Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 650/2022
ECLI:EU:C:2022:876
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0651
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 10 novembre 2022 (
1
)
Causa C‑651/21
М. Ya. M.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Diritto delle successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 13 – Dichiarazione di rinuncia a un’eredità resa da un erede nello Stato membro della propria residenza abituale – Ulteriore iscrizione, su istanza di un altro erede, di tale dichiarazione presso l’organo giurisdizionale di un altro Stato membro»
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 (
2
). Il giudice del rinvio è investito della domanda di un erede diretta ad ottenere l’iscrizione della dichiarazione di rinuncia all’eredità resa da un altro erede dinanzi al giudice di un diverso Stato membro in cui quest’ultimo erede ha la propria residenza abituale.
2.
Nelle presenti conclusioni proporrò alla Corte di decidere che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 non osta alla citata domanda di iscrizione.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3.
Gli articoli 4 e 13 del regolamento n. 650/2012 sono contenuti nel capo II di quest’ultimo, intitolato «Competenza».
4.
Ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Competenza generale»:
«Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte».
5.
L’articolo 13 di detto regolamento, intitolato «Accettazione o rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima», è così formulato:
«Oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale».
6.
Gli articoli 21 e 22 del medesimo regolamento sono contenuti nel capo III di quest’ultimo, intitolato «Legge applicabile».
7.
L’articolo 21 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Criterio generale», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte».
8.
L’articolo 22 di tale regolamento, intitolato «Scelta di legge», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte».
Diritto bulgaro
Legge sulle successioni
9.
Lo zakon za nasledstvo (legge sulle successioni) (DV n. 22, del 29 gennaio 1949), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulle successioni»), all’articolo 48 prevede che l’eredità si acquista per accettazione e che l’accettazione diviene efficace a decorrere dall’apertura della successione.
10.
Ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, di tale legge, l’accettazione può essere effettuata mediante dichiarazione scritta resa al Rayonen sad (Tribunale distrettuale) del distretto in cui si è aperta la successione e, in tal caso, l’accettazione è iscritta in un registro ad hoc.
11.
L’articolo 51, paragrafo 1, di detta legge prevede che, su istanza di qualsiasi interessato, il Rayonen sad (Tribunale distrettuale) fissa per il chiamato all’eredità, previa convocazione di quest’ultimo, un termine per la dichiarazione di accettazione dell’eredità o di rinuncia ad essa. Qualora sia intentata un’azione giudiziaria contro l’erede, tale termine è determinato dal giudice investito della controversia. L’articolo 51, paragrafo 2, della medesima legge stabilisce che l’erede, se non risponde entro il termine impartito, perde il diritto di accettare l’eredità. Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, della legge sulle successioni, la dichiarazione dell’erede è iscritta nel registro di cui all’articolo 49, paragrafo 1, di quest’ultima.
12.
In forza dell’articolo 52 di tale legge, la rinuncia all’eredità è effettuata secondo le modalità previste all’articolo 49, paragrafo 1; essa è iscritta secondo le medesime modalità.
Codice di procedura civile
13.
L’articolo 26, paragrafo 1, del Grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile) (DV n. 59, del 20 luglio 2007), nella versione applicabile al procedimento principale, stabilisce che le parti del procedimento civile sono le persone a nome delle quali e contro le quali si svolge la causa. L’articolo 26, paragrafo 2, di tale codice prevede che, tranne nei casi previsti dalla legge, nessuno può far valere in nome proprio dinanzi ad un giudice i diritti altrui.
14.
Ai sensi dell’articolo 531, paragrafo 1, di detto codice, il procedimento non contenzioso è instaurato su istanza dell’interessato.
15.
L’articolo 532 del medesimo codice stabilisce che la domanda è esaminata in camera di consiglio, salvo che il giudice ritenga necessario, ai fini della corretta definizione della causa, esaminarla in pubblica udienza.
16.
Conformemente all’articolo 533 del codice di procedura civile, il giudice è tenuto a verificare d’ufficio se ricorrano le condizioni per l’adozione della decisione richiesta. Detto giudice può, d’ufficio, acquisire prove e prendere in considerazione fatti non menzionati dal richiedente.
Statuto dell’amministrazione giudiziaria
17.
