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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 06749/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 ottobre 2021, il Tribunale di Trento, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. presentate da Eros ?taidich con riguardo alle sentenze indicate nel relativo provvedimento di cumulo con i n. 7) e 9) (già in continuazione tra loro) e le n. 6), 8) e 10), insieme con le n. 2), 3) e 5) (già in continuazione tra loro).

Il Tribunale, nel motivare la propria decisione, non ha ravvisato, "in mancanza di prove di un nesso concreto specificamente additato, alcun nesso logico o cronologico tra i fatti di cui alle suddette sentenze, perpetrati sul finire del 2016, con reati risalenti a quasi un anno dopo oggetto delle sentenze sub 6) e 10) del provvedimento di cumulo, inerenti tra l'altro, con riguardo specificatamente a tale ultima ipotesi, reato anche di differente tipologia quale quello di circonvenzione d'incapace".

Analogo ragionamento veniva sviluppato in relazione alle altre sentenze di cui si chiedeva di riconoscere il vincolo della continuazione, escludendolo sulla base del difetto di omogeneità tra i diversi reati e temporale rilevando, invece, come fossero solo un "sintomo dell'instaurazione di un sistema di vita caratterizzato dalla commissione di comportamenti illeciti'

2. Avverso la indicata ordinanza il condannato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di un motivo.

2.1. Con detto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., richiamato dall'art.671 cod. proc. pen.,nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione.

2.2. Nello svolgimento del motivo si richiama, oltre all'asserita sussistenza del requisito temporale e della comunanza qualitativa dei reati commessi per i quali è stato condannato il ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non è sufficiente, per escludere il vizio di motivazione, l'analisi delle risultanze del certificato del Casellario giudiziale dovendosi il giudice basare sull'esame delle decisioni di condanna acquisibili d'ufficio ai sensi dell'art. 186 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. All'udienza del 15 aprile 2022 il processo è stato rinviato all'udienza del 20 aprile 2022 per la trattazione da remoto su piattaforma Teams, come da verbale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo proposto è fondato e meritevole di accoglimento.2."

2. La motivazione dell'ordinanza impugnata è viziata come rappresentato dal ricorrente e dimostrato dall'esame del fascicolo processuale ove si rinviene solo il certificato del Casellario giudiziale.

2.1. Come affermato da questa Corte "È affetto da vizio di motivazione, e va pertanto annullato con rinvio, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, omettendo l'acquisizione di copia delle relative decisioni di condanna, dichiari la mancanza del nesso di continuazione tra i reati che ne hanno costituito oggetto." (Sez. 1, n. 35125 del 20/06/2017, Guta, Rv. 271174 e la più recente Sez. 1, n. 14822 del 08/01/2021, Dedgjonaj, Rv. 281185).

3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 ottobre 2021, il Tribunale di Trento, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. presentate da Eros ?taidich con riguardo alle sentenze indicate nel relativo provvedimento di cumulo con i n. 7) e 9) (già in continuazione tra loro) e le n. 6), 8) e 10), insieme con le n. 2), 3) e 5) (già in continuazione tra loro). Il Tribunale, nel motivare la propria decisione, non ha ravvisato, "in mancanza di prove di un nesso concreto specificamente additato, alcun nesso logico o cronologico tra i fatti di cui alle suddette sentenze, perpetrati sul finire del 2016, con reati risalenti a quasi un anno dopo oggetto delle sentenze sub 6) e 10) del provvedimento di cumulo, inerenti tra l'altro, con riguardo specificatamente a tale ultima ipotesi, reato anche di differente tipologia quale quello di circonvenzione d'incapace". Analogo ragionamento veniva sviluppato in relazione alle altre sentenze di cui si chiedeva di riconoscere il vincolo della continuazione, escludendolo sulla base del difetto di omogeneità tra i diversi reati e temporale rilevando, invece, come fossero solo un "sintomo dell'instaurazione di un sistema di vita caratterizzato dalla commissione di comportamenti illeciti' 2. Avverso la indicata ordinanza il condannato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di un motivo. 2.1. Con detto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., richiamato dall'art.671 cod. proc. pen.,nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. 2.2. Nello svolgimento del motivo si richiama, oltre all'asserita sussistenza del requisito temporale e della comunanza qualitativa dei reati commessi per i quali è stato condannato il ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non è sufficiente, per escludere il vizio di motivazione, l'analisi delle risultanze del certificato del Casellario giudiziale dovendosi il giudice basare sull'esame delle decisioni di condanna acquisibili d'ufficio ai sensi dell'art. 186 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. All'udienza del 15 aprile 2022 il processo è stato rinviato all'udienza del 20 aprile 2022 per la trattazione da remoto su piattaforma Teams, come da verbale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto è fondato e meritevole di accoglimento.2." 2. La motivazione dell'ordinanza impugnata è viziata come rappresentato dal ricorrente e dimostrato dall'esame del fascicolo processuale ove si rinviene solo il certificato del Casellario giudiziale. 2.1. Come affermato da questa Corte "È affetto da vizio di motivazione, e va pertanto annullato con rinvio, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, omettendo l'acquisizione di copia delle relative decisioni di condanna, dichiari la mancanza del nesso di continuazione tra i reati che ne hanno costituito oggetto." (Sez. 1, n. 35125 del 20/06/2017, Guta, Rv. 271174 e la più recente Sez. 1, n. 14822 del 08/01/2021, Dedgjonaj, Rv. 281185). 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d
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