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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14343/2026

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rrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura allegata al controricorso;-controricorrente-avversola sentenza n. 3765, pronunciata il 21/05/2024 dalla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio, sezione 4, depositata in data4/6/2024;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 810/2025Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 14343/2026Data pubblicazione 15/05/20261.

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente l’avviso diaccertamento n.

TKF011102245/2017 per la ripresa a tassazione diuna plusvalenza non dichiarata rispetto alla cessione a titolo onerosoin favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. di partecipazioni qualificate delvalore nominale di euro 8.888,73 possedute dal contribuente nellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]La cessione si era conclusa in data 7/3/2013 con atto registrato aln. 3533, serie IT, presso l’Ufficio UT Roma 5 della Direzione ProvincialeII di Roma, al prezzo di euro 1.744.350,00, corrisposto per euro927.850,00 con accollo da parte dell’acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. del debitoche il contribuente aveva nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. per ilfuturo acquisto di una unità immobiliare da realizzare entro il30/11/2014, per euro 300.000,00 già versati e per euro 516.500,00corrisposti alla stesura dell’atto di cessione mediante assegni.L’Ufficio aveva proceduto alla notifica dell’invito a comparire n.TKFI11100466/2017 al fine di attivare il procedimento di accertamentocon adesione in relazione alla plusvalenza accertabile per l’annod’imposta 2013 pari ad euro 320.588,38; nel corso del tentativo diadesione il contribuente aveva rappresentato che era in corso unacontroversia con le società [OSCURATO:SOCIETA]. per la quale vi eranotrattative di conclusione bonaria.

In mancanza di accordo la DirezioneProvinciale di Latina aveva accertato per l’anno di imposta 2013, aisensi dell’art. 38 e 41 bis del d.P.R. 600/1973, un maggior redditoimponibile di euro 320.588,00.2.

Il contribuente, quindi, impugnava il recupero ritenuto illegittimoper l’errato calcolo della plusvalenza con riferimento ai criteri divalutazione della partecipazione ai sensi dell’art. 1, comma 91, della L.224/2007, per l’inesistenza di plusvalenza tassabile a fronte dell’accollodel debito emergente dal contratto preliminare di acquisto che ritenevafosse una permuta, per il mancato conseguimento della plusvalenzaNumero registro generale 810/2025Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 14343/2026Data pubblicazione 15/05/2026per intervenuta risoluzione della ritenuta permuta non essendo stataultimata la costruzione dell’immobile entro il termine contrattualmenteprevisto del 20/11/2014.

L’Agenzia si costituiva in giudizio resistendoal ricorso, ritenendo correttamente individuata la plusvalenza anchealla luce della rivalutazione parziale della quota avvenuta nel 2008,contestando la qualificazione come permuta dell’accollo di una partedel prezzo, evidenziando l’irrilevanza dell’inadempimento del contrattodi vendita, profilo quest’ultimo che avrebbe potuto essere preso inconsiderazione quanto alla restituzione del relativo prezzo oggettodell’accollo che il contribuente aveva già ricevuto come risultava all’attodi citazione dinanzi al Tribunale di Roma.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.479/04/2020, rigettava il ricorso del contribuente evidenziando,quanto al primo motivo, che l’Agenzia aveva tenuto conto del valoreparzialmente rivalutato della quota secondo i criteri c.d.

Lifo e, quantoal secondo, che l’accollo aveva costituito un modo di estinzione dellapropria obbligazione equiparabile all’adempimento mediantepagamento del prezzo di acquisto e non integrava agli effetti tributarialcuna permuta.3.

Il contribuente impugnava la sentenza insistendo nelleargomentazioni svolte in primo grado, l’Agenzia si costituivaevidenziando la correttezza della decisione e la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 3765/4/2024,accoglieva parzialmente il gravame del contribuente ritenendo chel’accollo integrasse una permuta ai sensi dell’art. 1552 c.c., e cioè ilcontratto che ha ad oggetto il reciproco trasferimento della proprietàdi cose o di altri diritti da un contraente all’altro, e che sullacomponente di prezzo pagata con la permuta l’Agenzia non si potessepretendere l’assoggettamento all’imposta di plusvalenza.Numero registro generale 810/2025Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 14343/2026Data pubblicazione 15/05/20264.

L’Agenzia propone ricorso affidandolo ad un unico motivo.

Ilcontribuente si costituisce con controricorso.5.

