CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 16026/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; rilevato che la causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il giudice di impugnazione e, stante la tipologia, va dichiarata con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2024.