[OSCURATO:PERSONA] za administratsiata v sadilishtata (Statuto dell’amministrazione giudiziaria) (DV n. 68, del 22 agosto 2017), nella versione applicabile al procedimento principale, all’articolo 39, paragrafo 1, contiene l’elenco dei registri tenuti presso la cancelleria, su supporto elettronico e/o cartaceo, tra i quali rientra il «registro delle accettazioni di eredità e delle rinunce ad eredità».
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
18.
M. Ya. M. (in prosieguo: il «ricorrente»), cittadino bulgaro, dichiara di essere l’erede di sua nonna, M. T. G., cittadina bulgara deceduta in Grecia il 29 marzo 2019.
19.
Il ricorrente ha presentato al giudice del rinvio, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), una domanda diretta ad ottenere l’iscrizione nel registro della dichiarazione di rinuncia resa dal coniuge della defunta, cittadino greco. Quest’ultimo ha prodotto un certificato successorio redatto dalle autorità bulgare secondo il quale la defunta ha lasciato quali eredi il suo coniuge, sua figlia e il ricorrente (suo nipote).
20.
Nell’ambito di tale procedimento, il ricorrente ha prodotto un processo verbale redatto dall’[OSCURATO:PERSONA] (giudice di pace di Atene, Grecia) dal quale risulta che il coniuge della defunta si è presentato dinanzi a tale giudice il 28 giugno 2019 e ha dichiarato di rinunciare alla sua eredità. Peraltro, secondo le affermazioni contenute nella sua domanda, il coniuge della defunta avrebbe dichiarato che quest’ultima aveva vissuto da ultimo in Grecia.
21.
Il ricorrente non agisce quale mandatario del coniuge della defunta, ma dichiara di avere interesse all’iscrizione della rinuncia in qualità di erede di pari grado, il che comporterebbe l’accrescimento della sua quota ereditaria.
22.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio afferma di non essere in grado di raccogliere informazioni a proposito dell’ultima residenza abituale della defunta prima di aver accertato la propria competenza ai fini dell’iscrizione di una dichiarazione di rinuncia resa dinanzi al giudice del luogo di residenza abituale dell’erede rinunciante.
23.
Tale giudice si chiede infatti se occorra iscrivere una dichiarazione di rinuncia resa dinanzi al giudice generalmente competente a statuire sulle questioni in materia di successione, dal momento che tale dichiarazione è stata registrata dall’organo giurisdizionale competente, conformemente all’articolo 13 del regolamento n. 650/2012. Inoltre, detto giudice nutre dubbi riguardo alla possibilità di iscrivere la rinuncia all’eredità di uno degli eredi, su richiesta di un altro erede.
24.
Il giudice del rinvio considera che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 può causare un conflitto di giurisdizione in quanto, in base alle disposizioni generali di tale regolamento, la competenza è determinata dal luogo di residenza abituale del de cuius e non da quello dell’erede. Sebbene il giudice competente a pronunciarsi sulla successione sia in linea di principio quello dell’ultima residenza abituale del de cuius, sarebbe tuttavia possibile che detto giudice non sia a conoscenza dell’iscrizione di dichiarazioni di rinuncia o accettazione rese dinanzi ad un giudice del luogo di residenza abituale degli eredi.
25.
A suo avviso, pertanto, il regolamento n. 650/2012 crea una lacuna giuridica prevedendo una competenza concorrente (o cumulativa) di giudici di Stati differenti, ossia quella del giudice dell’ultima residenza abituale del de cuius e quella del giudice della residenza abituale degli eredi. Tuttavia, il regolamento in parola non imporrebbe a quest’ultimo giudice l’obbligo di informare il giudice in linea di principio competente delle dichiarazioni di rinuncia o accettazione effettuate.
26.
Il giudice del rinvio afferma che l’assenza di un simile obbligo informativo non corrisponde alla concezione del legislatore bulgaro e della giurisprudenza nazionale, secondo cui tutte le dichiarazioni di accettazione di un’eredità o di rinuncia ad essa sono concentrate in un medesimo luogo e in un solo registro giudiziario, a partire dal quale possono essere effettuate le corrispondenti ricerche. Tale concezione servirebbe a garantire la certezza del diritto, che discenderebbe dalla possibilità di conservare tutte le informazioni relative alle accettazioni dell’eredità o alle rinunce ad essa in un medesimo luogo, obiettivo enunciato anche al considerando 23 del regolamento n. 650/2012.
27.