Non risultano depositate memorie.Motivi della decisione1.

Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 1273 e dell’art. 1552 c.c., anche in combinato disposto con gliartt. 67 e 68 del d.P.R. 917/1986, per aver la Corte di giustiziatributaria di secondo grado ritenuto per errore esente da tassazione lasomma di euro 927.850,00 quale quota parte del prezzo di cessioneche l’acquirente ha pagato mediante accollo liberatorio di debito,qualificando il contratto come permuta.

Non ricorre, invece, nel caso dispecie la causa negoziale della permuta, essendo pacifico che le partiabbiano pattuito un accollo liberatorio, come espressamente affermatodai contraenti, disciplinato dall’art. 1273, comma 2, c.c., con rilascio aldebitore (contribuente) di ampia quietanza liberatoria dal pagamentodell’intero corrispettivo pari a complessivi euro 927.850,00,pagamento effettivamente eseguito in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., comerisulta dalla richiesta di restituzione formalmente inoltrata.2.

Il motivo è fondato.2.1.

Secondo la giurisprudenza della Corte (Cass. sez. 5, 7/5/2025,n. 11955), in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmenterilevante collegata alla cessione di partecipazioni sociali si realizza almomento della conclusione del contratto, in relazione al quale,pertanto, deve essere individuato il regime di tassazione applicabile,mentre il diverso momento in cui viene percepito il corrispettivo, anchein relazione a vicende successive, determina, sulla base del principio dicassa, il periodo di imposta in cui assoggettare il reddito.Numero registro generale 810/2025Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 14343/2026Data pubblicazione 15/05/20262.2.

Ai fini della configurabilità delle plusvalenze realizzatemediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate insocietà a responsabilità limitata, di cui agli artt. 67 lett. c) e 68 deld.P.R. 917/1968, deve, dunque, darsi rilievo al momento dellaconclusione del contratto avvenuta, nel caso di specie, il 7/03/13,contestualmente al contratto preliminare per l’acquisto di un’unitàimmobiliare.Secondo quanto prospettato negli atti di causa il pagamento delprezzo della cessione pari ad euro 1.744.350,00 veniva eseguito perl’importo di euro 927.850,00 con accollo da parte di [OSCURATO:SOCIETA].(acquirente) del debito che il [OSCURATO:PERSONA] (alienante) aveva nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]. (per il futuro acquisto di una unità immobiliare da realizzareentro il 30/11/2014), mentre la somma di euro 300.000,00 risultavagià pagata e la somma di euro 516.000,00 veniva corrisposta allastesura dell’atto di cessione con assegni.In data 7/3/2013, dunque, veniva stipulata la cessione ecorrisposto il prezzo della cessione con le modalità sopra indicate.La sopravvenienza attiva della cui rilevanza fiscale si controvertenon è il mero accollo di un debito, ma il pagamento dell’intero prezzoper l’operazione di cessione delle partecipazioni societarie ancheaffermano l’esistenza a carico del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della societàSil S.r.l. per l’importo indicato di euro 927.850,00 posto a carico diPonteg s.r.l., con corrispondente plusvalenza per il [OSCURATO:PERSONA] daassoggettare a tassazione.La somma oggetto di accollo, quale modalità di pagamento delcorrispettivo, va computata nella base imponibile sulla quale deveessere calcolata la plusvalenza.All’accollo che, come è noto, rientra nell’ambito delle modificazionidei soggetti del rapporto obbligatorio, corrisponde nel caso di specieNumero registro generale 810/2025Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 14343/2026Data pubblicazione 15/05/2026una plusvalenza tassabile essendosi realizzato il vantaggio economicocorrelato alla cessione di partecipazioni così come conclusa.Il richiamo contenuto nella sentenza impugnata al contratto dipermuta di cui all’art. 1552 c.c. risulta non pertinente; infatti, come ènoto, non si individua nel caso di specie, e cioè nell’ipotesi di cessioneonerosa di partecipazioni societarie, un reciproco trasferimento dellaproprietà di beni o della titolarità di altri diritti.3.

