Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:107
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑376/06)
«Concorrenza – Intese – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito»
1.
Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione
sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità [Statuto della Corte
di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 30-32)
2.
Concorrenza – Regole comunitarie – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri
di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa
detenute al 100% – Società controllata detenuta da una holding – Circostanza non sufficiente a superare la presunzione (Art. 81,
n. 1, CE) (v. punti 47-54, 58)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento
ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 – Raccordi).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese.