Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 34167/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 11147-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 332, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente- avverso l'ordinanza n. 10142/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 11147 sez.

M3 - ud. 20-09-2022 -2- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la correzione di errore materiale indicato come contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 10142 del 2022; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso per correzione di errore materiale, come sottolineato in memoria, risulta essere stato notificato da parte istante alle controparti, in uno alla fissazione dell'adunanza e alla proposta del relatore; le controparti non hanno svolto difese; non può quindi sussistere una ipotesi d'inammissibilità; nel merito, il ricorso è ammissibile e fondato; trattandosi di regolazione delle spese di lite la domanda è scrutinabile (Cass., 20/05/2021, n. 13854), essendo l'errore evincibile dal raffronto tra dispositivo e motivazione; ciò posto, l'originario ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, deciso con ordinanza n. 10142 del 2022, risulta essere stato rigettato, sicché la metà delle spese non compensate deve per logica essere pagata dal ricorrente; P.Q.M.

La Corte corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 10142 del 2022 nel senso che, al primo capoverso, deve leggersi: «Dispone la compensazione per metà delle spese del giudizio di legittimità, condannando parte ricorrente al rimborso in favore di parte controricorrente dell'altra metà delle spese, liquidate per l'intero nella misura di euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge».

Manda alla Cancelleria per le annotazioni.

Roma, 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA].

En oditti) 3 Depositat in Cancelleria cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 11147-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 332, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente- avverso l'ordinanza n. 10142/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 11147 sez. M3 - ud. 20-09-2022 -2- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la correzione di errore materiale indicato come contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 10142 del 2022; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso per correzione di errore materiale, come sottolineato in memoria, risulta essere stato notificato da parte istante alle controparti, in uno alla fissazione dell'adunanza e alla proposta del relatore; le controparti non hanno svolto difese; non può quindi sussistere una ipotesi d'inammissibilità; nel merito, il ricorso è ammissibile e fondato; trattandosi di regolazione delle spese di lite la domanda è scrutinabile (Cass., 20/05/2021, n. 13854), essendo l'errore evincibile dal raffronto tra dispositivo e motivazione; ciò posto, l'originario ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, deciso con ordinanza n. 10142 del 2022, risulta essere stato rigettato, sicché la metà delle spese non compensate deve per logica essere pagata dal ricorrente; P.Q.M. La Corte corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 10142 del 2022 nel senso che, al primo capoverso, deve leggersi: «Dispone la compensazione per metà delle spese del giudizio di legittimità, condannando parte ricorrente al rimborso in favore di parte controricorrente dell'altra metà delle spese, liquidate per l'intero nella misura di euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge». Manda alla Cancelleria per le annotazioni. Roma, 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. En oditti) 3 Depositat in Cancelleria cui
Sentenza Cassazione n. 34167/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris