CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10530/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, relativo al riconoscimento fotografico, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha motivato in ordine alla linearità delle dichiarazioni rese dalle persone offese e relativi riscontri (cfr. pagg. 2-3), applicando correttamente il consolidato principio secondo cui «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza del tutto assente nel caso di specie; osservato che parimenti privo di specificità e, pertanto, non consentito risulta il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che non si confronta con quanto affermato dal giudice di appello, con lineare e congrua motivazione, a pag. 3 della sentenza impugnata sia con riferimento al tempo intercorso tra reato e riconoscimento, sia con riferimento alla attendibilità delle persone offese; ritenuto che i motivi dei due ricorsi sulla estinzione per prescrizione della truffa, sono manifestamente infondati poiché non considerano i periodi di sospensione, (per 5 mesi e 28 giorni), incidenti sul computo (19 aprile 2024), né (per [OSCURATO:PERSONA]) gli aumenti per l'applicata recidiva specifica e reiterata; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il