Atteso che un siffatto obbligo informativo non è espressamente previsto dal regolamento n. 650/2012, il giudice del rinvio si interroga sulla natura del procedimento di cui è investito. Il ricorrente non chiede l’iscrizione della propria rinuncia all’eredità della de cuius, bensì l’iscrizione della dichiarazione di rinuncia di uno degli altri eredi. Orbene, una simile procedura non sarebbe prevista dalla normativa bulgara. Il principio secondo il quale ciascuno difende esso stesso i propri diritti dinanzi al giudice non permetterebbe di far iscrivere le altrui dichiarazioni nel registro delle accettazioni di eredità o delle rinunce ad esse.
28.
Il giudice del rinvio si chiede pertanto, in primo luogo, se l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 vieti implicitamente che la rinuncia a un’eredità effettuata nello Stato di residenza abituale dell’erede sia iscritta una seconda volta da un tribunale di un altro Stato membro in cui si afferma che si trovasse la residenza abituale del de cuius. Risulta che l’iscrizione di due dichiarazioni di segno differente, ossia una dichiarazione di rinuncia e una dichiarazione di accettazione, non dev’essere consentita, al fine di garantire che non possano essere trascritte dichiarazioni contraddittorie. Nondimeno, il fatto di violare il regime giuridico bulgaro, secondo il quale tutte le dichiarazioni di accettazione dell’eredità e di rinuncia a quest’ultima sono iscritte nel medesimo luogo, non sembra conforme alla ratio del principio di certezza del diritto, principio fondamentale del diritto dell’Unione.
29.
In proposito, il giudice del rinvio dichiara di propendere per la soluzione consistente nell’autorizzare l’iscrizione di più rinunce all’eredità in più paesi. Detto giudice afferma che una simile soluzione non lederebbe in maniera grave la certezza del diritto in quanto, da un lato, gli ordinamenti giuridici degli Stati membri prevedono norme che disciplinano il modus operandi in presenza di più dichiarazioni successive di accettazione dell’eredità o di rinuncia ad essa e, dall’altro lato, in caso di contenzioso successorio, il tribunale investito di una domanda può valutare gli effetti giuridici di tali dichiarazioni, in base alle date in cui sono state rese.
30.
In caso di risposta negativa alla prima questione, il giudice del rinvio si chiede, in secondo luogo, chi possa agire in qualità di richiedente una siffatta iscrizione. Tale punto sarebbe importante, in quanto il diritto processuale bulgaro non prevede la possibilità di far trascrivere dinanzi ad un tribunale bulgaro un’accettazione dell’eredità o una rinuncia ad essa qualora vi sia già stata un’iscrizione in un altro Stato membro. Tale dichiarazione potrebbe essere resa soltanto dall’erede in persona. Si porrebbe pertanto la questione se un erede possa chiedere nel presunto Stato di residenza abituale del de cuius la trascrizione della rinuncia fatta da un altro erede e iscritta nello Stato di residenza abituale di quest’ultimo, allorché ciò non è espressamente previsto nel primo Stato.
31.
Secondo il giudice del rinvio, un’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 effettiva e conforme all’obiettivo di tale disposizione, come enunciato al considerando 32 di quest’ultimo, in base al quale l’accettazione o la rinuncia non dovrebbe costringere l’erede a recarsi nello Stato di residenza abituale del de cuius o a nominare un mandatario ad litem in detto Stato, impone che ciascun erede possa chiedere la trascrizione di una rinuncia all’eredità precedentemente effettuata in un altro Stato membro. Nel caso di specie, ciò consentirebbe di escludere l’applicazione del diritto processuale bulgaro, tenuto conto della necessità di derogare al principio di autonomia processuale degli Stati membri all’interno dell’Unione al fine di garantire l’applicazione effettiva della norma in parola.
32.
Per contro, se l’iscrizione della rinuncia di un erede fosse possibile sia nello Stato della sua residenza abituale sia nel luogo di residenza abituale del de cuius alla data del suo decesso, ma ciò unicamente a condizione che l’erede rinunciante ne faccia personalmente richiesta, tale situazione avrebbe l’effetto di privare del suo contenuto essenziale l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012.
33.
