CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44259/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03195VG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ABDELGHNI ELHAll ( CUI 00460X0 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02TC4SM ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati loro ascritti. Hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dei predetti imputati, fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa, inidonee a fugare i dubbi sulla partecipazione degli stessi ai reati. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante che la persona offesa avesse dichiarato di non potere riconoscere gli imputati. 2. I ricorsi sono inammissibili. I motivi, formulati nei tre ricorsi, possono essere trattati congiuntamente, afferendo tutti alla ritenuta riconducibilità dei fatti agli imputati. La Corte territoriale, dopo avere affermato che la persona offesa aveva dichiarato di non riconoscere gli imputati, perché era sera e i soggetti erano molti, ha evidenziato che "la circostanza rilevante è che la persona offesa ha immediatamente indicato i soggetti in fuga e la polizia si è immediatamente posta al loro inseguimento, sicché, pur in mancanza di riconoscimento personale, non vi era incertezza sulla commissione dei fatti da parte dei tre imputati". A fronte di tale motivazione, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili, i ricorrenti hanno genericamente sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il P