CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02795/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRETI' RAFFAELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32233/22 Rilevato che con sentenza in data 9 marzo 2022 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza in data 9 febbraio 2021 del GUP del Tribunale di Brindisi, ha ridotto solo a [OSCURATO:PERSONA] la pena, secondo quanto concordato dalle parti, e ha confermato la pena irrogata in primo grado a [OSCURATO:PERSONA], entrambi imputati di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (commi 1, 4 e 5); Rilevato che Cretì ha posto solo un problema di violazione di legge e vizio della motivazione per omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., mentre Fortunato ha dedotto con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'accertamento della responsabilità, al mancato riconoscimento dell'art.649 cod. proc. pen., all'omessa qualificazione dei fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e con il secondo motivo l'eccesso di pena; Ritenuto che il motivo del Cretì non sia proponibile con il ricorso per cassazione, poiché non avente a oggetto l'illegalità della pena (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01); Ritenuto che il primo motivo del Fortunato abbia trovato ampia spiegazione nella sentenza impugnata: i Giudici hanno disatteso la tesi difensiva del consumo di gruppo perché ne difettavano i requisiti essenziali, hanno evidenziato per contro che dalle intercettazioni era emerso che le cessioni avevano a oggetto rilevanti quantità di stupefacente e che nell'abitazione dell'imputato vi erano una macchina per il confezionamento sotto vuoto e quattordici buste trasparenti, hanno motivatamente escluso il bis in idem con i fatti di cui alla sentenza in data 20 giugno 2019 del GIP del Tribunale di Lecce, confermata con sentenza in data 17 gennaio 2020 della Corte di appello di Lecce, in considerazione dell'eterogeneità, anche sul piano cronologico, dei fatti in contestazione - in quel procedimento erano state contestate la coltivazione e la detenzione a fini di cessione di piante di marijuana nonché la detenzione abusiva di un'arma con relativo munizionamento, in questo procedimento sono state invece contestate diverse condotte di cessione -; Ritenuto che il secondo motivo non abbia alcuna consistenza perché il Giudice di primo grado ha irrogato la pena di nove mesi di reclusione ed euro 800 di multa per il complesso dei reati commessi, a titolo di aumento per la continuazione sulla pena base irrogata con la predetta sentenza del GIP del Tribunale di Lecce del 20 giugno 2019, pena legale e per giunta congruamente giustificata con il riferimento alla RG 32233/22 personalità fortemente pregiudicata dell'imputato, già beneficiario del giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle<grimende Così deciso in Roma, il 2 dicemb