La Corte di giustizia Tributaria di secondo grado non si èconformata a detti principi e, pertanto, la sentenza va cassata, conrinvio al giudice di merito che dovrà provvedere alla rivalutazione deifatti controversi e, quindi, degli elementi presuntivi posti a fondamentodell’accertamento, considerando tassabile la plusvalenza accertata,oltre che alla regolamentazione delle spese anche del giudizio dilegittimità.La Corte di cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 gennaio 2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura allegata al controricorso;-controricorrente-avversola sentenza n. 3765, pronunciata il 21/05/2024 dalla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio, sezione 4, depositata in data4/6/2024;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 810/2025Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 14343/2026Data pubblicazione 15/05/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente l’avviso diaccertamento n. TKF011102245/2017 per la ripresa a tassazione diuna plusvalenza non dichiarata rispetto alla cessione a titolo onerosoin favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. di partecipazioni qualificate delvalore nominale di euro 8.888,73 possedute dal contribuente nellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]La cessione si era conclusa in data 7/3/2013 con atto registrato aln. 3533, serie IT, presso l’Ufficio UT Roma 5 della Direzione ProvincialeII di Roma, al prezzo di euro 1.744.350,00, corrisposto per euro927.850,00 con accollo da parte dell’acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. del debitoche il contribuente aveva nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. per ilfuturo acquisto di una unità immobiliare da realizzare entro il30/11/2014, per euro 300.000,00 già versati e per euro 516.500,00corrisposti alla stesura dell’atto di cessione mediante assegni.L’Ufficio aveva proceduto alla notifica dell’invito a comparire n.TKFI11100466/2017 al fine di attivare il procedimento di accertamentocon adesione in relazione alla plusvalenza accertabile per l’annod’imposta 2013 pari ad euro 320.588,38; nel corso del tentativo diadesione il contribuente aveva rappresentato che era in corso unacontroversia con le società [OSCURATO:SOCIETA]. per la quale vi eranotrattative di conclusione bonaria. In mancanza di accordo la DirezioneProvinciale di Latina aveva accertato per l’anno di imposta 2013, aisensi dell’art. 38 e 41 bis del d.P.R. 600/1973, un maggior redditoimponibile di euro 320.588,00.2. Il contribuente, quindi, impugnava il recupero ritenuto illegittimoper l’errato calcolo della plusvalenza con riferimento ai criteri divalutazione della partecipazione ai sensi dell’art. 1, comma 91, della L.224/2007, per l’inesistenza di plusvalenza tassabile a fronte dell’accollodel debito emergente dal contratto preliminare di acquisto che ritenevafosse una permuta, per il mancato conseguimento della plusvalenzaNumero registro generale 810/2025Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 14343/2026Data pubblicazione 15/05/2026per intervenuta risoluzione della ritenuta permuta non essendo stataultimata la costruzione dell’immobile entro il termine contrattualmenteprevisto del 20/11/2014. L’Agenzia si costituiva in giudizio resistendoal ricorso, ritenendo correttamente individuata la plusvalenza anchealla luce della rivalutazione parziale della quota avvenuta nel 2008,contestando la qualificazione come permuta dell’accollo di una partedel prezzo, evidenziando l’irrilevanza dell’inadempimento del contrattodi vendita, profilo quest’ultimo che avrebbe potuto essere preso inconsiderazione quanto alla restituzione del relativo prezzo oggettodell’accollo che il contribuente aveva già ricevuto come risultava all’attodi citazione dinanzi al Tribunale di Roma.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.479/04/2020, rigettava il ricorso del contribuente evidenziando,quanto al primo motivo, che l’Agenzia aveva tenuto conto del valoreparzialmente rivalutato della quota secondo i criteri c.d. Lifo e, quantoal secondo, che l’accollo aveva costituito un modo di estinzione dellapropria obbligazione equiparabile all’adempimento mediantepagamento del prezzo di acquisto e non integrava agli effetti tributarialcuna permuta.3. Il contribuente impugnava la sentenza insistendo nelleargomentazioni svolte in primo grado, l’Agenzia si costituivaevidenziando la correttezza della decisione e la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 3765/4/2024,accoglieva parzialmente il gravame del contribuente ritenendo chel’accollo integrasse una permuta ai sensi dell’art. 1552 c.c., e cioè ilcontratto che ha ad oggetto il reciproco trasferimento della proprietàdi cose o di altri diritti da un contraente all’altro, e che sullacomponente di prezzo pagata con la permuta l’Agenzia non si potessepretendere l’assoggettamento all’imposta di plusvalenza.Numero registro generale 810/2025Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 14343/2026Data pubblicazione 15/05/20264. L’Agenzia propone ricorso affidandolo ad un unico motivo. Ilcontribuente si costituisce con controricorso.5. Non risultano depositate memorie.Motivi della decisione1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 1273 e dell’art. 1552 c.c., anche in combinato disposto con gliartt. 