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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13841/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 17369/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentatae difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Catania, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) ed [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); [OSCURATO:PERSONA] cautelare – Avverso provvedimento cautelare in materia di acque emesso dal Tribunale ordinario –Ordinanza del TRAP declinatoria della competenza – Regolamento di competenza –Ammissibilità -Esclusione –controricorrenti e ricorrenti incidentali – e contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.

C. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – e contro Comune di Catania, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] (Irsap); –intimato – per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] la Regione Sicilia emessa in data 15 giugno 2022nel procedimento iscritto al n. 1196/2021 R.G; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneralePaola Filippi che chiede che «la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso». [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato il 14 giugno 2021, il [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Catania, la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:SOCIETA]. adirono il Tribunale ordinario di Catania chiedend o ordinarsi in via d’urgenza alla [OSCURATO:SOCIETA]. e/o all’Irsap ( [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA]) e/o al Comune di Catania di far cessare immediatamente lo sversamento a mare delle acque provenienti dal canale d’Arci adottando a tal proposito ogni accorgimento idoneo a salvaguardare l’ambiente marino e la salute dei bagnanti.

Esposero a fondamento che, a monte della zona balneare «Playa» di Catania,era stato realizzato il canale artificiale Arci che convoglia i reflui della zona industriale di Catania sfociando direttamente a mare, in prossimità del lido [OSCURATO:SOCIETA]., con pregiudizio sia per l’attività economica di quest’ultima (titolare della concessione per la gestione dello stabilimento balneare), sia per la salute dei bagnanti e la salubrità dell’ambiente.

2. Con ordinanza in data 23 giugno 2021 il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Catania e di [OSCURATO:PERSONA], accolse la domanda in quanto proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e nei soli confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale, per l’effetto, ordinò di fare cessare immediatamente il versamento a mare delle acque provenienti dal canale Arci.

3. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:SOCIETA]. propose «Ricorso in appello ai sensi dell’art. 141 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775» avanti il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Palermo.

Premessa l’equiparazione ai fini dell’applicabilità dell’art. 141 del r.d. cit. del provvedimento d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. alle azioni possessorie e di nunciazione, come stabilito da Cass.23/11/1991, n. 12594, e la conseguente competenza del T.R.A.P. , ai sensi del terzo comma della detta disposizione, a conoscere del proposto «appello-reclamo», la ricorrente dedusse l’illegittimità e abnormità del provvedimento reclamato attesa l’appartenenza del corso d’acqua Arci al demanio idrico fluviale e la conseguente spettanza della relativa gestione e manutenzione alla relativa autorità amministrativa regionale, oggi l’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.

4. Con ordinanza in data 15 giugno 2022, comunicata il giorno successivo, il T.R.A.P. ha dichiara to « la propria incompetenza funzionale a conoscere del proposto reclamo , compensando integralmente le spese».

Muovendo anch’esso dalla «pacifica equiparazione» ai fini dell’applicabilità dell’art. 141 r.d. cit., del procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. alle azioni possessorie e di nunciazione menzionate dalla norma, il Collegio ha però respinto la conclusione che ne faceva derivare la reclamante ai sensi del terzo comma di quella disposizione, sulla base di una supposta assimilabilità del reclamo all’appello.

Ha infatti osservato che «il reclamo concerne l’àmbito cautelare e che la sua natura di impugnazione a critica illimitata, interamente devolutiva e anche sostitutiva lo distingue dall’appello, sì che l’idea di una presunta sovrapponibilità dei due istituti ai fini dell’applicazione dell’art. 141, comma terzo, r.d. cit. non si sostiene in forza di connotati strutturali o caratteriali delle figure a confronto, né è ricavabile dalla giurisprudenza evocata nell’atto introduttivo (i.e.: Cass. n. 1716/1995 e n. 2592/1997), dacché afferente alla diversa fattispecie dell’appello avverso la sentenza del pretore che abbia pronunziato su un'azione di nunciazione avente ad oggetto una materia devoluta al tribunale regionale delle acque pubbliche (in tal senso vedasi anche la motivazione di Cass.

S.U. 1733/2003)».

«Nella materia delle acque— ha osservato ancora in motivazione —vale, piuttosto, il principio dell’applicazione delle norme del codice di procedura civile sia per le azioni possessorie previste dall’art. 141 r.d. cit., sia per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del Titolo IV del predetto testo unico (v. artt. 207 e 208 r.d . cit.), dimodoché, in difetto di un’espressa disposizione derogatoria del regime giuridico ordinario del giudizio di reclamo cautelare (arg. da Cass. n. 16091/2009), deve sì ammettersi la proposizione del reclamo avverso l’ordinanza pretorile (oggi del Tribunale) emessa in sede cautelare a tenore dell’art. 141, secondo comma, r.d. cit., ma radicando in capo al collegio del Tribunale ordinario la competenza a conoscere della successiva fase di reclamo, in conformità al disposto del secondo comma dell'art. 669-terdeciesc.p.c. (non esplicitamente derogato dalla normativa di settore) e in piena coerenza con la ratio sottesa all’art. 141 cit., che è quella di individuare il giudice della cautela (anche seconcessa in sede di reclamo) secondo un criterio di prossimità, per poi configurare il TRAP quale giudice di appello avverso le sole sentenze emesse all'esito della fase di merito (cd. possessorio o cautelare).

«La soluzione opposta condurrebbe, d’altronde, ad esiti peculiari, perché finirebbe col consentire che il giudice del reclamo possa coincidere col giudice di appello, con la singolarità che il provvedimento interinale adottato dal giudice specializzato (all’esito del reclamo)possa venire caducato dalla pronuncia di merito di primo grado (del giudice più prossimo), la quale a sua volta andrebbe sindacata dal giudice del reclamo, questa volta nella veste di giudice di merito di secondo grado».

5. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:SOCIETA]. propon e regolamento di competenza.

Vi resistono [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] depositando unico controricorso, con il quale propongono anche ricorso incidentale affinché la competenza del Tribunale ordinario venga affermata, in subordine, per altre ragioni non consideratedal T.R.A.P. perché rimaste assorbite.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Catania depositano a loro volta controricorsi.

L’[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] (Irsap) è rimasto intimato.

6. Dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale.

Il P.M. ha concluso per l’inammissibilità del regolamento.

La ricorrente e il Comune di Catania hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’illustrazione del ricorso si articola in tre paragrafi.

Nel primo sono esposte le argomentazioni a fondamento del proposto regolamento, ossia le ragioni della affermata sussistenza della competenza funzionale del T.R.A.P. nel caso de quo .

Il secondo è diretto invece solo a sostenere l’ammissibilità del regolamento , mentre il terzo si risolve nella sollecitazione, in subordine, per il caso di ritenuta inammissibilità del regolamento, di una pronuncia che dirima la questione posta, con l’enunciazione di un principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 cod. proc. civ..

2. A fondamento dell’istanza di regolamento [OSCURATO:SOCIETA]. deduce «violazione e falsa applicazione della norma sulla competenza speciale del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 141, terzo comma, r.d. 1775/1933, falsa ed errata applicazione dell’art. 208 del medesimo Regio Decreto e degli artt. 669-terdecies e 669-quaterdeciesc.p.c.».

Questi, in sintesi,gli argomenti: a) il giudice ordinario (una volta Pretore, oggi Tribunale monocratico) quale giudice di prossimità ha competenza ai sensi dell’art. 141, secondo comma, r.d . cit. soltanto per le misure possessorie e/o cautelari; u na volta emesso il provvedimento cautelare, il tribunale ordinario non può entrare nel merito della controversia che rimane esclusivamente demandato alla competenza del giudice specializzato TRAP; b) contrariamente a quanto sostenuto dal TRAP, la normativa di settore, e cioè il [OSCURATO:PERSONA] sulle Acqu e, non avrebbe mai potuto contenere alcuna deroga alla disciplina sul reclamo cautelare uniforme poiché quest’ultima è stata introdotta nel 1990, mentre la prima è risalente al 1933; c) non è la disciplina speciale a derogare quella ordinaria, ma è proprio la novella del 1990 che limita la sua applicazione ai procedimenti ed alle leggi speciali che siano con essa compatibili (art. 669-quaterdecies cod. proc. civ.); ai sensi dell’art. 208 r.d. cit. la compatibilità delle norme del Codice di procedura civile (il riferimento era allora ovviamente al codice del 1865) sussiste, in quanto applicabili, (solo) «per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo (titolo IV in materia di contenzioso)»; nel caso di specie esiste nelr.d. una specifica previsione regolativa ed è data dal terzo comma dell’art. 141; d) diversamente da quanto affermato nell’ordinanza, la presenza dell’espressione «appello» nel testo del terzocomma dell’art. 141 r.d. cit. non equivale alla rappresentazione di un mezzo di impugnazione che si contrapponga al reclamo; la ratio della norma speciale, al contrario, è quella di garantire la competenza del TRAP nelle materie allo stesso riservate, anche rispetto a provvedimenti emessi in primo grado dal giudice ordinario; e) tale previsione si correla necessariamente al contesto regolato dal codice del 1865; questo prevedeva che l’assunzione dei provvedimenti interinali e conservativi, tra cui quelli assunti a seguito di giudizio possessorio o di nunciazione, seguisse il rito c.d. sommario che si concludeva con una sentenza impugnabile davanti al giudice superiore; la sentenza del Pretore era quindi impugnabile davanti al Tribunale; in tale contesto, il legislatore del [OSCURATO:PERSONA] in materia di acque pubbliche, in tema di azioni possessorie e di denuncia di nuova opera e di danno temuto aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 140, aveva attribuito una competenza speciale al Pretore (che fosse competente per territorio) per la decisione in primo grado e, riproponendo il principio dell’impugnazione davanti al giudice superiore, aveva riportato il secondo grado di giurisdizione alla competenza del giudice specializzato, e cioè del rispettivo Tribunale delle acque pubbliche; f) con l’avvento del nuovo codice di rito del 19 40, il procedimento possessorio e quello di urgenza vennero disciplinati dal rito previsto dagli artt. 689 e 690 c.p.c. caratterizzato da una stretta ed inscindibile connessione tra la fase interdittale e quella di merito, senza la previsione di uno specifico mezzo di impugnazione avverso la misura d’urgenza; nel rito così delineato, il legislatore aveva escluso un doppio grado di giurisdizione cautelare d’urgenza; in tale contesto l’art. 141 era pacificamente applicabile alle sentenze conclusive del procedimento; g) con l’introduzione del procedimento cautelare uniforme disciplinato dagli artt. 669-bis – 669 - quaterdecies cod. proc. civ. e l’espressa previsione, all’art.669–terdecies, del reclamo avverso i provvedimenti cautelari, quale specifico mezzo di impugnazione, la novella del 1990 riconfermava, in tema di competenza a decidere sull’impugnativa cautelare, il principio del giudice superiore, esponendo una ratio aderente a quella speciale di cui all’art. 141, terzo comma, r.d. n. 17 75 del 1933; la competenza per materia del giudice specializzato sussiste, dunque , anche rispetto al secondo grado di giurisdizione cautelare ed un tale principio non può considerarsi modificato con la soppressione dell’ufficio del Pretore voluta dal d.lgs. n. 51 del 1998.3.

Come fondatamente eccepito dalle parti resistenti il ricorso è inammissibile, stante la pacifica natura cautelare del provvedimento impugnato.

Costituisce infatti jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio, cui deve darsi continuità, secondo cui «in tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi (Cass. Sez.

U. n. 18189 del 29/07/2013; Id., n. 16091 del 09/07/2009; v. anche Cass. n. 1613 del 20/01/2017; n. 10914 del 07/05/2018; n. 12403 del 24/06/2020).

Il richiamato principio deve certamente applicarsi non solo all’ordinanza cautelare ma altresì al provvedimento adottato dal Tribunale sul reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p. c. che sostituisce l'atto reclamato, con identica natura e funzione.

Né sul punto alcuna contrastante indicazione può desumersi dai precedenti evocati in ricorso, riguardanti ipotesi e questioni affatto diverse quali: a) la distribuzione degli affari tra sezioni diverse del medesimo ufficio che non pone questione di competenza (Cass. n. 9198 del 2017 e n. 6179 del 2019); b) il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, anch’esso non attinente alla competenza(Cass. Sez.

U. n. 19882 del 2019).

Rimane conseguentemente assorbito l’esame del ricorso incidentale,al di là della sua inammissibilità, non essendo prevista la figura del ricorso incidentale nel procedimento di regolamento di competenza (v., da ultimo, Cass. n. 20826 del 2018, che ipotizza la conversione in regolamento autonomo, ove tempestivo ai sensi dell’art. 47 c.p.c., il che nella specie, peraltro, avrebbe imposto la medesima conclusione di inammissibilità per le ragioni appena spiegate).

4. Reputa nondimeno il Collegio che, pur a fronte della ritenuta inammissibilità del regolamento di competenza, sussistono indubbie rilevanti ragioni che inducono ad enunciare il principio di diritto sulla questione prospettata, in quanto di particolare importanza.

Valgano a tal fine le seguenti considerazioni.

5. La questione posta dal ricorso in esame è se, in controversia rientrante tra quelle di cui all’art. 140r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), il reclamo cautelare avverso provvedimento d’urgenza emesso ex art. 700 c.p.c. dal tribunale ordinario, per la competenza che a tal fine si è ritenuta ad esso attribuibile ai sensi del secondo comma dell’art. 141 T.U. cit. , spetti allo stesso tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ. ovvero al T.R.A.P. ai sensi del terzo comma dell’art. 141.

Esula invece dal quesito posto la questione, posta dal ricorso incidentale, se la controversia nell’ambito della quale è stato chiesto e ottenuto il provvedimento cautelare a tipico, rientrasse o meno effettivamente tra le materie di cui all’art. 140 T.U. cit..

La questione di particolare importanza sulla quale questa Corte ritiene opportuno enunciare il principio di diritto ex art. 363 cod. proc. civ. sta a valle di tale tema di lite, che deve dunque per converso ritenersi non inciso in alcun modo dalla presente ordinanza e rimane impregiudicato.

6. Ciò precisato deve rilevarsi che la risposta al quesito, in detti termini posto, presuppone la ricognizione (ovviamente per quanto strettamente necessario) del quadro normativo di riferimento, il quale, come si vedrà, non si limita al solo articolo 141 r.d. cit. ma comprende anche altre norme dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (artt. 207 e 208) in collegamento con le norme del codice di procedura civile e dell’ordinamento giudiziario, in quanto ivi richiamate.

Il testo delle su richiamate disposizioni del T.U. acque, che conviene qui riportare per esteso, è il seguente: ─ art. 141: «Le azioni possessorie e quella di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorità amministrativa. / In ogni altro caso esse sono proposte dinnanzi al pretore competente per territorio. / Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo tribunale delle acque pubbliche»; ─ Art. 207: « Per le azioni possessorie previste dall'art. 141 si applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabilite dal codice di procedura civile»; ─ Art. 208: «Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati coi regi decreti 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili nonché, pei ricorsi previsti nell'art. 143, le norme del titolo III, capo II, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul consiglio di Stato».

Al riguardo va subito evidenziato che, secondo quanto giàchiarito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez.

U. 02/02/1973, n. 311; Id. 18/10/1979, n. 5426), la disposizione dell'art. 207 ha natura di rinvio formale e non ricettizio alle norme stabilite dal codice processuale civile del 1865 con riguardo alla disciplina delle azioni possessorie.Stessa natura di rinvio formale o mobile è stata attribuit a dalla giurisprudenza di questa Corte ─ a cominciare, in tempi di poco successivi agli arresti sopra ricordati, da Cass. Sez.

U. 29/10/1981, n. 5693 ─ al richiamo operato dall’art. 208 alle « norme del codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati coi regi decreti 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili», «per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo» (v., da ultimo, Cass. Sez.

U . 04/01/2023, n. 105, e ivi richiamati altri numerosi precedenti conformi).

7. Proprio la natura formale e non recettizia del richiamo alle norme ordinamentali e processuali comuni costituisce risolutiva chiave di lettura anche ai fini della ricostruzione della portata applicativa del secondo comma dell’art. 141 nell’attuale contesto processuale e ordinamentale.

Ricostruzione che, sebbene non strettamente necessaria, come si dirà, ai fini di dar risposta al quesito posto, appare nondimeno consentita ed anzi opportuna rispetto all’obiettivo posto della enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge.

7.1. Ricostruzione della disciplina in prospettiva diacronica: a) azioni possessorie o nunciatorie promosse anteriormente all’entrata in vigore delle norme sul procedimento cautelare uniforme (1° gennaio 1993).

Nella vigenza del codice del 1865 e poi anche del codice di procedura civile del 1940-42, anteriormente alla riforma introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto erano attribuite, se proposte ante causam, alla competenza per materia del pretore (artt. 82, 443 e 938 cod. 1865; artt. 8, 688, 701 e 704 cod. 1940 ) ed avevano struttura c.d. bifasic a , contemplando una prima fase sommaria e una successiva fase di merito attribuita allo stesso pretore ( o anche, per i procedimenti nunciativi , al t ribunale se competente in relazione ai titoli azionati dal ricorrente: art. 940 cod. 1865; art. 689, ultimo comma, cod. 1940).

Il passaggio da una fase all'altra avveniva automaticamente(art. 940, comma secondo, cod. 1865; art. 689, comma quinto, cod. 1940, richiamato dall’art. 703 per i procedimenti possessori), senza alcun bisogno di proporre nuove ed apposite istanze di merito, sufficiente essendo la domanda presentata con il ricorso introduttivo, quali che fossero i provvedimenti contingenti adottati dal pretore a chiusura della fase sommaria.

La fase di meritonon costituiva dunque un giudizio di opposizione o latamente impugnatorio del provvedimento emesso al termine della fase sommaria, bensì tendeva solo al l’accertamento, in giudizio di cognizione piena, della fondatezza della stessa domanda ovvero se vi era o meno il diritto allareintegrazione o manutenzione nel possesso o alla cautela nunciatoria in ragione della tutela della proprietà o di un diritto reale di godimento o del possesso.

Va rimarcato che — come s’è già detto — nel sistema allora vigente la fase di merito del procedimento possessorio seguiva sempre davanti al pretore, atteso che quel giudice era competente per materia sul giudizio possessorio, mentre quella del procedimento nunciatorio poteva seguire dinanzi ad esso solo se la competenza ai fini del merito fosse stata sua propria.

Viceversa, se tale competenza non fosse stata del pretore, ma del tribunale, seguiva davanti al tribunale competente.

Questo essendo il quadro di riferimento sul piano ordinamentale e processuale nel primo periodo che si sta qui considerando, non può non constatarsi che né l ’art. 141, nel far generico riferimento alle azioni possessorie ed a quelladi denuncia di nuova opera e di danno temuto, né gli artt. 207 e 208 dello stesso T.U., offrivano ─ in quel contesto ─ alcun elemento per poter ritenere che l’ attribuzione al pretore competente per territorio delle azioni possessorie , nelle materie di cui all'articolo 140 T.U. acque,fosse limita ta alla sola fase sommaria.

Non essendo prevista, prima del 1° gennaio 1993, la possibilità di impugnare il provvedimento emesso a conclusione della fase sommaria o cautelare, ma solo il passaggio alla fase di merito (con la possibilità del giudice della stessa di revocare o modificare il provvedimento emesso nella prima fase), non può non concludersi che, là dove al terzo comma dell’art. 141 si fa ceva (e si fa) riferimento all’«appello» e alla sua mera eventualità («ove sia luogo ad appello»), la norma presupponesse la definizione, d avanti al pretore, del procedimento possessorio e nunciativo anche nella sua fase di merito, e dunque con sentenza.

Né il contrario può desumersi dai precedenti di Cass. Sez.

U. n. 1716 del 1995 e Cass. n. 2592 del 1997, in quanto afferenti alla diversa fattispecie dell’appello avverso sentenza del pretore resa su azione di nunciazione (avverso comportamenti lesivi del possesso) avente ad oggetto una materia devoluta al tribunale regionale delle acque pubbliche (si trattava peraltro in entrambi i casi di azioni nunciative promosse anteriormente al 1° gennaio 1993).

Con riferimento alle azioni nunciatorie ─ e quei precedenti (indirettamente) lo confermano ─ si deve semmai rilevare che, qualora la fase di merito fosse seguita non davanti al pretore, bensì davanti al tribunale ordinario per essere di sua spettanza la competenza, il terzo comma dell’art. 141 non poteva venire in rilievo, mentre se la competenza sul merito fosse stata individuata dal pretore in quella del TRAP e fosse stata disposta la rimessione delle parti davanti ad esso, è palese parimenti che lo stesso art. 141, quanto alla previsione concernente l’appello (terzo comma), non poteva venire in rilievo.7.2. (segue): a-bis) l’estensione della competenza del Pretore anche ai provvedimenti d’urgenza.

Quello appena descritto è indubbiamente il quadro normativo al quale fa riferimento l’arresto, richiamato sia nell’ordinanza impugnata che nel ricorso per regolamento, di Cass. n. 12594 del 1991, secondo cui «L’art. 141 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nella parte in cui, in materia di acque pubbliche, devolve al Pretore, non al Tribunale Regionale delle acque pubbliche (competente invece in grado d'appello), le azioni possessorie e le azioni di nunciazione, trova applicazione analogica anche con riguardo al ricorso per provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., vertendosi in tema di azione cautelare di tipo residuale, equiparabile, ai fini della competenza, a quelle espressamente contemplate dalla norma medesima».

Era dunque un contesto anteriore alla novella del 1990 (e alla introduzione con essa del procedimento cautelare uniforme); contesto che, val la pena ricordare, per le domande proposte ante causam: a) attribuiva la competenza funzionale al p retore anche per i provvedimenti d’urgenza (art. 701); b) modellava anche il relativo procedimento su quello per denuncia di nuova opera o danno temuto (l’art. 702 cod. proc. civ. rimandava agli artt. 689 e ss., in quanto applicabili); c) richiedeva necessariamente, in caso di accoglimento della domanda con l’adozione del provvedimento cautelare, la successiva introduzione di un giudizio di merito pena l’inefficacia della cautela.

7.3. (segue): b) azioni possessorie o nunciatorie o cautelari ex art. 700 cod. proc. civ. promosse successivamente all’entrata in vigore delle norme sul procedimento cautelare uniforme (1° gennaio 1993) ma anteriormente al 2 giugno 1999 data di efficacia della riforma sul [OSCURATO:PERSONA] di primo grado (d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, artt. 105 e 247).Diverse sono le novità apportate nel descritto quadro dalla introduzione, con l’art. 74, comma secondo, legge 26 novembre 1990, n. 353, della disciplina del procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis ─ 669-quaterdecies cod. proc. civ.) con la conseguente abrogazione degli artt. 689-690, 701-702 e la modifica dell’art. 703 cod. proc. civ..

Tra queste vanno segnalate ai fini della presente disamina: ─ l’eliminazione della competenza funzionale del p retore per i provvedimenti d’urgenzae l’attribuzione per esse della competenza al «giudice competente a conoscere del merito» (art. 669-ter cod. proc. civ.), ferma restando invece la competenza funzionale del pretore per i procedimenti possessori (art. 703 ) e per quelli nunciativi in fase sommaria(art. 688); ─ la disciplina organica dellafase sommaria e la previsione di una più netta cesura tra la stessa e la fase di merito dei procedimenti cautelari e possessori (artt. 669-sexies ─ 669-decies cod. proc. civ. , richiamati, in quanto compatibili, dall’art. 703, comma secondo, anch’esso modificato dalla novella del 1990); ─ la previsione di un generale rimedio impugnatorio, pienamente devolutivo, nel reclamo al collegio ex art. 669-terdeciescod. proc. civ. avverso i provvedimenti emessi a conclusione del procedimento cautelare, fossero essi di accoglimento o di rigetto [ v.

