanto assunto dalla sentenza di primo grado, nella parte in cui, nell'assolvere l'imputato dal reato di bancarotta documentale, avrebbe riconosciuto che l'imputato sarebbe stato privo di compiti di gestione nell'ambito di tale società. Rileva analoga contraddizione anche con altra parte della stessa sentenza di secondo grado, quando nel riconoscere all'imputato le attenuanti generiche, escluderebbe che quest'ultimo avesse svolto attività di gestione nella società in questione. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen. Lamenta il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. In particolare, contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui giustifica il mero giudizio di equivalenza anche per l'elevata spregiudicatezza con cui l'imputato avrebbe gestito la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Ribadisce che tale ultima affermazione si porrebbe in contraddizione con quanto affermato nella sentenza di primo grado, nella parte relativa all'assoluzione per il reato di bancarotta documentale, e, in ogni caso, con le risultanze istruttorie, dalle quali non emergerebbe alcun atto di gestione della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." posto in essere dall'imputato. Contesta infine l'entità della pena applicata, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato, del fatto che egli avrebbe ammesso le sue responsabilità fin dall'interrogatorio e che si era speso per cercare di sanare la situazione debitoria col fisco; così come non avrebbero minimamente valutato la circostanza che il ricorrente, di fronte ad un errore commesso dalla Procura della Repubblica, che aveva dissequestrato in suo favore la somma di sei milioni di euro anziché quella di 733.303, aveva immediatamente segnalato tale circostanza anziché appropriarsi del denaro non dovutogli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. Con esso, infatti, il ricorrente tende a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).Il ricorrente, infatti, non ha dedotto alcun effettivo travisamento di prova, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). Va, in ogni caso, evidenziato che la Corte di appello ha ampiamente motivato sia in ordine all'elemento oggettivo che all'elemento soggettivo del reato di bancarotta distrattiva. Si è ampiamente soffermata sulla natura distrattiva delle operazioni e sulla natura simulata del contratto di fitto dell'azienda, con il quale venivano formalmente trasferiti alla società acquirente la gestione della struttura sanitaria e l'accreditamento dei flussi attivi provenienti dal Servizio sanitario regionale. Ha evidenziato gli evidenti indici della simulazione - tra i quali l'identità degli amministratori delle due società, la coincidenza della loro sede legale e della loro sede operativa, l'utilizzazione dei medesimi locali, dei medesimi dipendenti e delle stesse attrezzature tecniche e mediche - che andavano ad aggiungersi ad un canone d'affitto incongruo rispetto al valore dell'azienda e neanche effettivamente versato. A fronte di tali chiarissimi ed evidenti indici di simulazione, il ricorrente pone all'attenzione di questa Corte meri frammenti probatori poco significativi e peraltro neppure valutabili in questa sede, non rappresentando alcun travisamento di prova né alcun rilevante vizio logico desumibile dal testo del provvedimento impugnato. Va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è affatto vero che la Corte di appello abbia riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in base al fatto che l'imputato non avrebbe rivestito alcun ruolo gestorio nell'ambito della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.": dalla sentenza, infatti, emerge che la Corte territoriale ha riconosciuto il beneficio in considerazione dell'incensuratezza dell'imputato, del suo comportamento processuale (con l'ammissione dei fatti contestati sin dall'interrogatorio di garanzia) e per adeguare la pena al caso concreto. Alcuna contraddizione, pertanto, sussiste nella sentenza impugnata tra la parte relativa al riconoscimento delle attenuanti generiche e quella in cui viene ricostruita la vicenda distrattiva e il ruolo di amministratore di fatto della società, rivestito dall'imputato. Scarsamente significativo è il presunto passaggio della sentenza di primo grado nel quale sarebbe stato escluso che l'imputato rivestisse il ruolo di gestore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Si tratta, invero, di un passaggio della sentenza di primo grado, estrapolato dal contesto nel quale era inserito e che riguardava un diverso reato. Da esso, pertanto, non può desumersi alcuna contraddizione testuale della sentenza di secondo grado né tantomeno una contraddizione evidente e significativamente rilevante.2.2. Il secondo motivo è inammissibile. Invero, «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Nel caso in esame, la Corte di appello ha ampiamente motivato il giudizio di equivalenza (cfr. pagina 15 della sentenza), senza incorrere in alcuna contraddizione. E va ribadito che il riferimento alla spregiudicatezza con la quale l'imputato ha gestito la società non appare in contraddizione con alcuna altra affermazione della Corte di appello e che del tutto irrilevanti appaiono presunte contraddizioni con brevi incisi della sentenza di primo grado, estrapolati dal contesto nel quale erano inseriti e relativi a un diverso reato. Quanto alla graduazione della pena, il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagine 14, 15 e 16 della sentenza impugnata). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e
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