67 e 68 del d.P.R. 917/1986, per aver la Corte di giustiziatributaria di secondo grado ritenuto per errore esente da tassazione lasomma di euro 927.850,00 quale quota parte del prezzo di cessioneche l’acquirente ha pagato mediante accollo liberatorio di debito,qualificando il contratto come permuta. Non ricorre, invece, nel caso dispecie la causa negoziale della permuta, essendo pacifico che le partiabbiano pattuito un accollo liberatorio, come espressamente affermatodai contraenti, disciplinato dall’art. 1273, comma 2, c.c., con rilascio aldebitore (contribuente) di ampia quietanza liberatoria dal pagamentodell’intero corrispettivo pari a complessivi euro 927.850,00,pagamento effettivamente eseguito in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., comerisulta dalla richiesta di restituzione formalmente inoltrata.2. Il motivo è fondato.2.1. Secondo la giurisprudenza della Corte (Cass. sez. 5, 7/5/2025,n. 11955), in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmenterilevante collegata alla cessione di partecipazioni sociali si realizza almomento della conclusione del contratto, in relazione al quale,pertanto, deve essere individuato il regime di tassazione applicabile,mentre il diverso momento in cui viene percepito il corrispettivo, anchein relazione a vicende successive, determina, sulla base del principio dicassa, il periodo di imposta in cui assoggettare il reddito.Numero registro generale 810/2025Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 14343/2026Data pubblicazione 15/05/20262.2. Ai fini della configurabilità delle plusvalenze realizzatemediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate insocietà a responsabilità limitata, di cui agli artt. 67 lett. c) e 68 deld.P.R. 917/1968, deve, dunque, darsi rilievo al momento dellaconclusione del contratto avvenuta, nel caso di specie, il 7/03/13,contestualmente al contratto preliminare per l’acquisto di un’unitàimmobiliare.Secondo quanto prospettato negli atti di causa il pagamento delprezzo della cessione pari ad euro 1.744.350,00 veniva eseguito perl’importo di euro 927.850,00 con accollo da parte di [OSCURATO:SOCIETA].(acquirente) del debito che il [OSCURATO:PERSONA] (alienante) aveva nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]. (per il futuro acquisto di una unità immobiliare da realizzareentro il 30/11/2014), mentre la somma di euro 300.000,00 risultavagià pagata e la somma di euro 516.000,00 veniva corrisposta allastesura dell’atto di cessione con assegni.In data 7/3/2013, dunque, veniva stipulata la cessione ecorrisposto il prezzo della cessione con le modalità sopra indicate.La sopravvenienza attiva della cui rilevanza fiscale si controvertenon è il mero accollo di un debito, ma il pagamento dell’intero prezzoper l’operazione di cessione delle partecipazioni societarie ancheaffermano l’esistenza a carico del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della societàSil S.r.l. per l’importo indicato di euro 927.850,00 posto a carico diPonteg s.r.l., con corrispondente plusvalenza per il [OSCURATO:PERSONA] daassoggettare a tassazione.La somma oggetto di accollo, quale modalità di pagamento delcorrispettivo, va computata nella base imponibile sulla quale deveessere calcolata la plusvalenza.All’accollo che, come è noto, rientra nell’ambito delle modificazionidei soggetti del rapporto obbligatorio, corrisponde nel caso di specieNumero registro generale 810/2025Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 14343/2026Data pubblicazione 15/05/2026una plusvalenza tassabile essendosi realizzato il vantaggio economicocorrelato alla cessione di partecipazioni così come conclusa.Il richiamo contenuto nella sentenza impugnata al contratto dipermuta di cui all’art. 1552 c.c. risulta non pertinente; infatti, come ènoto, non si individua nel caso di specie, e cioè nell’ipotesi di cessioneonerosa di partecipazioni societarie, un reciproco trasferimento dellaproprietà di beni o della titolarità di altri diritti.3. La Corte di giustizia Tributaria di secondo grado non si èconformata a detti principi e, pertanto, la sentenza va cassata, conrinvio al giudice di merito che dovrà provvedere alla rivalutazione deifatti controversi e, quindi, degli elementi presuntivi posti a fondamentodell’accertamento, considerando tassabile la plusvalenza accertata,oltre che alla regolamentazione delle spese anche del giudizio dilegittimità.La Corte di cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 gennaio 2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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