Corte cost. sent. n. 253 del 1994 e poi art. 2, comma 3, lett. e - bis), d.l . 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80].

Delle tre innovazioni quella capace di incidere su lla ricostruzione della disciplina dettata dall’art. 141 T.U. cit., sopra operata con riferimento al primo periodo di vigenza,appare solo la prima.

La permanenzain capo al p retore, in detto secondo periodo, della competenza funzionale relativamente ai procedimenti possessori e nunciativi consente, invero , di ritenere ancora pienamente e direttamente operante la previsione di cui al secondo comma della detta disposizione, in quanto relativa a detti procedimenti, gli unici del resto espressamente in essa contemplati.

Ferm o restando, naturalmente, che ─ secondo la precisazione già fatta ─ l’appello davanti al T.R.A.P. ex art. 141, terzo comma, r.d. cit., avrebbe potuto riguardare (solo) l’eventuale decisione nel merito resa dal pretore sull’azione possessori a , se introdotta, o sull’azione nunciatoria proposta a tutela del possesso nelle materie di cui all’art. 140, mentre, per le altre az ioni nunciatorie (proposte a tutela della proprietà o di altro diritto reale di godimento), la norma sulla previsione dell’appello non risultava applicabile atteso che il giudizio di merito doveva essere introdotto davanti al TRAP, se di sua competenza, e se invece fosse stato di competenza del tribunale ordinario davanti allo stesso , così fuoriuscendosi dall’àmbito di disciplina dell’art. 141.

Le altre novità invece ─ ossia la più netta cesura tra fase sommaria e fase di merito e l’introduzione del procedimento cautelare uniforme e del reclamo cautelare ─ non sembrano, di per sé, poter determinare problemi di coordinamento e armonizzazione con la descritta ricostruzione del contenuto e della portata precettiva dell’art. 141 cod. proc. civ. ove si tenga fermo il surriferito approdo, ossia che l’appello cui fa riferimento la norma altro non era e non potevaessere che l’appello (propriamente detto) avverso la sentenza di merito che concludevail procedimento possessorio o nunciatorio (a tutela del possesso).

Il richiamo ─ come detto, formale e non recettizio ─ alle norme processuali comuni, contenuto negli artt. 207 e 208 T.U. , vale a dare contenuto mutevole nel tempo al riferimento a istituti processuali che tale contenuto mutevole siano capaci di ricevere.

Presupposto questo che non può certamente predicarsi con riferimento al termine «appello» utilizzato nel terzo comma dell’art. 141 per riempirlo di contenuto con la disciplina del ben diverso e innovativo istituto del reclamo cautelare.

Si tratta di un termine evidentemente già dotato al tempo dell’emanazione del [OSCURATO:PERSONA] di un propri o preciso e univoco significato tecnico giuridico (quale rimedio impugnatorio avverso le sentenze di primo grado), oggetto peraltro di propria disciplina all’interno del medesimo [OSCURATO:PERSONA] (artt. 189-190), suscettibile bensì di essere integrata, per aspetti non specificamente regolati, con le norme processuali comuni proprio in forza del rinvio ad esse operato dall’art. 208 (v.

Cass. Sez.

U. n. 31113 del 28/12/2017) ma non certo al punto da potersi ritenere applicabili norme relative ad istituto completamente diverso e non confondibile.

Tale è certamente il reclamo cautelare ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. che, oltre ad avere struttura di rimedio pienamente devolutivo, esplica una funzione legata esclusivamente alla tutela cautelare o a quella sommaria propria delle azioni possessorie nella prima fase, ed è concluso da ordinanza che , come detto, ripete certamente la medesima natura del provvedimento reclamato, quella cioè diprovvedimento meramente interinale e non decisorio.

In quanto, dunque, istituto totalmente interno al procedimento cautelare ed alla sua specifica disciplina, l’organo investito della relativa competenza va individuato alla stregua di tale disciplina, applicabile anche ai procedimenti evocati dall’art. 141 T.U. proprio in virtù del rinvio che a questa è fatto dagli artt. 207 e

208. Se è vero che, come detto, si tratta di rinvio formale e non recettizio , deve conseguentemente anche ritenersi che l’art. 207, nel richiama re le norme del codice di procedura civile per le azioni possessorie,e l’art. 208, nel rimandare alle norme del c.p.c.

«per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presentetitolo», rendono per ciò stesso applicabili alla materia anche le norme sul reclamo, e sulla relativa competenza, in quanto momento perfettivo e anzi qualificante della disciplina evocata.

In senso convergente, del resto, milita anche la previsione di cuiall’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. a mente della quale «le disposizioni della presente sezione si applicano … in quanto compatibili … agli altri provvedimenti cautelari previsti … dalle leggi speciali».

7.4. (segue): b-bis) impossibilità dell’applicazione analogica ai provvedimenti d’urgenza.

Quel che invece non poteva più ritenersi consentita, a partire dal 1° gennaio 1993, è l’applicazione analogica del secondo comma dell’art. 141 T.U. cit. anche ai provvedimenti d’urgenza, affermata dalla ricordata pronuncia del 1991.

L’attribuzione «al giudice competente a conoscere del merito» (art. 669-ter, primo comma, cod. proc. civ.) eliminava infatti, già a far data del 1° gennaio 1993, la ragione di fondo che indusse il richiamato precedente di Cass. n. 12594 del 1991a ritenere anche ad essi applicabile la previsione del secondo comma dell’art. 141 T.U. cit..

Tale applicazione analogica era stata giustificata in quell’arresto con la seguente testuale motivazione: «vertendosi in azione cautelare atipica, residuale rispetto alle azioni cautelari tipiche - quali le surricordate azioni "nunciative" (regolate dal cod. proc. civ. nello stesso capo, "Dei procedimenti cautelari", in cui sono regolati, da ultimo, i provvedimenti di urgenza ex art. 700) - si deve ritenere, nel silenzio del predetto art. 141 T.U. 1933 (anteriore al vigente codice di procedura civile), che si configuri, analogicamente, stante la eadem ratio, la medesima competenza pretorile».

Appare chiaro che si fece allora questa operazione logica: a) il provvedimento d’urgenza è già attribuito dalle norme processuali comuni al medesimo giudice (il pretore), è disciplinato nel medesimo capo («dei procedimenti cautelari») ed ha la stessa funzione cautelare dei provvedimenti nunciatori ai quali si aggiunge, nel nuovo codice, quale misura «atipica, residuale»; b) in tale contesto il silenzio della norma del 1933 si spiega solo con il fatto che, nel codice del 1865, un tale provvedimento (residuale) non era espressamente contemplato.

È dunque evidente che, con le sostanziali modifiche introdotte con la novella del 1990, questo ragionamento perdeva il pilastro su cui poggiava: la competenza funzionale dello stesso giudice (il pretore).

La modifica era tale da non consentire più di trovare un tratto comune idoneo a giustificare un trattamento analogo nelle materie di cui al T.U.acque.

Non si è trattato,infatti, della sola eliminazione della competenza funzionale del pretore ma anche della previsione, in sostituzione di quella, della competenza del «giudice competente a conoscere del merito», con l’introduzione dunque di uno stretto collegamento tra azione cautelare e merito anche «prima dell’inizio della causa di merito».

Ebbene non può essere dubbio che, giudice competente a conoscere del merito, nelle materie di cui all’art. 140 T.U.,è sempre e non può che essere, appunto per materia, il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], ragione per cui, se deve, come deve, trovare applicazione, almeno a far data dal 1° gennaio 1993, detta regola di parallelismo, non era più sostenibile già da allora una competenza cautelare, in tali materie, del pretore.

Né potrebbe invocarsi, come propone il giudice a quo , a giustificazione della applicazione analogica, la necessità di osservare un «criterio di prossimità».

Vi ostano le seguenticonsiderazioni.

Nel precedente del 1991 non è questa la ragione della affermata analogia ma, come detto, la comunanza, sotto pressoché tutti gli aspetti di disciplina processuale, tra cautela nunci a toria e cautela innominata; venuta meno quest a ─ ma non l a necessità, prevista dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], di regolare gli istituti secondo le norme del codice di rito se non diversamente disciplinati dal T.U. ─ l’analogia in tale nuovo contesto comporterebbe la ricostruzione puramente pretoria di una disciplina non prevista né dalle norme del [OSCURATO:PERSONA] né da quelle processuali comuni: si tratterebbe, cioè, di ricostruire radicalmente, su base giurisprudenziale , una disciplina non più prevista dal codice di rito, con l’attribuzione al p retore di una competenza che, secondo le norme comuni, egli non ha più per i provvedimenti d’urgenza.

Il sacrificio di una giurisdizione di prossimitàper la cautela atipica (così come per i sequestri, con l’abrogazione dell’art. 672) è dunque conseguenza già accettata dal legislatore del 1990, venendo a costituire, non solo nella materia delle acque pubbliche, scelta di sistema e momento distintivo della stessa rispetto alle azioni possessorie e nunciative.

Depone chiaramente nello st esso senso anche, per altro verso, l’eccezione che alla detta regola di parallelismo viene dettata, dall’art. 669-ter, comma secondo, cod. proc. civ. per i casi in cui la competenza per la causa di merito spetti al giudice di pace, con l’attribuzione in tali ipotesi della competenza cautelare al tribunale.

Già, dunque, nel vigore delle nuove norme di cui agli artt. 669-bis ss. cod. proc. civ., competente a provvedere sui ricorsi ex art. 700 cod. proc. civ. doveva ritenersi il T.R.A.P. e ciò ovviamente anche per l’eventuale reclamo, da devolvere in tal caso al giudice superiore, ossia al T.S.A.P. come già affermato da tale organo con ordinanza del 15/03/1995 (proc. n. 4 del 1994).

7.5. (segue): c) il nuovo quadro ordinamentale e processuale conseguente alla riforma del [OSCURATO:PERSONA] di primo grado (dal 2 giugno 1999 al 28 febbraio 2006).

Il d. lgs. n. 51 del 1998 ha soppresso, come noto, la figura del pretore(art. 1) .Per quanto attiene al tema in esame, ne è conseguita, con efficacia dal 2 giugno 1999, la modifica degli artt. 688 e 703 cod. proc. civ. nel senso che le azioni possessorie e nunciat orie proposte successivamente a quella datasono attribuite al «giudice competente a norma dell’articolo 21».

La modifica , più precisamente, si è risolta nella sostituzione del termine «giudice» a quello originario «pretore» (art. 105 d.lgs. cit.).

Si è dunque trattato di un mero necessarioadeguamento al nuovo assetto ordinamentale della disciplina dei procedimenti possessori e nunciatori, rimasta inalterata nei suoi restanti aspetti.

Data tale limitata portata non se ne può trare una abrogazione implicita dell’art. 141, né alcuna conseguenza sulla esegesi dell’art. 141 T.U. acque quale sopra illustrata con riferimento al contesto ordinamentale precedente, salvo ovviamente la necessaria sostituzione della locuzione « p retore competente per territorio » con quella di «giudice competent e a norma dell’articolo 21 ».

Vale in tal senso quanto previstonei primi due commi d e ll’art. 244 d.lgs. n. 51 del 1998 a mente dei qual i «1.

Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi o decreti fanno riferimento ad uffici o organi giudiziari da esso soppressi il riferimento si intende agli uffici o agli organi cui sono state trasferite le relative funzioni. /

2. Le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorità sono attribuite al tribunale in composizione monocratica, anche se relative a procedimenti disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile o nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero».

