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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07505/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia dell'imputato il quale ha concluso per l' accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 29/06/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze in data 18/12/2015, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di ricettazione di una carta di identità e confermava l'affermazione della responsabilità dello stesso quanto al reato di ricettazione di una autovettura provento di furto, rideterminando il trattamento sanzionatorio.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione tramite il difensore di fiducia sulla base di un unico motivo deducendo vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato.

Lamenta che la corte di appello, nell' aderire acriticamente alla sentenza di primo grado senza tenere conto dei rilievi di cui all' atto di appello, aveva riconosciuto la penale responsabilità del ricorrente laddove i complessivi elementi di prova raccolti, privi in sè di rilievo alcuno, non consentivano in alcun modo di ritenere dimostrata la condotta contestata specie sotto il profilo dell'elemento psicologico.

Osserva che la corte territoriale non aveva considerato che l' imputato aveva offerto una ricostruzione alternativa della vicenda e che del tutto erroneamente aveva valorizzato quale indice sintomatico della sua colpevolezza l' assenza nel corso del processo dell' imputato ed il suo silenzio non considerando che trattavasi di una mera strategia difensiva che non poteva operare in danno del ricorrente, risultando altrimenti violato il disposto di cui all' art. 6 par. 2 CEDU e che l' onere della prova doveva gravare sull' accusa.

3. Il ricorso è inammissibile stante la manifesta infondatezza delle censure proposte.

Osserva la Corte che tali censure vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

La corte territoriale ha, invero, riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione poiché sulla scorta delle complessive emergenze processuale risultava accertato che lo stesso aveva avuto la disponibilità di una autovettura di provenienza furtiva non fornendo alcuna plausibile giustificazione in ordine a tale disponibilità; in tal modo, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, rv 236914).

Né appare condivisibile l'affermazione del ricorrente secondo cui la corte territoriale, nell' evidenziare che l' imputato non aveva fornito una spiegazione persuasiva in ordine agli elementi a suo carico, aveva del tutto illegittimamente operato una inversione dell' onere della prova non considerando il suo diritto " a non rispondere".

La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Sez. 2^, n. 22651 del 21/04/2010 Rv. 247426).

Peraltro in molte decisioni la stessa Corte europea risulta essersi anche preoccupata di definire i limiti del diritto al silenzio.

Più precisamente, lo ius tacencli, pur essendo al centro della nozione di processo equo, non è espressione di un diritto assoluto.

Una condanna, come si è visto, non può fondarsi esclusivamente o essenzialmente sul silenzio dell'imputato, ma non è esclusa la configurabilità di situazioni in cui la mancata risposta può indirettamente nuocere all'imputato.

Difatti, secondo la Corte di Strasburgo, qualora lo svolgimento del processo abbia evidenziato un quadro probatorio sfavorevole all'imputato, che già dimostri sufficientemente la colpevolezza, tale comunque da esigergli concretamente di dare spiegazioni in chiave difensiva, l'esercizio della facoltà di non rispondere ben potrà costituire un elemento apprezzabile come "riscontro" a suo carico (vedi Corte e.d.u., 8 febbraio 1996, Murray c. [OSCURATO:PERSONA]; Corte e.d.u., 6 giugno 2000, Averi!! c. [OSCURATO:PERSONA]).Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto all' affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia dell'imputato il quale ha concluso per l' accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 29/06/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze in data 18/12/2015, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di ricettazione di una carta di identità e confermava l'affermazione della responsabilità dello stesso quanto al reato di ricettazione di una autovettura provento di furto, rideterminando il trattamento sanzionatorio.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione tramite il difensore di fiducia sulla base di un unico motivo deducendo vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato. Lamenta che la corte di appello, nell' aderire acriticamente alla sentenza di primo grado senza tenere conto dei rilievi di cui all' atto di appello, aveva riconosciuto la penale responsabilità del ricorrente laddove i complessivi elementi di prova raccolti, privi in sè di rilievo alcuno, non consentivano in alcun modo di ritenere dimostrata la condotta contestata specie sotto il profilo dell'elemento psicologico. Osserva che la corte territoriale non aveva considerato che l' imputato aveva offerto una ricostruzione alternativa della vicenda e che del tutto erroneamente aveva valorizzato quale indice sintomatico della sua colpevolezza l' assenza nel corso del processo dell' imputato ed il suo silenzio non considerando che trattavasi di una mera strategia difensiva che non poteva operare in danno del ricorrente, risultando altrimenti violato il disposto di cui all' art. 6 par. 2 CEDU e che l' onere della prova doveva gravare sull' accusa. 3. Il ricorso è inammissibile stante la manifesta infondatezza delle censure proposte. Osserva la Corte che tali censure vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. La corte territoriale ha, invero, riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione poiché sulla scorta delle complessive emergenze processuale risultava accertato che lo stesso aveva avuto la disponibilità di una autovettura di provenienza furtiva non fornendo alcuna plausibile giustificazione in ordine a tale disponibilità; in tal modo, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, rv 236914). Né appare condivisibile l'affermazione del ricorrente secondo cui la corte territoriale, nell' evidenziare che l' imputato non aveva fornito una spiegazione persuasiva in ordine agli elementi a suo carico, aveva del tutto illegittimamente operato una inversione dell' onere della prova non considerando il suo diritto " a non rispondere". La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Sez. 2^, n. 22651 del 21/04/2010 Rv. 247426). Peraltro in molte decisioni la stessa Corte europea risulta essersi anche preoccupata di definire i limiti del diritto al silenzio. Più precisamente, lo ius tacencli, pur essendo al centro della nozione di processo equo, non è espressione di un diritto assoluto. Una condanna, come si è visto, non può fondarsi esclusivamente o essenzialmente sul silenzio dell'imputato, ma non è esclusa la configurabilità di situazioni in cui la mancata risposta può indirettamente nuocere all'imputato. Difatti, secondo la Corte di Strasburgo, qualora lo svolgimento del processo abbia evidenziato un quadro probatorio sfavorevole all'imputato, che già dimostri sufficientemente la colpevolezza, tale comunque da esigergli concretamente di dare spiegazioni in chiave difensiva, l'esercizio della facoltà di non rispondere ben potrà costituire un elemento apprezzabile come "riscontro" a suo carico (vedi Corte e.d.u., 8 febbraio 1996, Murray c. [OSCURATO:PERSONA]; Corte e.d.u., 6 giugno 2000, Averi!! c. [OSCURATO:PERSONA]).Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto all' affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il
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