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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 novembre 2019

Cassazione n. 13241/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1606/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4481/2019depositata il 12/11/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 4481/2019, depositata il 12.11.2019, ha rigettato l’appello proposto dalla Ro.Ve.Co. in liquidazione s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1925/2017, depositata il 16.2.2017, che ha, a sua volta, aveva rigettato l’opposizione proposta dall’appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 1873/2016 con cui il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di € 162.211,25, a titolo di canoni di locazione finanziaria non corrisposti, relativamente ai contratti di leasing.

N. IF 887506 e N. 887138.

Il giudice d’appello ha evidenziato che il percorso motivazionale del primo giudice – che aveva ritenuto la piena validità delle clausole dei contratti di leasing traslativi (clausola n. 21 condizioni generali di contratto) che prevedevano, in caso di risoluzione contrattuale, l’incameramento definitivo dei canoni già pagati in favore del concedente e l’imputazione in favore dell’utilizzatore inadempiente del corrispettivo della vendita, una volta che il bene fosse stato alienato – non era stato in alcun modo confutato dall’appellante come imposto dall’art. 342 cod. proc. civ..

Inoltre, il profilo relativo alla violazione da parte della società di leasing del canone di buona fede, come fonte di responsabilità risarcitoria per mala fede e/o abuso del diritto era stato solo tardivamente dedotto in grado d’appello, non correlato ad alcuna domanda, con conseguente inammissibilità della censura.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Ro.Ve.Co. in liquidazione s.r.l., affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ stata dedotta la violazione, falsa applicazione e falsa interpretazione dell’art. 1526 cod. civ., con conseguente nullità della clausola n. 21 delle condizioni generali del contratto di leasing.

Espone la ricorrente che nel contratto di leasing non è prevista la possibilità che il concedente, chieda a titolo di risarcimento del danno, il pagamento di una somma superiore all’ammontare dei canoni corrisposti sino al momento della risoluzione.

Qualsiasi clausola volta a regolamentare il risarcimento del danno non può introdurre richieste risarcitorie/indennitarie dal carattere arbitrario, pena la facoltà riconosciuta al giudice di ridurne l’ammontare secondo equità.

Né a tale impostazione può derogarsi prevedendo la restituzione all’utilizzatore inadempiente del corrispettivo della vendita dell’immobile, dal momento che tale attività verrebbe completamente demandata al concedente, senza alcuna tutela per l’utilizzatore.

Ne consegue che la clausola 21 delle condizioni generali del contratto è nulla in quanto in contrasto con norme imperative.

2. Il ricorso è inammissibile.

Va osservato che la ricorrente non ha colto la ratio decidendiposta a sostegno della decisione impugnata, che si compendia nell’affermazione, contenuta a pagina 4 della sentenza, secondo cui: «Evidenzia la Corte che il percorso motivazionale del primo Giudice, sopra riassunto, non è stato in alcun modo confutato dall’appellante come imposto dall’art. 342 c.p.c.».

La sentenza impugnata, inoltre, dopo aver riassunto il contenuto del motivo d’appello, ha evidenziato che la censura spiegata in appello dall’utilizzatore in leasing, relativa alla violazione del principio di buona fede, «è dunque inammissibile in quanto relativa ad un profilo non dedotto nel giudizio di primo grado, prospettato tardivamente solo in questa sede e non correlato ad alcuna domanda».

La ricorrente non si è minimamente confrontata con tali precise affermazioni della sentenza d’appello e non le ha quindi censurate, limitandosi a svolgere osservazioni in ordine all’operatività dell’art.1526 cod. civ. che, tuttavia, come detto, sono estranee alla ratio decidendidella decisione impugnata.

Non si liquidano le spese di lite, non avendo la società di leasing svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1606/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4481/2019depositata il 12/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 4481/2019, depositata il 12.11.2019, ha rigettato l’appello proposto dalla Ro.Ve.Co. in liquidazione s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1925/2017, depositata il 16.2.2017, che ha, a sua volta, aveva rigettato l’opposizione proposta dall’appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 1873/2016 con cui il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di € 162.211,25, a titolo di canoni di locazione finanziaria non corrisposti, relativamente ai contratti di leasing. N. IF 887506 e N. 887138. Il giudice d’appello ha evidenziato che il percorso motivazionale del primo giudice – che aveva ritenuto la piena validità delle clausole dei contratti di leasing traslativi (clausola n. 21 condizioni generali di contratto) che prevedevano, in caso di risoluzione contrattuale, l’incameramento definitivo dei canoni già pagati in favore del concedente e l’imputazione in favore dell’utilizzatore inadempiente del corrispettivo della vendita, una volta che il bene fosse stato alienato – non era stato in alcun modo confutato dall’appellante come imposto dall’art. 342 cod. proc. civ.. Inoltre, il profilo relativo alla violazione da parte della società di leasing del canone di buona fede, come fonte di responsabilità risarcitoria per mala fede e/o abuso del diritto era stato solo tardivamente dedotto in grado d’appello, non correlato ad alcuna domanda, con conseguente inammissibilità della censura. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Ro.Ve.Co. in liquidazione s.r.l., affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ stata dedotta la violazione, falsa applicazione e falsa interpretazione dell’art. 1526 cod. civ., con conseguente nullità della clausola n. 21 delle condizioni generali del contratto di leasing. Espone la ricorrente che nel contratto di leasing non è prevista la possibilità che il concedente, chieda a titolo di risarcimento del danno, il pagamento di una somma superiore all’ammontare dei canoni corrisposti sino al momento della risoluzione. Qualsiasi clausola volta a regolamentare il risarcimento del danno non può introdurre richieste risarcitorie/indennitarie dal carattere arbitrario, pena la facoltà riconosciuta al giudice di ridurne l’ammontare secondo equità. Né a tale impostazione può derogarsi prevedendo la restituzione all’utilizzatore inadempiente del corrispettivo della vendita dell’immobile, dal momento che tale attività verrebbe completamente demandata al concedente, senza alcuna tutela per l’utilizzatore. Ne consegue che la clausola 21 delle condizioni generali del contratto è nulla in quanto in contrasto con norme imperative. 2. Il ricorso è inammissibile. Va osservato che la ricorrente non ha colto la ratio decidendiposta a sostegno della decisione impugnata, che si compendia nell’affermazione, contenuta a pagina 4 della sentenza, secondo cui: «Evidenzia la Corte che il percorso motivazionale del primo Giudice, sopra riassunto, non è stato in alcun modo confutato dall’appellante come imposto dall’art. 342 c.p.c.». La sentenza impugnata, inoltre, dopo aver riassunto il contenuto del motivo d’appello, ha evidenziato che la censura spiegata in appello dall’utilizzatore in leasing, relativa alla violazione del principio di buona fede, «è dunque inammissibile in quanto relativa ad un profilo non dedotto nel giudizio di primo grado, prospettato tardivamente solo in questa sede e non correlato ad alcuna domanda». La ricorrente non si è minimamente confrontata con tali precise affermazioni della sentenza d’appello e non le ha quindi censurate, limitandosi a svolgere osservazioni in ordine all’operatività dell’art.1526 cod. civ. che, tuttavia, come detto, sono estranee alla ratio decidendidella decisione impugnata. Non si liquidano le spese di lite, non avendo la società di leasing svolto difese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ric
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