7.6. (segue): d) la nuova disciplina dei procedimenti possessori e nunciativi come procedimenti sommari a strumentalità attenuata (applicabiliai procedimenti instaurati dal 1° marzo 2006 in poi ) .

Occorre infine accennare alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 3, lett. e-bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entrate in vigore il 1° marzo 2006 ed applicabili ai procedimenti instaurati successivamente.

Quelle che più direttamente interessano il presente excursus sono quelle apportate: i) dal pt. 2.3) della detta lett. e - bis del comma 3, con l’aggiunta di tre commi all’art. 669-octies cod. proc. civ.; ii) dal successivo pt. 7.2) della stessa lett. e-bis, con l’aggiunta di due commi all’art. 703.

Si realizza con esse quella che è stata definita come attenuazione (o allentamento) del nesso di strumentalità, da un lato, con il nuovo art. 669-octies, sesto comma,tra il processo cautelare e la successiva causa di merito, dall’altro, con il nuovo art. 703, quarto comma, tra la c.d. fase sommaria del procedimento possessorio e la successiva fase a cognizione piena (per la nota e prevalente concezione bifasica del procedimento v.

Cass. Sez.

U. 24/02/1998, n. 1984).

L’art. 669-octies, comma sesto, prevede infatti che nei casi di provvedimenti d’urgenza ex art. 700 o di altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito (nonché nel caso di procedimento per denuncia di nuova opera o di danno temuto) non si applichino i commi precedenti dello stesso art. 669- octies, né il primo comma dell’art. 669 - novies , con la conseguenza che, in questi casi, l’efficacia della misura cautelare permane nonostante la mancata o tardiva proposizione del giudizio di merito o l’estinzione di quest’ultimo.

Analogamente l’art. 703, comma quarto, nell’affidare alle parti la scelta se, una volta concluso il procedimento sommario, con provvedimento ora espressamente detto reclamabile, proseguireo no il rapporto processualenella fase sommaria, contempla per ciò stesso la possibilità che il provvedimento conclusivo della fase sommaria acquisti stabilità e rimanga il solo a regolare la controversia possessoria insorta senza mai sfociare in una sentenza.Ai fini della presente disamina tali innovazioni, per quanto di evidente impatto, non possono però condurre a una diversa esegesi dell’art. 141, né quanto alla individuazione, ai sensi del secondo comma, del giudice competente a conoscere delle azioni possessorie e nunciatorie, né quanto alla interpretazione del terzo comma della disposizione.

Quanto alle azioni nunciatorie, infatti, la novità introdotta dalla riforma del 2005 non incide sulla natura degli effetti della misura cautelare.

Questa continua a produrre effetti di provvisoria salvaguardia del diritto o del possesso (destinati ad essere assorbiti dalla futura ed eventuale decisione di merito) che possono permanere per un periodo di tempo non predeterminato né predeterminabile e, così, regolare il rapporto litigioso in luogo di una sentenza di merito che potrebbe non arrivare mai.

Analogamente, quanto alle azioni possessorie, l’ordinanza emessa a conclusione della fase sommaria è idonea ad assumere effetti stabili, ma rimane tale e resta ben distinta, quanto a struttura ed efficacia,dalla (eventuale successiva) sentenza.

Si è anzi giustamente osservato che «il disposto normativo attuale supera d’emblee i numerosi e cavillosi problemi venutisi a creare, nel vigore della precedente disciplina, con riguardo alla ordinanza c.d.

“secca”, quella ordinanza, cioè, che, pur resa in esito alla sola prima fase, chiudeva il procedimento possessorio non fissando l’udienza di prosecuzione per il merito e (talora) pronunciando sulle spese (ciò che, prima della introduzione della “strumentalità attenuata”, era significativo di definitività del provvedimento).

Oggi, infatti, la scissione tra fase sommaria e fase a cognizione piena impone che l’ordinanza sia “secca” e, a valle di essa, vi è l’opzione delle parti per il proseguimento o no del rapporto processuale in sede di merito.

La norma attuale ha quindi l’indiscutibile pregio di sancire, quale che sia l’efficacia da riconoscersi alla ordinanza possessoria …, che l’unico mezzo di gravame proponibile è il reclamo».

Tutto ciò non consente però di ritenere che, per tal motivo, l’esegesi del terzo comma dell’art. 141 T.U. acque possa o debba essere forzata nel senso (e al fine) di comprendere nel termine «appello» ivi utilizzato anche il reclamo cautelare ex art. 669 - terdecies, per la suggestione recata dalla constatazione che la nuova disciplina dei procedimenti nunciatori potrebbe condurre ad una regolazione di quelle controversie basata stabilmente su provvedimenti emessi dal giudice ordinarioe sottratti anche in sede di impugnazione alla cognizione del T.R.A.P., anche quando la cautela sia chiesta a tutela di situazioni il cui vaglio di merito spetterebbe ad esso.

È agevole osservare, infatti , che si tratta di esito nient’affatto paradossale ma anzicontemplato anche nel contesto originario tenuto presente dal legislatore del 1933 ─ benché, come detto, solo con riferimento alle azioni possessorie o a quelle nunciatorie a tutela del possesso ─ con la sola ma irrilevante differenza che, mentrein allora si richiedeva comunque che la regolazione giudiziale avvenisse attraverso una sentenza (del p retore), oggi questo non è più necessario, essendo ben possibile, a discrezione delle parti, che tale regolazione si ottenga già a conclusione del procedimento cautelare o sommario. [OSCURATO:PERSONA] sulle acque, giova ripetere, non prevede affatto come indefettibile la sottoposizione della controversia alla cognizione del T.R.A.P ma la subordina alla eventualità ─ «ove sia luogo …» ─ della proposizione dell’appello avverso sentenze emesse all’esito dei procedimenti predetti.

Tale eventualità anche oggi resta ben possibile, benché sottoposta non più alla sola condizione che, una volta ottenuta sentenza del giudice ordinario (in controversia rientrante tra quelle di cui all’art. 140 T.U. ma in cui la situazione di cui si chiede tutela è di natura possessoria), una delle parti si determini a proporre appello, ma prima ancora a quella (in origine evidentemente non contemplata) che una volta emesso a conclusione della fase sommaria il provvedimento nunciatorio o possessorio o l’ordinanza sul relativo reclamo, una delle parti intenda proseguire la lite in giudizio a cognizione piena.

Si tratta però di una innovazione che attiene allo svolgimento del procedimenti in questione e non alla natura e alla funzione dei provvedimenti emessi nel corso degli stessi, con la conseguenza che, se è valida l’esegesi sopra illustrata circa la natura del provvedimento presupposto dal terzo comma dell’art. 141, essa indubbiamente resta tale anche nel nuovo contesto processuale e ordinamentale di riferimento.

Naturalmente, giusta le considerazioni che si sono svolte per il regime precedente, la possibilità che la previsione dell’appello al TRAP possa concretarsi riguarderà il caso in cui, a seguito dell’emissione del provvedimento possessorio o nunciatorio a tutela del possesso venga iniziato il procedimento di merito davanti al tribunale sull’azione a tutela del possesso: la sentenza del tribunale ordinario sarà “appellabile” davanti al TRAP e quella resa da questo impugnabile davanti al TSAP.

Nel caso di azione nunciatoria a tutela della proprietà o di altro diritto reale di godimento, varranno invece leprecisazioni in precedenza svolte, nel senso che se la competenza sul merito è del TRAP, verrà davanti ad esso iniziato il giudizio di merito, mentre, se non c’è tale competenza, ma sussiste quella del tribunale ordinario, l’art. 141 sarà inapplicabile.

8. Conseguenze applicative nel caso concreto.

Tirando le fila di quanto si è fin qui detto è agevole osservare che ─ nell’ipotesi in cui effettivamente la materia del contendere rientrasse tra quelle di cui all’art. 140 T.U. cit. ─ competente a conoscere della domanda cautelare proposta ex art. 700 cod. proc. civ. era il T.R.A.P. della Sicilia e non il Tribunale di Catania, non essendo più predicabile (per le ragioni sopra esposte al par. 7 .4 della presente ordinanza) l’applicazione analogica dell’art. 141, secondo comma, T.U. acque, affermata, in un diverso contesto ordinamentale e processuale, da Cass. n. 12594 del 1991.

Ciò però non poteva avere nessuna incidenza ai fini della individuazione del giudice competente a conoscere del reclamo proposto avverso il provvedimento reso, su quella domanda, da giudice, in ipotesi,incompetente.

A detti fini, infatti, quel che veniva in rilievo era comunque la competenza funzionale endoprocedimentale stabilita dall’art. 669 - terdecies, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ., ai sensi del quale «il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato».

Rimane fermo, infatti, anche in tal caso, che la norma di cui all’art. 141, terzo comma, T.U. cit., là dove fa riferimento all’«appello» ed alla competenza per esso del T.R.A.P., presuppone, per le ragioni esposte, che i procedimenti ivi considerati siano stati decisi con sentenza e individua dunque, con quel termine, il mezzo di impugnazione proprio delle stesse;non può invece intendersi riferibile anche al reclamo cautelare proposto avverso provvedimenti resi da altro giudice (benché incompetente ratione materiae) né dunque costituire al riguardo lex specialis idonea a prevalere , ancorché anteriore, sulla lex ge neralis dettata dall’art. 669 - terdecies , secondo comma, cod. proc. civ..

L’incompetenza del giudice della cautela andava anch’essa fatta valere con il rimedio processuale proprio dell’azione cautelare, ossia il reclamo da proporre al collegio del tribunaledi cui fa parte il giudice reclamato.

Merita ancora sottolineare che, nell’ipotesi di azione cautelare davanti al TRAP il reclamo ex art. 669-terdecies contro il provvedimento di chiusura del giudizio cautelare deve ritenersi di competenza del TSAP.

Per la possessoria e la nunciatoria a tutela del possesso, invece, scattando la competenza del TRAP solo sull’appello contro la decisione di merito in primo grado, deve ritenersi che il reclamo spetti al tribunale ordinario collegiale.

9. Principi di diritto.

Devono in conclusione essere enunciati, ai sensi del citato art. 363, terzo comma, c.p.c., i seguenti principi di diritto: ─ ai sensi dell’art. 669-ter cod. proc. civ. la competenza a conoscere delle domande cautelari proposte ex art. 700 cod. proc. civ.nelle materie di cui all'articolo 140 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) spetta al T.R.A.P. competente per territorio , che provvede in tal caso con ordinanza reclamabile davanti al T.S.A.P.; ─ a norma del combinato disposto degli artt. 141, secondo comma, R.D. n. 1775 del 1933 e 669-terdecies cod. proc. civ., il reclamo cautelare avverso le ordinanze emesse a conclusione della fase sommaria dei procedimenti possessori o nunciatori pronunciati in controversie rientranti tra quelle indicate nell’art. 140 r.d. cit., deve essere proposto davanti al Tribunale ordinario in composizione collegiale; ─ ai sensi dell’art. 669-terdecies, secondo comma, cod. proc. civ., competente a conoscere del reclamo proposto avverso provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. emesso nelle materie dell’art. 140 T.U. cit. da giudice del Tribunale ordinario, incompetente ratione materiae, è il collegio del medesimo Tribunale, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato, l’incompetenza dello stesso dovendosi in tal caso far valere quale ragione di reclamo; - l’appello al TRAP cui fa riferimento l’art. 141, terzo comma, del T.U. sulle Acque è proponibile contro la decisione resa dal Tribunale ordinario a seguito dello svolgimento del giudizio di merito sull’azione possessoria e sull’azione nunciatoria proposta a tutela del possesso nelle materie di cui all'art. 140 T.U. cit..

