CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 06044/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Cagliari, con sentenza del 4 Luglio 2019, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all' art. 633 c.p. e Io condannava alla pena pecuniaria di euro 1.500,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando che nel caso in esame andava esclusa la responsabilità dell'imputato, quanto meno ex art. 47 c.p., dal momento lo stesso aveva posto in essere una condotta ritenuta legittima in ragione del rapporto agrario intercorrente con il proprietario del terreno che non aveva cessato nel tempo di dispiegare i suoi effetti.3. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 28 Febbraio 2020, dichiarava l'appello inammissibile, trattandosi di sentenza inappellabile ex art. 37 D. L.vo 274/2000. 4. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in quanto il tribunale non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ma qualificare la stessa quale ricorso per cassazione ex art. 568 comma 5 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva la Corte che, come correttamente rilevato dal difensore, dal momento che l'imputato è stato condannato con la citata sentenza del giudice di pace alla sola pena pecuniaria, trattandosi di provvedimento non appellabile ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 art. 37, comma 1, l'atto di impugnazione, qualificato dalla stessa difesa proponente "appello", doveva essere considerato "ricorso per cassazione", in ossequio al principio di conservazione degli effetti dell'impugnazione fissato nell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen., regola la quale ha carattere generale applicabile a qualunque impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere, in tal senso, annullata. 2. Ciò premesso va rilevato che le censure mosse con l' originario ricorso, da esaminare in questa sede, sono manifestamente infondate, generiche ed attinenti a questioni ed aspetti di puro merito, non sindacabili nel giudizio di legittimità 2.1. Occorre evidenziare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Nella specie il giudice di pace, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria, ha accertato la responsabilità dell'imputato per abusiva occupazione del terreno sito in località "[OSCURATO:PERSONA]" del comune di Gergei di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] non solo in virtù della dichiarazioni della persona offesa ma anche sulla scorta di quanto riscontrato dai carabinieri intervenuti sui luoghi e di quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], chiarendo come la prospettazione alternativa formulata dall' imputato - relativa alla occupazione le gittima del terreno in forza di un regolare rapporto contrattuale - non aveva trovato riscontro alcuno. Parte ricorrente, con la proposta impu gnazione, continua a prospettare la tesi della buona fede dell'imputato in ra gione del protrarsi dell'occupazione in virtù di un valido rapporto agrario prorogato per legge o comunque della sussistenza di un errore di fatto rilevante ex art.47 c.p., finendo per sollecitare - peraltro con censure del tutto generiche che non ci confrontano adeguatamente con le argomentazioni dei giudici di merito - una mera rilettura dei fatti, certamente preclusa in questa sede. Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni della parte ricorrente, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dello Scintu in ordine al reato ascrittogli le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impu gnata e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 Dicembre 2021