CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 1968
Cassazione n. 13269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte di appello di Firenze; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 settembre 2025 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 18 novembre 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA], dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011 n. 159, nonché dei delitti di cui agli artt. 56 e 625 n. 7 cod. pen. rispettivamente descritti ai capi 1), 2) e 3) della rubrica, è stato condannato, previa concessione di attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, alla pena di anno uno e mesi otto di reclusione e di euro 200,00 di multa. 12. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in quattro motivi di seguito enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione al delitto di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159/11. Il difensore si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto integrato il reato in contestazione «per il solo fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si trovasse fuori casa nella fascia oraria di divieto», omettendo, in tal modo, di valutare se la condotta abbia in concreto assunto connotati di concreta offensività dell'interesse protetto dalla norma. Evidenzia che la lesione al bene giuridico è ravvisabile solo nella misura in cui il sorvegliato speciale, attraverso la violazione delle prescrizioni imposte, abbia manifestato un atteggiamento di effettiva ribellione o di disprezzo nei riguardi dell'autorità giudiziaria e non anche nei casi nei quali le condotte ascrittegli siano prive di ogni connotato di pericolosità sociale. 2.2. Violazione di legge sub specie di erronea qualificazione della condotta contestata all'assistito. Il difensore lamenta che la Corte territoriale non abbia qualificato la condotta ascritta al ricorrente ai sensi della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. n. 159/11, con conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Premette che, come chiarito dalla Corte di cassazione nel suo più autorevole consesso, il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159/11 è configurabile solo ove il sorvegliato speciale ponga in essere «condotte eloquenti, espressive di una effettiva volontà di ribellione all'obbligo o al divieto di soggiorno». La Corte territoriale ha omesso di compiere detta più penetrante valutazione, limitandosi ad operare secondo un inammissibile approccio formalistico e trascurando, pertanto, di apprezzare l'effettiva gravità ed offensività della condotta. 2.3 Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. Il difensore rappresenta che la Corte territoriale ha condiviso il giudizio di responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle fattispecie ascrittegli ai capi 2) e 3) valorizzando il riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria che ha proceduto alla visione delle immagini riprese da taluni sistemi di videosorveglianza. Sostiene che siffatto argomentare è «intrinsecamente carente ed apodittico», atteso che la Corte, senza nemmeno acquisire al fascicolo - e, quindi, direttamente 2visionare - i filmati in questione, non ha esplicitato le ragioni per le quali il giudizio di certezza formulato dagli operanti è stato condiviso. Lamenta che il riconoscimento informale eseguito dagli appartenenti della polizia giudiziaria sia emergenza che non può, da sola, legittimare un giudizio di penale responsabilità, e ciò a maggior ragione ove si consideri il concreto atteggiarsi della deposizione dai predetti resa («gli agenti avevano riconosciuto nel soggetto ripreso un uomo vestito allo stesso modo, partito e rientrato presso la propria abitazione»). 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Il difensore lamenta che la Corte abbia escluso la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. richiamando genericamente la gravità del fatto ed i precedenti penali senza compiere «la necessaria valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'imputato». Rimarca come, nel caso in esame, la Corte non abbia valorizzato il fatto che i furti sono rimasti allo stato del tentativo e non hanno prodotto alcun apprezzabile danno di natura patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Manifestamente infondato è, anzitutto, il terzo dei motivi posti a fondamento del ricorso dal quale, per ragioni di ordine sistematico, si rende necessario prendere le mosse. L'opzione interpretativa sul quale esso è fondato - e, cioè, l'idea che i risultati della ricognizione informale costituiscano una prova ontologicamente debole, insuscettibile, in quanto tale, di essere valorizzata in assenza di ulteriori elementi esterni di riscontro - si pone, infatti, in radicale contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte secondo il quale la ricognizione, anche se operata senza il rispetto delle procedure disciplinate dall'art. 213 cod. proc. pen., costituisce pur sempre «un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice», la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e dalla qualità della deposizione che lo stesso ha reso (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina ed altri, Rv. 271041-01). Diversamente da quanto, poi, lamentato dal difensore, la sentenza della Corte - la cui motivazione si salda con l'apparato argomentativo della conforme pronuncia del Giudice di primo grado - esplicita in termini assolutamente coerenti sotto il profilo logico le ragioni per le quali il riconoscimento informale operato ai danni del ricorrente sia emergenza cui debba attribuirsi piena fede. Ha infatti, per un verso, 3esaltato la qualità della fonte che detto riconoscimento ha operato (trattasi di appartenenti alle Forze dell'ordine, adusi ad operare detto tipo di verifiche), avendo, per altro verso, rimarcato la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] era dai primi ben conosciuto a cagione dei suoi precedenti penali, ed ha, da ultimo, sottolineato la particolare forza dimostrativa delle riprese che avevano permesso di seguire l'autore dei fatti di reato descritti ai capi 2) e 3) della rubrica muoversi dall'abitazione (corrispondente ad un edificio sito in via Mocchi n. 11 di Montevarchi, ove il ricorrente risiede) sino alla scena del crimine e viceversa. Al confronto con detto apparato argomentativo il difensore si è sottratto, limitandosi a ribadire, in termini inammissibili nella sede di legittimità, la doglianza posta a fondamento dell'atto di appello. 3. Le valutazioni appena operate valgono a denegare in radice ogni forza dimostrativa ai motivi di ricorso di cui ai punti 2.1 e 2.2. Come puntualmente e logicamente osservato dalla Corte territoriale, cui la questione di offensività della condotta descritta al capo 1) della rubrica era stata già identicamente prospettata, il ricorrente non si è limitato ad uscire dalla dimora in orario a lui non consentito, ma si è da essa allontanato con l'intento di consumare furti ai danni di esercizi commerciali. A fronte di ciò, i motivi di ricorso con i quali la difesa ha argomentato di un'asserita inoffensività della condotta - o, più correttamente, ribadito detta opzione interpretativa anche nella presente sede per avanzare una riqualificazione del reato, ancora una volta del tutto dimentica delle inconfutabili argomentazioni opposte dalla Corte territoriale - degradano a temi radicalmente inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. 4. Consimile giudizio deve, da ultimo, spendersi quanto alla doglianza che afferisce alla mancata esclusione della punibilità dell'imputato, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen, per particolare tenuità delle condotte allo stesso ascritte. Anche in tal caso, infatti, il difensore ha fondato la propria critica all'apparato argomentativo della pronuncia su un tema del tutto eccentrico rispetto a quello sviluppato dalla Corte che, muovendosi nell'alveo della previsione normativa, dopo aver segnalato la gravità delle condotte, ha correttamente ravvisato la sussistenza di una causa ostativa nel comportamento delittuoso abituale posto in essere dall'imputato e che ricorre, com'è noto, quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole (pag. 4 della motivazione «non può nemmeno applicarsi l'art. 131-bis cod. pen., sia per la gravità oggettiva dei fatti, sia perché [OSCURATO:PERSONA] è delinquente abituale, nel senso che ha decine di precedenti per furti»). A detto giudizio la difesa non ha opposto alcun argomento di natura confutativa. 5. Alla luce delle considerazioni sin qui spese, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. A detta declaratoria consegue la condanna del ricorrente 4al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il [OSCURATO:PERSONA] deve essere altresì condannato al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D P.Q.[OSCURATO:PERSONA] R Qi JIAmO 5