10. I l ricorso per regolamento di competenza deve essere dichiarato inammissibile.

Avuto riguardo alla novità ed alla complessità delle questioni esaminate e decise, si ravvisano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di questo giudizio tra le parti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente (che si è vista dichiarare inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 42 c.p.c.), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 17369/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentatae difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Catania, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) ed [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); [OSCURATO:PERSONA] cautelare – Avverso provvedimento cautelare in materia di acque emesso dal Tribunale ordinario –Ordinanza del TRAP declinatoria della competenza – Regolamento di competenza –Ammissibilità -Esclusione –controricorrenti e ricorrenti incidentali – e contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. C. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – e contro Comune di Catania, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] (Irsap); –intimato – per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] la Regione Sicilia emessa in data 15 giugno 2022nel procedimento iscritto al n. 1196/2021 R.G; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneralePaola Filippi che chiede che «la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso». [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato il 14 giugno 2021, il [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Catania, la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:SOCIETA]. adirono il Tribunale ordinario di Catania chiedend o ordinarsi in via d’urgenza alla [OSCURATO:SOCIETA]. e/o all’Irsap ( [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA]) e/o al Comune di Catania di far cessare immediatamente lo sversamento a mare delle acque provenienti dal canale d’Arci adottando a tal proposito ogni accorgimento idoneo a salvaguardare l’ambiente marino e la salute dei bagnanti. Esposero a fondamento che, a monte della zona balneare «Playa» di Catania,era stato realizzato il canale artificiale Arci che convoglia i reflui della zona industriale di Catania sfociando direttamente a mare, in prossimità del lido [OSCURATO:SOCIETA]., con pregiudizio sia per l’attività economica di quest’ultima (titolare della concessione per la gestione dello stabilimento balneare), sia per la salute dei bagnanti e la salubrità dell’ambiente. 2. Con ordinanza in data 23 giugno 2021 il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Catania e di [OSCURATO:PERSONA], accolse la domanda in quanto proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e nei soli confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale, per l’effetto, ordinò di fare cessare immediatamente il versamento a mare delle acque provenienti dal canale Arci. 3. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:SOCIETA]. propose «Ricorso in appello ai sensi dell’art. 141 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775» avanti il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Palermo. Premessa l’equiparazione ai fini dell’applicabilità dell’art. 141 del r.d. cit. del provvedimento d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. alle azioni possessorie e di nunciazione, come stabilito da Cass.23/11/1991, n. 12594, e la conseguente competenza del T.R.A.P. , ai sensi del terzo comma della detta disposizione, a conoscere del proposto «appello-reclamo», la ricorrente dedusse l’illegittimità e abnormità del provvedimento reclamato attesa l’appartenenza del corso d’acqua Arci al demanio idrico fluviale e la conseguente spettanza della relativa gestione e manutenzione alla relativa autorità amministrativa regionale, oggi l’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia. 4. Con ordinanza in data 15 giugno 2022, comunicata il giorno successivo, il T.R.A.P. ha dichiara to « la propria incompetenza funzionale a conoscere del proposto reclamo , compensando integralmente le spese». Muovendo anch’esso dalla «pacifica equiparazione» ai fini dell’applicabilità dell’art. 141 r.d. cit., del procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. alle azioni possessorie e di nunciazione menzionate dalla norma, il Collegio ha però respinto la conclusione che ne faceva derivare la reclamante ai sensi del terzo comma di quella disposizione, sulla base di una supposta assimilabilità del reclamo all’appello. Ha infatti osservato che «il reclamo concerne l’àmbito cautelare e che la sua natura di impugnazione a critica illimitata, interamente devolutiva e anche sostitutiva lo distingue dall’appello, sì che l’idea di una presunta sovrapponibilità dei due istituti ai fini dell’applicazione dell’art. 141, comma terzo, r.d. cit. non si sostiene in forza di connotati strutturali o caratteriali delle figure a confronto, né è ricavabile dalla giurisprudenza evocata nell’atto introduttivo (i.e.: Cass. n. 1716/1995 e n. 2592/1997), dacché afferente alla diversa fattispecie dell’appello avverso la sentenza del pretore che abbia pronunziato su un'azione di nunciazione avente ad oggetto una materia devoluta al tribunale regionale delle acque pubbliche (in tal senso vedasi anche la motivazione di Cass. S.U. 1733/2003)». «Nella materia delle acque— ha osservato ancora in motivazione —vale, piuttosto, il principio dell’applicazione delle norme del codice di procedura civile sia per le azioni possessorie previste dall’art. 141 r.d. cit., sia per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del Titolo IV del predetto testo unico (v. artt. 207 e 208 r.d . cit.), dimodoché, in difetto di un’espressa disposizione derogatoria del regime giuridico ordinario del giudizio di reclamo cautelare (arg. da Cass. n. 16091/2009), deve sì ammettersi la proposizione del reclamo avverso l’ordinanza pretorile (oggi del Tribunale) emessa in sede cautelare a tenore dell’art. 141, secondo comma, r.d. cit., ma radicando in capo al collegio del Tribunale ordinario la competenza a conoscere della successiva fase di reclamo, in conformità al disposto del secondo comma dell'art. 669-terdeciesc.p.c. (non esplicitamente derogato dalla normativa di settore) e in piena coerenza con la ratio sottesa all’art. 141 cit., che è quella di individuare il giudice della cautela (anche seconcessa in sede di reclamo) secondo un criterio di prossimità, per poi configurare il TRAP quale giudice di appello avverso le sole sentenze emesse all'esito della fase di merito (cd. possessorio o cautelare). «La soluzione opposta condurrebbe, d’altronde, ad esiti peculiari, perché finirebbe col consentire che il giudice del reclamo possa coincidere col giudice di appello, con la singolarità che il provvedimento interinale adottato dal giudice specializzato (all’esito del reclamo)possa venire caducato dalla pronuncia di merito di primo grado (del giudice più prossimo), la quale a sua volta andrebbe sindacata dal giudice del reclamo, questa volta nella veste di giudice di merito di secondo grado». 5. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:SOCIETA]. propon e regolamento di competenza. Vi resistono [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] depositando unico controricorso, con il quale propongono anche ricorso incidentale affinché la competenza del Tribunale ordinario venga affermata, in subordine, per altre ragioni non consideratedal T.R.A.P. perché rimaste assorbite.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Catania depositano a loro volta controricorsi. L’[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] (Irsap) è rimasto intimato. 6. Dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale. Il P.M. ha concluso per l’inammissibilità del regolamento. La ricorrente e il Comune di Catania hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’illustrazione del ricorso si articola in tre paragrafi. Nel primo sono esposte le argomentazioni a fondamento del proposto regolamento, ossia le ragioni della affermata sussistenza della competenza funzionale del T.R.A.P. nel caso de quo . Il secondo è diretto invece solo a sostenere l’ammissibilità del regolamento , mentre il terzo si risolve nella sollecitazione, in subordine, per il caso di ritenuta inammissibilità del regolamento, di una pronuncia che dirima la questione posta, con l’enunciazione di un principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 cod. proc. civ.. 2. A fondamento dell’istanza di regolamento [OSCURATO:SOCIETA]. deduce «violazione e falsa applicazione della norma sulla competenza speciale del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 141, terzo comma, r.d. 1775/1933, falsa ed errata applicazione dell’art. 208 del medesimo Regio Decreto e degli artt. 669-terdecies e 669-quaterdeciesc.p.c.». Questi, in sintesi,gli argomenti: a) il giudice ordinario (una volta Pretore, oggi Tribunale monocratico) quale giudice di prossimità ha competenza ai sensi dell’art. 141, secondo comma, r.d . cit. soltanto per le misure possessorie e/o cautelari; u na volta emesso il provvedimento cautelare, il tribunale ordinario non può entrare nel merito della controversia che rimane esclusivamente demandato alla competenza del giudice specializzato TRAP; b) contrariamente a quanto sostenuto dal TRAP, la normativa di settore, e cioè il [OSCURATO:PERSONA] sulle Acqu e, non avrebbe mai potuto contenere alcuna deroga alla disciplina sul reclamo cautelare uniforme poiché quest’ultima è stata introdotta nel 1990, mentre la prima è risalente al 1933; c) non è la disciplina speciale a derogare quella ordinaria, ma è proprio la novella del 1990 che limita la sua applicazione ai procedimenti ed alle leggi speciali che siano con essa compatibili (art. 669-quaterdecies cod. proc. civ.); ai sensi dell’art. 208 r.d. cit. la compatibilità delle norme del Codice di procedura civile (il riferimento era allora ovviamente al codice del 1865) sussiste, in quanto applicabili, (solo) «per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo (titolo IV in materia di contenzioso)»; nel caso di specie esiste nelr.d. una specifica previsione regolativa ed è data dal terzo comma dell’art. 141; d) diversamente da quanto affermato nell’ordinanza, la presenza dell’espressione «appello» nel testo del terzocomma dell’art. 141 r.d. cit. non equivale alla rappresentazione di un mezzo di impugnazione che si contrapponga al reclamo; la ratio della norma speciale, al contrario, è quella di garantire la competenza del TRAP nelle materie allo stesso riservate, anche rispetto a provvedimenti emessi in primo grado dal giudice ordinario; e) tale previsione si correla necessariamente al contesto regolato dal codice del 1865; questo prevedeva che l’assunzione dei provvedimenti interinali e conservativi, tra cui quelli assunti a seguito di giudizio possessorio o di nunciazione, seguisse il rito c.d. sommario che si concludeva con una sentenza impugnabile davanti al giudice superiore; la sentenza del Pretore era quindi impugnabile davanti al Tribunale; in tale contesto, il legislatore del [OSCURATO:PERSONA] in materia di acque pubbliche, in tema di azioni possessorie e di denuncia di nuova opera e di danno temuto aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 140, aveva attribuito una competenza speciale al Pretore (che fosse competente per territorio) per la decisione in primo grado e, riproponendo il principio dell’impugnazione davanti al giudice superiore, aveva riportato il secondo grado di giurisdizione alla competenza del giudice specializzato, e cioè del rispettivo Tribunale delle acque pubbliche; f) con l’avvento del nuovo codice di rito del 19 40, il procedimento possessorio e quello di urgenza vennero disciplinati dal rito previsto dagli artt. 689 e 690 c.p.c. caratterizzato da una stretta ed inscindibile connessione tra la fase interdittale e quella di merito, senza la previsione di uno specifico mezzo di impugnazione avverso la misura d’urgenza; nel rito così delineato, il legislatore aveva escluso un doppio grado di giurisdizione cautelare d’urgenza; in tale contesto l’art. 141 era pacificamente applicabile alle sentenze conclusive del procedimento; g) con l’introduzione del procedimento cautelare uniforme disciplinato dagli artt. 669-bis – 669 - quaterdecies cod. proc. civ. e l’espressa previsione, all’art.669–terdecies, del reclamo avverso i provvedimenti cautelari, quale specifico mezzo di impugnazione, la novella del 1990 riconfermava, in tema di competenza a decidere sull’impugnativa cautelare, il principio del giudice superiore, esponendo una ratio aderente a quella speciale di cui all’art. 141, terzo comma, r.d. n. 