Il giudice del rinvio aggiunge, al riguardo, che il regolamento n. 650/2012 presenta una lacuna, dal momento che non contiene alcun obbligo per il giudice, competente solo per l’iscrizione della rinuncia all’eredità da parte degli eredi, di trasmettere la sua decisione giudiziale al giudice competente in generale a decidere sulla successione. Pertanto, al fine di prevenire conflitti tra eredi, ma anche affinché la volontà dell’erede rinunciante che sia stata oggetto di iscrizione sia rispettata, occorrerebbe che ciascun erede fosse autorizzato a trascrivere tale volontà nei registri del luogo dell’ultima residenza abituale del de cuius.
34.
Ciò premesso, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia), con decisione del 25 ottobre 2021, pervenuta in cancelleria in pari data, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 13 del [regolamento n. 650/2012] in combinato disposto con il principio della tutela della certezza del diritto debba essere interpretato nel senso che osta a che – dopo che un erede ha già fatto iscrivere, presso il giudice dello Stato in cui egli ha la propria residenza abituale, l’accettazione o la rinuncia all’eredità di un de cuius che, al momento del decesso, aveva la propria residenza abituale in un altro Stato dell’Unione europea – sia presentata in quest’ultimo Stato un’ulteriore istanza di iscrizione dell’intervenuta rinuncia o accettazione dell’eredità.
2)
Ove, in risposta alla prima questione, si riconosca l’ammissibilità di un’ulteriore iscrizione: se l’articolo 13 del [regolamento n. 650/2012] in combinato disposto con i principi della tutela della certezza del diritto e dell’applicazione efficace del diritto dell’Unione e con l’obbligo di cooperazione degli Stati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, [TUE], debbano essere interpretati nel senso che ammettono l’istanza di registrazione della rinuncia all’eredità di un comune de cuius dichiarata da un erede nello Stato in cui ha la propria residenza abituale e presentata da un altro erede che risiede nello Stato in cui il de cuius aveva la propria residenza abituale al momento della morte, a prescindere dal fatto che il diritto processuale di quest’ultimo Stato non prevede la possibilità di iscrivere la rinuncia all’eredità a nome di terzi».
35.
[OSCURATO:PERSONA] europea ha presentato osservazioni scritte.
[OSCURATO:PERSONA] preliminari
36.
In primo luogo, si deve sottolineare, come segnalato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni, che, nel caso di specie, non è possibile individuare con certezza lo Stato membro i cui giudici sono competenti a decidere sulle questioni connesse alla successione della defunta. Orbene il giudice del rinvio deve risolvere in un primo tempo tale questione.
37.
L’ultima residenza abituale della defunta, secondo le dichiarazioni del suo coniuge, si trovava in Grecia. Ciò implicherebbe la competenza dei giudici greci a decidere sull’intera successione (
3
), e, in linea di principio, la legge applicabile sarebbe la legge greca (
4
), a meno che la defunta abbia scelto quale legge applicabile alla successione la legge dello Stato di cui aveva la cittadinanza, ossia la legge bulgara (
5
).
38.
Il giudice del rinvio dichiara di non essere in grado di raccogliere informazioni in proposito prima di aver accertato la propria competenza ai fini dell’iscrizione di una dichiarazione di rinuncia resa dinanzi al giudice del luogo di residenza abituale dell’erede rinunciante.
39.
Tale situazione di partenza è poco chiara: se risultasse che l’ultima residenza abituale della defunta si trovava effettivamente in Grecia, ciò significherebbe che il giudice del rinvio non è competente, in forza dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, a decidere su tutte le questioni relative alla successione. Tale competenza spetterebbe ai giudici greci e il giudice del rinvio sarebbe competente unicamente a ricevere una dichiarazione, conformemente all’articolo 13 del regolamento in parola. Di conseguenza, le questioni sollevate dal giudice del rinvio sarebbero irricevibili.
40.
Al giudice del rinvio spetta dunque verificare anzitutto dove la defunta avesse la propria residenza abituale prima di porsi le questioni rivolte alla Corte. Soltanto in un secondo tempo il giudice del rinvio, qualora abbia concluso di essere competente a decidere sulla successione, potrà porsi le questioni rivolte alla Corte.
41.
In secondo luogo, occorre richiamare l’attenzione del giudice del rinvio sul suo obbligo di accettare un atto pubblico in forza dell’articolo 59 del regolamento n. 650/2012, considerato che la dichiarazione di rinuncia del marito della defunta resa dinanzi al giudice (greco) della sua residenza abituale potrebbe costituire un atto pubblico ai sensi della citata disposizione. Qualora il giudice pervenisse alla conclusione di essere in condizione di accettare tale dichiarazione in forza dell’articolo 59 del regolamento n. 650/2012, le questioni sollevate potrebbero risultare prive di fondamento.
42.
Fatte salve tali osservazioni preliminari, propongo alla Corte di rispondere alle questioni del giudice del rinvio. In ogni caso, occorrerebbe ricordare a quest’ultimo che tali questioni sono ricevibili soltanto nella misura in cui esso è competente a decidere sulla successione. Eventuali disposizioni di diritto nazionale che impedissero l’esame da parte del giudice del rinvio della propria competenza a statuire sulla successione sarebbero contrarie al regolamento n. 650/2012 e dovrebbero essere disapplicate dal giudice del rinvio.
Sulla prima questione pregiudiziale
43.
Con la prima questione, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 osti a che, quando un erede ha fatto iscrivere presso un tribunale dello Stato membro della propria residenza abituale l’accettazione o la rinuncia all’eredità di un de cuius che, alla data del suo decesso, aveva la propria residenza abituale in un altro Stato membro, un altro erede possa chiedere un’ulteriore iscrizione, in quest’ultimo Stato, di tale rinuncia o accettazione.
44.
In forza dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione (nell’ipotesi di cui alle presenti conclusioni: il giudice bulgaro), gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione (nell’ipotesi di cui alle presenti conclusioni: la legge bulgara), può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione concernente in particolare la rinuncia all’eredità sono competenti a ricevere tale dichiarazione quando, in base alla legge di tale Stato membro, detta dichiarazione può essere resa dinanzi ad un organo giurisdizionale.
45.
Ricordo che la defunta ha lasciato quali eredi il suo coniuge, cittadino greco, sua figlia e il ricorrente (suo nipote). Il coniuge ha reso una dichiarazione di rinuncia all’eredità in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 dinanzi ad un giudice dello Stato membro della sua residenza abituale, ossia un giudice greco. Si presume che tale dichiarazione sia valida. La questione del giudice del rinvio, dunque, ha ad oggetto non già la validità di tale dichiarazione (
6
), ma la possibilità, per il ricorrente, di far iscrivere detta rinuncia dinanzi al giudice del rinvio.
46.
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, le esigenze inerenti sia all’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia al principio di uguaglianza comportano che una disposizione di diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, deve di regola essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del suo contesto e dell’obiettivo perseguito dalla normativa in parola (
7
).
47.
L’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 attribuisce la competenza a ricevere una dichiarazione di rinuncia tanto all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione quanto all’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale di un erede. Si tratta di una competenza internazionale complementare che deroga al sistema istituito dagli articoli da 4 a 11 di tale regolamento (
8
). Secondo le parole della Corte, si tratta di una competenza di «portata limitata» (
9
). La disposizione in parola mira a semplificare le formalità a carico degli eredi e dei legatari, in deroga alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 4 a 11 di tale regolamento (
10
).
48.
La prima questione del giudice del rinvio mira dunque a stabilire gli effetti della dichiarazione di rinuncia resa, in Grecia, dal coniuge della defunta. In proposito, tale giudice sottolinea che il regolamento n. 650/2012 non impone al giudice dinanzi al quale è resa una dichiarazione di rinuncia l’obbligo di informare il giudice in linea di principio competente dell’esistenza di detta dichiarazione. Esso constata la presenza di una «lacuna giuridica» in proposito.
49.
Si deve rilevare che, nelle sue disposizioni (precettive), il regolamento n. 650/2012 nulla dice riguardo alle modalità di trasmissione di una dichiarazione resa in forza del suo articolo 13 all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione. L’unica indicazione si trova nel considerando 32 di tale regolamento, secondo il quale «[d]ovrebbero essere le stesse persone che scelgono di avvalersi della possibilità di rendere dichiarazioni nello Stato membro di residenza abituale a informare l’organo giurisdizionale o l’autorità che si occupa o si occuperà della successione dell’esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla legge applicabile alla successione».
50.
Secondo il citato considerando, che, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], ovviamente non ha valore giuridico autonomo (
11
), non compete dunque ad un giudice, bensì all’interessato informare l’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione dell’esistenza di una simile dichiarazione. Il regolamento n. 650/2012 sembra pertanto «privatizzare» la trasmissione di una siffatta informazione (
12
).
51.
La Corte stessa ha già rilevato che né l’articolo 13 né l’articolo 28 del regolamento n. 650/2012 prevedono alcuna procedura di trasmissione di siffatte dichiarazioni dall’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede che rinuncia all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione (
13
).
52.
Nel caso di specie, supponendo che il giudice del rinvio sia il giudice competente a decidere sulla successione e che la dichiarazione di rinuncia del 28 giugno 2019 sia stata resa nella buona e debita forma secondo i requisiti della legge greca, la
modalità
con cui l’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione prende conoscenza dell’esistenza di una simile dichiarazione non è un fattore decisivo. L’importante è che tale giudice prenda effettivamente conoscenza di una siffatta dichiarazione.
53.
Tale constatazione non cambia a causa delle particolarità del diritto bulgaro menzionate dal giudice del rinvio.
54.
In proposito, laddove il giudice del rinvio dichiara che l’assenza di un simile obbligo informativo per il giudice che ha ricevuto la dichiarazione di rinuncia sarebbe in contrasto con la concezione del legislatore bulgaro e della giurisprudenza nazionale, secondo la quale tutte le dichiarazioni di accettazione di un’eredità o di rinuncia ad essa sono raggruppate nel medesimo luogo e in un solo registro giudiziario, a partire dal quale potrebbero essere svolte le corrispondenti ricerche, si deve constatare che si tratta di una problematica interna all’ordinamento giuridico bulgaro. Occorre ricordare che compete ai giudici bulgari, incluso il giudice del rinvio, garantire il pieno effetto utile delle disposizioni del regolamento n. 650/2012. In altre parole, se, come ho appena dimostrato, detto regolamento non prevede un obbligo informativo per il giudice che ha ricevuto la dichiarazione di rinuncia, la normativa bulgara non può contenere disposizioni contrastanti con tale scelta del legislatore.
55.
Propongo dunque di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 non osta a che, qualora un erede abbia fatto iscrivere presso un tribunale dello Stato membro della sua residenza abituale una dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità di un de cuius che alla data del suo decesso aveva la propria residenza abituale in un altro Stato membro, un altro erede possa successivamente chiedere l’iscrizione di tale dichiarazione in quest’ultimo Stato membro.
Sulla seconda questione pregiudiziale
56.
Con la seconda questione, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 osti a che uno dei coeredi, diverso da colui che ha reso la dichiarazione di rinuncia nello Stato membro della propria residenza abituale, possa informare l’organo giurisdizionale competente per la successione dell’esistenza di tale dichiarazione.
57.
Rilevo anzitutto che il considerando 32 del regolamento n. 650/2012 prevede che «[d]ovrebbero essere
le stesse
persone che scelgono di avvalersi della possibilità di rendere dichiarazioni nello Stato membro di residenza abituale a informare l’organo giurisdizionale o l’autorità che si occupa o si occuperà della successione dell’esistenza di tali dichiarazioni» (
14
).
58.
Il citato considerando potrebbe essere interpretato nel senso che compete all’interessato informare personalmente il giudice o l’autorità interessata. Propongo tuttavia una differente lettura. Mi sembra infatti che il legislatore dell’Unione abbia utilizzato il termine «stesse» al fine di distinguere la persona che ha reso la dichiarazione in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 dal giudice dinanzi al quale tale persona ha reso detta dichiarazione – e non la persona che ha reso la dichiarazione da qualsiasi altra persona. Il considerando 32 del regolamento n. 650/2012 mira dunque soprattutto a chiarire che non spetta al giudice dello Stato membro della residenza abituale delle suddette persone informare l’organo giurisdizionale o l’autorità che si occupa o si occuperà della successione dell’esistenza di tali dichiarazioni.
59.
Anche la finalità dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 avvalora una simile interpretazione. Come ho spiegato, il regolamento in parola è volto a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone e ad evitare agli eredi difficoltà a far valere i propri diritti nel contesto di una successione con implicazioni transfrontaliere (
15
). Nella specie, una successione è agevolata se è consentito ad un erede che possa beneficiare di una rinuncia a un’eredità di informare il giudice competente a decidere su tale successione qualora non l’abbia fatto l’erede rinunciante.
60.
Come ho già detto nell’ambito dell’esame della prima questione, sono del parere che tale constatazione non cambi a causa delle particolarità del diritto bulgaro menzionate dal giudice del rinvio.