17 75 del 1933; la competenza per materia del giudice specializzato sussiste, dunque , anche rispetto al secondo grado di giurisdizione cautelare ed un tale principio non può considerarsi modificato con la soppressione dell’ufficio del Pretore voluta dal d.lgs. n. 51 del 1998.3. Come fondatamente eccepito dalle parti resistenti il ricorso è inammissibile, stante la pacifica natura cautelare del provvedimento impugnato. Costituisce infatti jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio, cui deve darsi continuità, secondo cui «in tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi (Cass. Sez. U. n. 18189 del 29/07/2013; Id., n. 16091 del 09/07/2009; v. anche Cass. n. 1613 del 20/01/2017; n. 10914 del 07/05/2018; n. 12403 del 24/06/2020). Il richiamato principio deve certamente applicarsi non solo all’ordinanza cautelare ma altresì al provvedimento adottato dal Tribunale sul reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p. c. che sostituisce l'atto reclamato, con identica natura e funzione. Né sul punto alcuna contrastante indicazione può desumersi dai precedenti evocati in ricorso, riguardanti ipotesi e questioni affatto diverse quali: a) la distribuzione degli affari tra sezioni diverse del medesimo ufficio che non pone questione di competenza (Cass. n. 9198 del 2017 e n. 6179 del 2019); b) il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, anch’esso non attinente alla competenza(Cass. Sez. U. n. 19882 del 2019). Rimane conseguentemente assorbito l’esame del ricorso incidentale,al di là della sua inammissibilità, non essendo prevista la figura del ricorso incidentale nel procedimento di regolamento di competenza (v., da ultimo, Cass. n. 20826 del 2018, che ipotizza la conversione in regolamento autonomo, ove tempestivo ai sensi dell’art. 47 c.p.c., il che nella specie, peraltro, avrebbe imposto la medesima conclusione di inammissibilità per le ragioni appena spiegate). 4. Reputa nondimeno il Collegio che, pur a fronte della ritenuta inammissibilità del regolamento di competenza, sussistono indubbie rilevanti ragioni che inducono ad enunciare il principio di diritto sulla questione prospettata, in quanto di particolare importanza. Valgano a tal fine le seguenti considerazioni. 5. La questione posta dal ricorso in esame è se, in controversia rientrante tra quelle di cui all’art. 140r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), il reclamo cautelare avverso provvedimento d’urgenza emesso ex art. 700 c.p.c. dal tribunale ordinario, per la competenza che a tal fine si è ritenuta ad esso attribuibile ai sensi del secondo comma dell’art. 141 T.U. cit. , spetti allo stesso tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ. ovvero al T.R.A.P. ai sensi del terzo comma dell’art. 141. Esula invece dal quesito posto la questione, posta dal ricorso incidentale, se la controversia nell’ambito della quale è stato chiesto e ottenuto il provvedimento cautelare a tipico, rientrasse o meno effettivamente tra le materie di cui all’art. 140 T.U. cit.. La questione di particolare importanza sulla quale questa Corte ritiene opportuno enunciare il principio di diritto ex art. 363 cod. proc. civ. sta a valle di tale tema di lite, che deve dunque per converso ritenersi non inciso in alcun modo dalla presente ordinanza e rimane impregiudicato. 6. Ciò precisato deve rilevarsi che la risposta al quesito, in detti termini posto, presuppone la ricognizione (ovviamente per quanto strettamente necessario) del quadro normativo di riferimento, il quale, come si vedrà, non si limita al solo articolo 141 r.d. cit. ma comprende anche altre norme dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (artt. 207 e 208) in collegamento con le norme del codice di procedura civile e dell’ordinamento giudiziario, in quanto ivi richiamate. Il testo delle su richiamate disposizioni del T.U. acque, che conviene qui riportare per esteso, è il seguente: ─ art. 141: «Le azioni possessorie e quella di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorità amministrativa. / In ogni altro caso esse sono proposte dinnanzi al pretore competente per territorio. / Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo tribunale delle acque pubbliche»; ─ Art. 207: « Per le azioni possessorie previste dall'art. 141 si applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabilite dal codice di procedura civile»; ─ Art. 208: «Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati coi regi decreti 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili nonché, pei ricorsi previsti nell'art. 143, le norme del titolo III, capo II, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul consiglio di Stato». Al riguardo va subito evidenziato che, secondo quanto giàchiarito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 02/02/1973, n. 311; Id. 18/10/1979, n. 5426), la disposizione dell'art. 207 ha natura di rinvio formale e non ricettizio alle norme stabilite dal codice processuale civile del 1865 con riguardo alla disciplina delle azioni possessorie.Stessa natura di rinvio formale o mobile è stata attribuit a dalla giurisprudenza di questa Corte ─ a cominciare, in tempi di poco successivi agli arresti sopra ricordati, da Cass. Sez. U. 29/10/1981, n. 5693 ─ al richiamo operato dall’art. 208 alle « norme del codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati coi regi decreti 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili», «per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo» (v., da ultimo, Cass. Sez. U . 04/01/2023, n. 105, e ivi richiamati altri numerosi precedenti conformi). 7. Proprio la natura formale e non recettizia del richiamo alle norme ordinamentali e processuali comuni costituisce risolutiva chiave di lettura anche ai fini della ricostruzione della portata applicativa del secondo comma dell’art. 141 nell’attuale contesto processuale e ordinamentale. Ricostruzione che, sebbene non strettamente necessaria, come si dirà, ai fini di dar risposta al quesito posto, appare nondimeno consentita ed anzi opportuna rispetto all’obiettivo posto della enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge. 7.1. Ricostruzione della disciplina in prospettiva diacronica: a) azioni possessorie o nunciatorie promosse anteriormente all’entrata in vigore delle norme sul procedimento cautelare uniforme (1° gennaio 1993). Nella vigenza del codice del 1865 e poi anche del codice di procedura civile del 1940-42, anteriormente alla riforma introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto erano attribuite, se proposte ante causam, alla competenza per materia del pretore (artt. 82, 443 e 938 cod. 1865; artt. 8, 688, 701 e 704 cod. 1940 ) ed avevano struttura c.d. bifasic a , contemplando una prima fase sommaria e una successiva fase di merito attribuita allo stesso pretore ( o anche, per i procedimenti nunciativi , al t ribunale se competente in relazione ai titoli azionati dal ricorrente: art. 940 cod. 1865; art. 689, ultimo comma, cod. 1940). Il passaggio da una fase all'altra avveniva automaticamente(art. 940, comma secondo, cod. 1865; art. 689, comma quinto, cod. 1940, richiamato dall’art. 703 per i procedimenti possessori), senza alcun bisogno di proporre nuove ed apposite istanze di merito, sufficiente essendo la domanda presentata con il ricorso introduttivo, quali che fossero i provvedimenti contingenti adottati dal pretore a chiusura della fase sommaria. La fase di meritonon costituiva dunque un giudizio di opposizione o latamente impugnatorio del provvedimento emesso al termine della fase sommaria, bensì tendeva solo al l’accertamento, in giudizio di cognizione piena, della fondatezza della stessa domanda ovvero se vi era o meno il diritto allareintegrazione o manutenzione nel possesso o alla cautela nunciatoria in ragione della tutela della proprietà o di un diritto reale di godimento o del possesso. Va rimarcato che — come s’è già detto — nel sistema allora vigente la fase di merito del procedimento possessorio seguiva sempre davanti al pretore, atteso che quel giudice era competente per materia sul giudizio possessorio, mentre quella del procedimento nunciatorio poteva seguire dinanzi ad esso solo se la competenza ai fini del merito fosse stata sua propria. Viceversa, se tale competenza non fosse stata del pretore, ma del tribunale, seguiva davanti al tribunale competente. Questo essendo il quadro di riferimento sul piano ordinamentale e processuale nel primo periodo che si sta qui considerando, non può non constatarsi che né l ’art. 141, nel far generico riferimento alle azioni possessorie ed a quelladi denuncia di nuova opera e di danno temuto, né gli artt. 207 e 208 dello stesso T.U., offrivano ─ in quel contesto ─ alcun elemento per poter ritenere che l’ attribuzione al pretore competente per territorio delle azioni possessorie , nelle materie di cui all'articolo 140 T.U. acque,fosse limita ta alla sola fase sommaria. Non essendo prevista, prima del 1° gennaio 1993, la possibilità di impugnare il provvedimento emesso a conclusione della fase sommaria o cautelare, ma solo il passaggio alla fase di merito (con la possibilità del giudice della stessa di revocare o modificare il provvedimento emesso nella prima fase), non può non concludersi che, là dove al terzo comma dell’art. 141 si fa ceva (e si fa) riferimento all’«appello» e alla sua mera eventualità («ove sia luogo ad appello»), la norma presupponesse la definizione, d avanti al pretore, del procedimento possessorio e nunciativo anche nella sua fase di merito, e dunque con sentenza. Né il contrario può desumersi dai precedenti di Cass. Sez. U. n. 1716 del 1995 e Cass. n. 2592 del 1997, in quanto afferenti alla diversa fattispecie dell’appello avverso sentenza del pretore resa su azione di nunciazione (avverso comportamenti lesivi del possesso) avente ad oggetto una materia devoluta al tribunale regionale delle acque pubbliche (si trattava peraltro in entrambi i casi di azioni nunciative promosse anteriormente al 1° gennaio 1993). Con riferimento alle azioni nunciatorie ─ e quei precedenti (indirettamente) lo confermano ─ si deve semmai rilevare che, qualora la fase di merito fosse seguita non davanti al pretore, bensì davanti al tribunale ordinario per essere di sua spettanza la competenza, il terzo comma dell’art. 141 non poteva venire in rilievo, mentre se la competenza sul merito fosse stata individuata dal pretore in quella del TRAP e fosse stata disposta la rimessione delle parti davanti ad esso, è palese parimenti che lo stesso art. 141, quanto alla previsione concernente l’appello (terzo comma), non poteva venire in rilievo.7.2. (segue): a-bis) l’estensione della competenza del Pretore anche ai provvedimenti d’urgenza. Quello appena descritto è indubbiamente il quadro normativo al quale fa riferimento l’arresto, richiamato sia nell’ordinanza impugnata che nel ricorso per regolamento, di Cass. n. 12594 del 1991, secondo cui «L’art. 141 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nella parte in cui, in materia di acque pubbliche, devolve al Pretore, non al Tribunale Regionale delle acque pubbliche (competente invece in grado d'appello), le azioni possessorie e le azioni di nunciazione, trova applicazione analogica anche con riguardo al ricorso per provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., vertendosi in tema di azione cautelare di tipo residuale, equiparabile, ai fini della competenza, a quelle espressamente contemplate dalla norma medesima». Era dunque un contesto anteriore alla novella del 1990 (e alla introduzione con essa del procedimento cautelare uniforme); contesto che, val la pena ricordare, per le domande proposte ante causam: a) attribuiva la competenza funzionale al p retore anche per i provvedimenti d’urgenza (art. 701); b) modellava anche il relativo procedimento su quello per denuncia di nuova opera o danno temuto (l’art. 702 cod. proc. civ. rimandava agli artt. 689 e ss., in quanto applicabili); c) richiedeva necessariamente, in caso di accoglimento della domanda con l’adozione del provvedimento cautelare, la successiva introduzione di un giudizio di merito pena l’inefficacia della cautela. 