61.
Al riguardo, laddove il giudice del rinvio dichiara che la normativa bulgara non prevede la possibilità per un erede di chiedere l’iscrizione della dichiarazione di rinuncia di un coerede, si deve rilevare che compete al giudice nazionale garantire il pieno effetto utile dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 accettando la trasmissione di tale dichiarazione da parte di un altro erede. In caso contrario, il diritto processuale nazionale eluderebbe l’interpretazione che, a mio avviso, occorre fare di detta disposizione.
62.
Di conseguenza, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 non osta a che un coerede diverso da colui che ha reso la dichiarazione di rinuncia nello Stato membro della propria residenza abituale possa informare l’organo giurisdizionale competente per la successione dell’esistenza di tale dichiarazione.
Conclusione
63.
Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria) nel modo seguente:
1)
L’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a che, qualora uno degli eredi abbia fatto iscrivere presso un tribunale dello Stato membro della sua residenza abituale una dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità di un de cuius che alla data del suo decesso aveva la propria residenza abituale in un altro Stato membro, un altro erede possa successivamente chiedere l’iscrizione di tale dichiarazione in quest’ultimo Stato membro.
2)
L’articolo 13 del regolamento n. 650/2012,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a che un coerede diverso da colui che ha reso la dichiarazione di rinuncia all’eredità nello Stato membro della propria residenza abituale possa informare l’organo giurisdizionale competente per la successione dell’esistenza di tale dichiarazione.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (
GU 2012, L 201, pag. 107
).
(
3
) V. articolo 4 del regolamento n. 650/2012.
(
4
) V. articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012.
(
5
) V. articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012.
(
6
) Sulla nozione di validità, v. le mie conclusioni nella causa T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità) (
C‑617/20
,
EU:C:2022:49
, paragrafi da
40
a
44
).
(
7
) V. sentenze del 1o marzo 2018, Mahnkopf (
C‑558/16
,
EU:C:2018:138
, punto
32
), del 9 settembre 2021, UM (Contratto traslativo di proprietà mortis causa) (
C‑277/20
,
EU:C:2021:708
, punto
29
) e del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità) (
C‑617/20
,
EU:C:2022:426
).
(
8
) V. Wautelet, P., in Bonomi, A., Wautelet, P.,
Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement (UE) n
.
650/2012 du 4 juillet 2012
, 2
a
ed., Bruylant, Bruxelles, 2016, articolo 13, punto 5.
(
9
) V. sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità) (
C‑617/20
,
EU:C:2022:426
, punto
44
).
(
10
) V. sentenza del 21 giugno 2018, Oberle (
C‑20/17
,
EU:C:2018:485
, punto
42
). V., altresì, sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità) (
C‑617/20
,
EU:C:2022:426
, punto
41
).
(
11
) Nell’ordinamento giuridico dell’Unione, i considerando sono descrittivi e non hanno natura precettiva. Peraltro, la questione del loro valore giuridico non sorge normalmente per il semplice motivo che, di solito, essi si riflettono nelle disposizioni di un testo regolamentare. Una buona prassi legislativa da parte delle istituzioni dell’Unione tende infatti a puntare a una situazione in cui i considerando forniscono un quadro fattuale alle disposizioni di un testo giuridico. V., altresì, le mie conclusioni nelle cause riunite X e Visser (
C‑360/15 e C‑31/16
,
EU:C:2017:397
, paragrafo
132
e segg.).
(
12
) Ciò detto, non si tratta di un obbligo giuridico in capo all’interessato e l’assenza di una simile trasmissione (dell’informazione) è priva di conseguenze giuridiche. V., in tal senso, Dutta, A., in Säcker, F.K., Rixecker, R., Oetker, H., Bimberg, B. (a cura di),
[OSCURATO:PERSONA] zum BGB
, vol. 12, 8
a
ed., C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2020, articolo 13 EuErbVO, punto 13.
(
13
) V. sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità) (
C‑617/20
,
EU:C:2022:426
, punto
47
). Va inoltre ricordato che nella presente causa non è in questione la validità formale di una dichiarazione in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, ma unicamente la modalità con cui è informato il giudice competente a decidere sulla successione.
(
14
) Il corsivo è mio.
(
15
) V. altresì considerando 7 del regolamento n. 650/2012.