7.3. (segue): b) azioni possessorie o nunciatorie o cautelari ex art. 700 cod. proc. civ. promosse successivamente all’entrata in vigore delle norme sul procedimento cautelare uniforme (1° gennaio 1993) ma anteriormente al 2 giugno 1999 data di efficacia della riforma sul [OSCURATO:PERSONA] di primo grado (d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, artt. 105 e 247).Diverse sono le novità apportate nel descritto quadro dalla introduzione, con l’art. 74, comma secondo, legge 26 novembre 1990, n. 353, della disciplina del procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis ─ 669-quaterdecies cod. proc. civ.) con la conseguente abrogazione degli artt. 689-690, 701-702 e la modifica dell’art. 703 cod. proc. civ.. Tra queste vanno segnalate ai fini della presente disamina: ─ l’eliminazione della competenza funzionale del p retore per i provvedimenti d’urgenzae l’attribuzione per esse della competenza al «giudice competente a conoscere del merito» (art. 669-ter cod. proc. civ.), ferma restando invece la competenza funzionale del pretore per i procedimenti possessori (art. 703 ) e per quelli nunciativi in fase sommaria(art. 688); ─ la disciplina organica dellafase sommaria e la previsione di una più netta cesura tra la stessa e la fase di merito dei procedimenti cautelari e possessori (artt. 669-sexies ─ 669-decies cod. proc. civ. , richiamati, in quanto compatibili, dall’art. 703, comma secondo, anch’esso modificato dalla novella del 1990); ─ la previsione di un generale rimedio impugnatorio, pienamente devolutivo, nel reclamo al collegio ex art. 669-terdeciescod. proc. civ. avverso i provvedimenti emessi a conclusione del procedimento cautelare, fossero essi di accoglimento o di rigetto [ v. Corte cost. sent. n. 253 del 1994 e poi art. 2, comma 3, lett. e - bis), d.l . 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80]. Delle tre innovazioni quella capace di incidere su lla ricostruzione della disciplina dettata dall’art. 141 T.U. cit., sopra operata con riferimento al primo periodo di vigenza,appare solo la prima. La permanenzain capo al p retore, in detto secondo periodo, della competenza funzionale relativamente ai procedimenti possessori e nunciativi consente, invero , di ritenere ancora pienamente e direttamente operante la previsione di cui al secondo comma della detta disposizione, in quanto relativa a detti procedimenti, gli unici del resto espressamente in essa contemplati. Ferm o restando, naturalmente, che ─ secondo la precisazione già fatta ─ l’appello davanti al T.R.A.P. ex art. 141, terzo comma, r.d. cit., avrebbe potuto riguardare (solo) l’eventuale decisione nel merito resa dal pretore sull’azione possessori a , se introdotta, o sull’azione nunciatoria proposta a tutela del possesso nelle materie di cui all’art. 140, mentre, per le altre az ioni nunciatorie (proposte a tutela della proprietà o di altro diritto reale di godimento), la norma sulla previsione dell’appello non risultava applicabile atteso che il giudizio di merito doveva essere introdotto davanti al TRAP, se di sua competenza, e se invece fosse stato di competenza del tribunale ordinario davanti allo stesso , così fuoriuscendosi dall’àmbito di disciplina dell’art. 141. Le altre novità invece ─ ossia la più netta cesura tra fase sommaria e fase di merito e l’introduzione del procedimento cautelare uniforme e del reclamo cautelare ─ non sembrano, di per sé, poter determinare problemi di coordinamento e armonizzazione con la descritta ricostruzione del contenuto e della portata precettiva dell’art. 141 cod. proc. civ. ove si tenga fermo il surriferito approdo, ossia che l’appello cui fa riferimento la norma altro non era e non potevaessere che l’appello (propriamente detto) avverso la sentenza di merito che concludevail procedimento possessorio o nunciatorio (a tutela del possesso). Il richiamo ─ come detto, formale e non recettizio ─ alle norme processuali comuni, contenuto negli artt. 207 e 208 T.U. , vale a dare contenuto mutevole nel tempo al riferimento a istituti processuali che tale contenuto mutevole siano capaci di ricevere. Presupposto questo che non può certamente predicarsi con riferimento al termine «appello» utilizzato nel terzo comma dell’art. 141 per riempirlo di contenuto con la disciplina del ben diverso e innovativo istituto del reclamo cautelare. Si tratta di un termine evidentemente già dotato al tempo dell’emanazione del [OSCURATO:PERSONA] di un propri o preciso e univoco significato tecnico giuridico (quale rimedio impugnatorio avverso le sentenze di primo grado), oggetto peraltro di propria disciplina all’interno del medesimo [OSCURATO:PERSONA] (artt. 189-190), suscettibile bensì di essere integrata, per aspetti non specificamente regolati, con le norme processuali comuni proprio in forza del rinvio ad esse operato dall’art. 208 (v. Cass. Sez. U. n. 31113 del 28/12/2017) ma non certo al punto da potersi ritenere applicabili norme relative ad istituto completamente diverso e non confondibile. Tale è certamente il reclamo cautelare ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. che, oltre ad avere struttura di rimedio pienamente devolutivo, esplica una funzione legata esclusivamente alla tutela cautelare o a quella sommaria propria delle azioni possessorie nella prima fase, ed è concluso da ordinanza che , come detto, ripete certamente la medesima natura del provvedimento reclamato, quella cioè diprovvedimento meramente interinale e non decisorio. In quanto, dunque, istituto totalmente interno al procedimento cautelare ed alla sua specifica disciplina, l’organo investito della relativa competenza va individuato alla stregua di tale disciplina, applicabile anche ai procedimenti evocati dall’art. 141 T.U. proprio in virtù del rinvio che a questa è fatto dagli artt. 207 e 208. Se è vero che, come detto, si tratta di rinvio formale e non recettizio , deve conseguentemente anche ritenersi che l’art. 207, nel richiama re le norme del codice di procedura civile per le azioni possessorie,e l’art. 208, nel rimandare alle norme del c.p.c. «per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presentetitolo», rendono per ciò stesso applicabili alla materia anche le norme sul reclamo, e sulla relativa competenza, in quanto momento perfettivo e anzi qualificante della disciplina evocata. In senso convergente, del resto, milita anche la previsione di cuiall’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. a mente della quale «le disposizioni della presente sezione si applicano … in quanto compatibili … agli altri provvedimenti cautelari previsti … dalle leggi speciali». 7.4. (segue): b-bis) impossibilità dell’applicazione analogica ai provvedimenti d’urgenza. Quel che invece non poteva più ritenersi consentita, a partire dal 1° gennaio 1993, è l’applicazione analogica del secondo comma dell’art. 141 T.U. cit. anche ai provvedimenti d’urgenza, affermata dalla ricordata pronuncia del 1991. L’attribuzione «al giudice competente a conoscere del merito» (art. 669-ter, primo comma, cod. proc. civ.) eliminava infatti, già a far data del 1° gennaio 1993, la ragione di fondo che indusse il richiamato precedente di Cass. n. 12594 del 1991a ritenere anche ad essi applicabile la previsione del secondo comma dell’art. 141 T.U. cit.. Tale applicazione analogica era stata giustificata in quell’arresto con la seguente testuale motivazione: «vertendosi in azione cautelare atipica, residuale rispetto alle azioni cautelari tipiche - quali le surricordate azioni "nunciative" (regolate dal cod. proc. civ. nello stesso capo, "Dei procedimenti cautelari", in cui sono regolati, da ultimo, i provvedimenti di urgenza ex art. 700) - si deve ritenere, nel silenzio del predetto art. 141 T.U. 1933 (anteriore al vigente codice di procedura civile), che si configuri, analogicamente, stante la eadem ratio, la medesima competenza pretorile». Appare chiaro che si fece allora questa operazione logica: a) il provvedimento d’urgenza è già attribuito dalle norme processuali comuni al medesimo giudice (il pretore), è disciplinato nel medesimo capo («dei procedimenti cautelari») ed ha la stessa funzione cautelare dei provvedimenti nunciatori ai quali si aggiunge, nel nuovo codice, quale misura «atipica, residuale»; b) in tale contesto il silenzio della norma del 1933 si spiega solo con il fatto che, nel codice del 1865, un tale provvedimento (residuale) non era espressamente contemplato. È dunque evidente che, con le sostanziali modifiche introdotte con la novella del 1990, questo ragionamento perdeva il pilastro su cui poggiava: la competenza funzionale dello stesso giudice (il pretore). La modifica era tale da non consentire più di trovare un tratto comune idoneo a giustificare un trattamento analogo nelle materie di cui al T.U.acque. Non si è trattato,infatti, della sola eliminazione della competenza funzionale del pretore ma anche della previsione, in sostituzione di quella, della competenza del «giudice competente a conoscere del merito», con l’introduzione dunque di uno stretto collegamento tra azione cautelare e merito anche «prima dell’inizio della causa di merito». Ebbene non può essere dubbio che, giudice competente a conoscere del merito, nelle materie di cui all’art. 140 T.U.,è sempre e non può che essere, appunto per materia, il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], ragione per cui, se deve, come deve, trovare applicazione, almeno a far data dal 1° gennaio 1993, detta regola di parallelismo, non era più sostenibile già da allora una competenza cautelare, in tali materie, del pretore. Né potrebbe invocarsi, come propone il giudice a quo , a giustificazione della applicazione analogica, la necessità di osservare un «criterio di prossimità». Vi ostano le seguenticonsiderazioni. Nel precedente del 1991 non è questa la ragione della affermata analogia ma, come detto, la comunanza, sotto pressoché tutti gli aspetti di disciplina processuale, tra cautela nunci a toria e cautela innominata; venuta meno quest a ─ ma non l a necessità, prevista dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], di regolare gli istituti secondo le norme del codice di rito se non diversamente disciplinati dal T.U. ─ l’analogia in tale nuovo contesto comporterebbe la ricostruzione puramente pretoria di una disciplina non prevista né dalle norme del [OSCURATO:PERSONA] né da quelle processuali comuni: si tratterebbe, cioè, di ricostruire radicalmente, su base giurisprudenziale , una disciplina non più prevista dal codice di rito, con l’attribuzione al p retore di una competenza che, secondo le norme comuni, egli non ha più per i provvedimenti d’urgenza. Il sacrificio di una giurisdizione di prossimitàper la cautela atipica (così come per i sequestri, con l’abrogazione dell’art. 672) è dunque conseguenza già accettata dal legislatore del 1990, venendo a costituire, non solo nella materia delle acque pubbliche, scelta di sistema e momento distintivo della stessa rispetto alle azioni possessorie e nunciative. Depone chiaramente nello st esso senso anche, per altro verso, l’eccezione che alla detta regola di parallelismo viene dettata, dall’art. 669-ter, comma secondo, cod. proc. civ. per i casi in cui la competenza per la causa di merito spetti al giudice di pace, con l’attribuzione in tali ipotesi della competenza cautelare al tribunale. Già, dunque, nel vigore delle nuove norme di cui agli artt. 669-bis ss. cod. proc. civ., competente a provvedere sui ricorsi ex art. 700 cod. proc. civ. doveva ritenersi il T.R.A.P. e ciò ovviamente anche per l’eventuale reclamo, da devolvere in tal caso al giudice superiore, ossia al T.S.A.P. come già affermato da tale organo con ordinanza del 15/03/1995 (proc. n. 4 del 1994). 7.5. (segue): c) il nuovo quadro ordinamentale e processuale conseguente alla riforma del [OSCURATO:PERSONA] di primo grado (dal 2 giugno 1999 al 28 febbraio 2006). Il d. lgs. n. 51 del 1998 ha soppresso, come noto, la figura del pretore(art. 1) .Per quanto attiene al tema in esame, ne è conseguita, con efficacia dal 2 giugno 1999, la modifica degli artt. 688 e 703 cod. proc. civ. nel senso che le azioni possessorie e nunciat orie proposte successivamente a quella datasono attribuite al «giudice competente a norma dell’articolo 21». La modifica , più precisamente, si è risolta nella sostituzione del termine «giudice» a quello originario «pretore» (art. 105 d.lgs. cit.). Si è dunque trattato di un mero necessarioadeguamento al nuovo assetto ordinamentale della disciplina dei procedimenti possessori e nunciatori, rimasta inalterata nei suoi restanti aspetti. Data tale limitata portata non se ne può trare una abrogazione implicita dell’art. 141, né alcuna conseguenza sulla esegesi dell’art. 141 T.U. acque quale sopra illustrata con riferimento al contesto ordinamentale precedente, salvo ovviamente la necessaria sostituzione della locuzione « p retore competente per territorio » con quella di «giudice competent e a norma dell’articolo 21 ». Vale in tal senso quanto previstonei primi due commi d e ll’art. 244 d.lgs. n. 51 del 1998 a mente dei qual i «1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi o decreti fanno riferimento ad uffici o organi giudiziari da esso soppressi il riferimento si intende agli uffici o agli organi cui sono state trasferite le relative funzioni. / 2. Le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorità sono attribuite al tribunale in composizione monocratica, anche se relative a procedimenti disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile o nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero». 7.6. (segue): d) la nuova disciplina dei procedimenti possessori e nunciativi come procedimenti sommari a strumentalità attenuata (applicabiliai procedimenti instaurati dal 1° marzo 2006 in poi ) . Occorre infine accennare alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 3, lett. e-bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entrate in vigore il 1° marzo 2006 ed applicabili ai procedimenti instaurati successivamente. Quelle che più direttamente interessano il presente excursus sono quelle apportate: i) dal pt. 2.3) della detta lett. e - bis del comma 3, con l’aggiunta di tre commi all’art. 669-octies cod. proc. civ.; ii) dal successivo pt. 7.2) della stessa lett. e-bis, con l’aggiunta di due commi all’art. 703. Si realizza con esse quella che è stata definita come attenuazione (o allentamento) del nesso di strumentalità, da un lato, con il nuovo art. 669-octies, sesto comma,tra il processo cautelare e la successiva causa di merito, dall’altro, con il nuovo art. 703, quarto comma, tra la c.d. fase sommaria del procedimento possessorio e la successiva fase a cognizione piena (per la nota e prevalente concezione bifasica del procedimento v. Cass. Sez. U. 24/02/1998, n. 1984). L’art. 669-octies, comma sesto, prevede infatti che nei casi di provvedimenti d’urgenza ex art. 700 o di altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito (nonché nel caso di procedimento per denuncia di nuova opera o di danno temuto) non si applichino i commi precedenti dello stesso art. 669- octies, né il primo comma dell’art. 669 - novies , con la conseguenza che, in questi casi, l’efficacia della misura cautelare permane nonostante la mancata o tardiva proposizione del giudizio di merito o l’estinzione di quest’ultimo. Analogamente l’art. 703, comma quarto, nell’affidare alle parti la scelta se, una volta concluso il procedimento sommario, con provvedimento ora espressamente detto reclamabile, proseguireo no il rapporto processualenella fase sommaria, contempla per ciò stesso la possibilità che il provvedimento conclusivo della fase sommaria acquisti stabilità e rimanga il solo a regolare la controversia possessoria insorta senza mai sfociare in una sentenza.Ai fini della presente disamina tali innovazioni, per quanto di evidente impatto, non possono però condurre a una diversa esegesi dell’art. 141, né quanto alla individuazione, ai sensi del secondo comma, del giudice competente a conoscere delle azioni possessorie e nunciatorie, né quanto alla interpretazione del terzo comma della disposizione. Quanto alle azioni nunciatorie, infatti, la novità introdotta dalla riforma del 2005 non incide sulla natura degli effetti della misura cautelare. Questa continua a produrre effetti di provvisoria salvaguardia del diritto o del possesso (destinati ad essere assorbiti dalla futura ed eventuale decisione di merito) che possono permanere per un periodo di tempo non predeterminato né predeterminabile e, così, regolare il rapporto litigioso in luogo di una sentenza di merito che potrebbe non arrivare mai. Analogamente, quanto alle azioni possessorie, l’ordinanza emessa a conclusione della fase sommaria è idonea ad assumere effetti stabili, ma rimane tale e resta ben distinta, quanto a struttura ed efficacia,dalla (eventuale successiva) sentenza. Si è anzi giustamente osservato che «il disposto normativo attuale supera d’emblee i numerosi e cavillosi problemi venutisi a creare, nel vigore della precedente disciplina, con riguardo alla ordinanza c.d. “secca”, quella ordinanza, cioè, che, pur resa in esito alla sola prima fase, chiudeva il procedimento possessorio non fissando l’udienza di prosecuzione per il merito e (talora) pronunciando sulle spese (ciò che, prima della introduzione della “strumentalità attenuata”, era significativo di definitività del provvedimento). Oggi, infatti, la scissione tra fase sommaria e fase a cognizione piena impone che l’ordinanza sia “secca” e, a valle di essa, vi è l’opzione delle parti per il proseguimento o no del rapporto processuale in sede di merito. La norma attuale ha quindi l’indiscutibile pregio di sancire, quale che sia l’efficacia da riconoscersi alla ordinanza possessoria …, che l’unico mezzo di gravame proponibile è il reclamo». Tutto ciò non consente però di ritenere che, per tal motivo, l’esegesi del terzo comma dell’art. 141 T.U. acque possa o debba essere forzata nel senso (e al fine) di comprendere nel termine «appello» ivi utilizzato anche il reclamo cautelare ex art. 669 - terdecies, per la suggestione recata dalla constatazione che la nuova disciplina dei procedimenti nunciatori potrebbe condurre ad una regolazione di quelle controversie basata stabilmente su provvedimenti emessi dal giudice ordinarioe sottratti anche in sede di impugnazione alla cognizione del T.R.A.P., anche quando la cautela sia chiesta a tutela di situazioni il cui vaglio di merito spetterebbe ad esso. È agevole osservare, infatti , che si tratta di esito nient’affatto paradossale ma anzicontemplato anche nel contesto originario tenuto presente dal legislatore del 1933 ─ benché, come detto, solo con riferimento alle azioni possessorie o a quelle nunciatorie a tutela del possesso ─ con la sola ma irrilevante differenza che, mentrein allora si richiedeva comunque che la regolazione giudiziale avvenisse attraverso una sentenza (del p retore), oggi questo non è più necessario, essendo ben possibile, a discrezione delle parti, che tale regolazione si ottenga già a conclusione del procedimento cautelare o sommario. [OSCURATO:PERSONA] sulle acque, giova ripetere, non prevede affatto come indefettibile la sottoposizione della controversia alla cognizione del T.R.A.P ma la subordina alla eventualità ─ «ove sia luogo …» ─ della proposizione dell’appello avverso sentenze emesse all’esito dei procedimenti predetti. Tale eventualità anche oggi resta ben possibile, benché sottoposta non più alla sola condizione che, una volta ottenuta sentenza del giudice ordinario (in controversia rientrante tra quelle di cui all’art. 140 T.U. ma in cui la situazione di cui si chiede tutela è di natura possessoria), una delle parti si determini a proporre appello, ma prima ancora a quella (in origine evidentemente non contemplata) che una volta emesso a conclusione della fase sommaria il provvedimento nunciatorio o possessorio o l’ordinanza sul relativo reclamo, una delle parti intenda proseguire la lite in giudizio a cognizione piena. Si tratta però di una innovazione che attiene allo svolgimento del procedimenti in questione e non alla natura e alla funzione dei provvedimenti emessi nel corso degli stessi, con la conseguenza che, se è valida l’esegesi sopra illustrata circa la natura del provvedimento presupposto dal terzo comma dell’art. 141, essa indubbiamente resta tale anche nel nuovo contesto processuale e ordinamentale di riferimento. Naturalmente, giusta le considerazioni che si sono svolte per il regime precedente, la possibilità che la previsione dell’appello al TRAP possa concretarsi riguarderà il caso in cui, a seguito dell’emissione del provvedimento possessorio o nunciatorio a tutela del possesso venga iniziato il procedimento di merito davanti al tribunale sull’azione a tutela del possesso: la sentenza del tribunale ordinario sarà “appellabile” davanti al TRAP e quella resa da questo impugnabile davanti al TSAP. Nel caso di azione nunciatoria a tutela della proprietà o di altro diritto reale di godimento, varranno invece leprecisazioni in precedenza svolte, nel senso che se la competenza sul merito è del TRAP, verrà davanti ad esso iniziato il giudizio di merito, mentre, se non c’è tale competenza, ma sussiste quella del tribunale ordinario, l’art. 141 sarà inapplicabile. 8. Conseguenze applicative nel caso concreto. Tirando le fila di quanto si è fin qui detto è agevole osservare che ─ nell’ipotesi in cui effettivamente la materia del contendere rientrasse tra quelle di cui all’art. 140 T.U. cit. ─ competente a conoscere della domanda cautelare proposta ex art. 700 cod. proc. civ. era il T.R.A.P. della Sicilia e non il Tribunale di Catania, non essendo più predicabile (per le ragioni sopra esposte al par. 7 .4 della presente ordinanza) l’applicazione analogica dell’art. 141, secondo comma, T.U. acque, affermata, in un diverso contesto ordinamentale e processuale, da Cass. n. 12594 del 1991. Ciò però non poteva avere nessuna incidenza ai fini della individuazione del giudice competente a conoscere del reclamo proposto avverso il provvedimento reso, su quella domanda, da giudice, in ipotesi,incompetente. A detti fini, infatti, quel che veniva in rilievo era comunque la competenza funzionale endoprocedimentale stabilita dall’art. 669 - terdecies, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ., ai sensi del quale «il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato». Rimane fermo, infatti, anche in tal caso, che la norma di cui all’art. 141, terzo comma, T.U. cit., là dove fa riferimento all’«appello» ed alla competenza per esso del T.R.A.P., presuppone, per le ragioni esposte, che i procedimenti ivi considerati siano stati decisi con sentenza e individua dunque, con quel termine, il mezzo di impugnazione proprio delle stesse;non può invece intendersi riferibile anche al reclamo cautelare proposto avverso provvedimenti resi da altro giudice (benché incompetente ratione materiae) né dunque costituire al riguardo lex specialis idonea a prevalere , ancorché anteriore, sulla lex ge neralis dettata dall’art. 669 - terdecies , secondo comma, cod. proc. civ.. L’incompetenza del giudice della cautela andava anch’essa fatta valere con il rimedio processuale proprio dell’azione cautelare, ossia il reclamo da proporre al collegio del tribunaledi cui fa parte il giudice reclamato. Merita ancora sottolineare che, nell’ipotesi di azione cautelare davanti al TRAP il reclamo ex art. 669-terdecies contro il provvedimento di chiusura del giudizio cautelare deve ritenersi di competenza del TSAP. Per la possessoria e la nunciatoria a tutela del possesso, invece, scattando la competenza del TRAP solo sull’appello contro la decisione di merito in primo grado, deve ritenersi che il reclamo spetti al tribunale ordinario collegiale. 9. Principi di diritto. Devono in conclusione essere enunciati, ai sensi del citato art. 363, terzo comma, c.p.c., i seguenti principi di diritto: ─ ai sensi dell’art. 669-ter cod. proc. civ. la competenza a conoscere delle domande cautelari proposte ex art. 700 cod. proc. civ.nelle materie di cui all'articolo 140 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) spetta al T.R.A.P. competente per territorio , che provvede in tal caso con ordinanza reclamabile davanti al T.S.A.P.; ─ a norma del combinato disposto degli artt. 141, secondo comma, R.D. n. 1775 del 1933 e 669-terdecies cod. proc. civ., il reclamo cautelare avverso le ordinanze emesse a conclusione della fase sommaria dei procedimenti possessori o nunciatori pronunciati in controversie rientranti tra quelle indicate nell’art. 140 r.d. cit., deve essere proposto davanti al Tribunale ordinario in composizione collegiale; ─ ai sensi dell’art. 669-terdecies, secondo comma, cod. proc. civ., competente a conoscere del reclamo proposto avverso provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. emesso nelle materie dell’art. 140 T.U. cit. da giudice del Tribunale ordinario, incompetente ratione materiae, è il collegio del medesimo Tribunale, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato, l’incompetenza dello stesso dovendosi in tal caso far valere quale ragione di reclamo; - l’appello al TRAP cui fa riferimento l’art. 141, terzo comma, del T.U. sulle Acque è proponibile contro la decisione resa dal Tribunale ordinario a seguito dello svolgimento del giudizio di merito sull’azione possessoria e sull’azione nunciatoria proposta a tutela del possesso nelle materie di cui all'art. 140 T.U. cit.. 10. I l ricorso per regolamento di competenza deve essere dichiarato inammissibile. Avuto riguardo alla novità ed alla complessità delle questioni esaminate e decise, si ravvisano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di questo giudizio tra le parti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente (che si è vista dichiarare inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 42 c.p.c.), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev
Sentenza Cassazione n. 13841/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris